
Safeguarding nello sport giovanile: informare, prevenire, tutelare
Che cosa significa proteggere il benessere psicofisico dei giovani atleti? Quali strumenti devono essere conosciuti da società, tecnici e famiglie? Una guida per comprendere il safeguarding senza confonderlo con un giudizio anticipato sulle singole persone o sulle scelte sportive. L’Unione Nazionale Consumatori Umbria ha attivato un canale di informazione sulla tematica gestito dall’Avv. Luca Dattolo. Per appuntamenti info@consumatoriumbria.it
Lo sport è un ambiente di crescita
Per un ragazzo o una ragazza, una squadra non è soltanto il luogo in cui si impara una tecnica o si disputa una partita. È uno spazio di relazione, confronto e crescita, nel quale gli adulti hanno un ruolo significativo. Il rispetto, la sicurezza e la possibilità di essere ascoltati sono quindi parte della qualità dell’esperienza sportiva.
Il legislatore riconosce il valore culturale, educativo e sociale dello sport e indica, tra gli obiettivi della disciplina, la possibilità di praticarlo in un ambiente sicuro e sano, il diritto dei minori alla pratica sportiva e la protezione della salute e della sicurezza di chi svolge attività sportiva, con particolare attenzione ai minori; in tal senso dispone l’ Art. 3 del d.lgs. n. 36/2021
Questo quadro aiuta a comprendere perché la tutela non riguardi soltanto gli infortuni o la sicurezza degli impianti. Essa coinvolge anche il clima relazionale e il modo in cui sono trattati i giovani atleti.
Che cosa si intende per safeguarding
Nel contesto sportivo, osserva l’Avv. Luca Dattolo dell’Unione Nazionale Consumatori Umbria, il safeguarding è l’insieme degli strumenti di prevenzione e tutela destinati a ridurre il rischio di molestie, violenza e discriminazioni e a proteggere i minori. Non è una procedura che trasforma automaticamente ogni contrasto o scelta tecnica in un illecito. È, piuttosto, un quadro organizzativo che deve rendere riconoscibili le regole di condotta e i riferimenti a cui rivolgersi quando una situazione desta preoccupazione.
L’art. 16 del d.lgs. n. 39/2021 prevede che le Federazioni e gli altri organismi sportivi indicati dalla norma adottino linee guida per la predisposizione, da parte delle società, di modelli organizzativi e codici di condotta a tutela dei minori e per prevenire molestie, violenza di genere e discriminazioni. Le società sportive dilettantistiche e professionistiche devono adottare strumenti conformi alle linee guida pertinenti; l’inadempimento è sanzionato secondo le procedure disciplinari dell’organismo di affiliazione.
Il modello organizzativo e il codice di condotta non dovrebbero restare documenti formali. Sono utili se chiariscono quali comportamenti sono incompatibili con la tutela dei minori, chi riceve le segnalazioni, come vengono trattate e quali misure di protezione possono essere considerate secondo le regole applicabili.
Il responsabile per la protezione dei minori
La normativa sportiva contempla una figura di responsabile della protezione dei minori. In particolare, l’art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36/2021 stabilisce che siano introdotte disposizioni specifiche per la tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, includendo adempimenti per le società e associazioni, tra cui la designazione di un responsabile e la comunicazione della nomina all’ente affiliante.
Nella pratica sportiva questa figura è spesso indicata come responsabile safeguarding o Safeguarding Officer. Per conoscere con precisione compiti, recapiti e modalità di segnalazione, occorre fare riferimento alle disposizioni federali applicabili e al modello adottato dal singolo club: non è prudente presumere che tutte le società utilizzino la stessa procedura o lo stesso canale.
Il responsabile non è un giudice che decide automaticamente chi abbia ragione, né la sua nomina esaurisce da sola l’obbligo di tutela. È un riferimento previsto nel sistema di prevenzione e gestione dei rischi, secondo le funzioni attribuite dalle regole e dai documenti organizzativi applicabili. Una segnalazione, inoltre, non equivale a un accertamento disciplinare: porta una situazione all’attenzione di chi deve esaminarla, ma non prova da sola la responsabilità di una persona.
Quando una situazione merita attenzione
La tutela può assumere rilievo anche quando non si denuncia un episodio di violenza fisica. Umiliazioni, insulti, commenti discriminatori, pressioni ripetute o esclusioni che espongano un minore a svalutazione possono meritare una verifica alla luce dei fatti e delle regole applicabili. La frequenza, il contesto, le parole utilizzate, le modalità del trattamento e l’impatto sul ragazzo sono elementi importanti per comprendere la situazione.
Occorre però distinguere la tutela dalla contestazione di ogni scelta sportiva. Un minutaggio ridotto, una convocazione mancata o una valutazione tecnica non dimostrano, da soli, una condotta lesiva. Possono richiedere approfondimento se si inseriscono in un quadro più ampio di umiliazione, discriminazione, esclusione o trattamento contrario alle regole di condotta della società.
Per esempio, se un giovane viene ripetutamente messo da parte dagli allenamenti perché ritenuto fisicamente non adatto o meno adatto, non è possibile concludere, sulla sola base di questa circostanza, che vi sia già una discriminazione o un illecito. È però ragionevole chiedere chiarimenti e verificare se si tratti di una decisione tecnica circoscritta e motivata, oppure di un’esclusione sistematica accompagnata da commenti svalutanti o da un trattamento che impedisca al minore di partecipare all’attività. L’aspetto fisico non è indicato autonomamente nell’elenco dei motivi di discriminazione riportato dall’art. 16 del d.lgs. n. 39/2021; ciò non sostituisce la valutazione della condotta concreta secondo il codice e il modello applicabili.
Come formulare una segnalazione utile
Una comunicazione efficace descrive fatti verificabili, non soltanto conclusioni. È utile indicare, per quanto possibile, date, luoghi, parole o comportamenti specifici, persone presenti e comunicazioni già intercorse con la società. È importante distinguere ciò che il genitore ha osservato direttamente da ciò che il minore ha riferito, evitando di presentare come accertati elementi ancora da verificare.
La segnalazione può essere indirizzata al responsabile indicato dalla società o agli altri riferimenti previsti dal modello e dalle regole federali applicabili. Prima dell’invio è opportuno consultare i documenti del club per conoscere il canale corretto. Nel raccogliere le informazioni, gli adulti dovrebbero ascoltare il minore con attenzione, senza pressioni e senza sottoporlo a ripetute domande suggestive.
Se il ragazzo manifesta un disagio, è opportuno prenderlo sul serio e, quando necessario, rivolgersi a professionisti competenti. Tuttavia, la presenza di un disagio o di una valutazione sanitaria non dimostra automaticamente chi ne sia la causa: il collegamento tra condotte e conseguenze richiede una verifica distinta.
Una responsabilità condivisa
L’Avv. Damiano Marinelli, Presidente dell’Unione Nazionale Consumatori Umbria APS EST, sottolineando l’importanza che hanno le Associazioni Sportive Umbre nella attività e crescita dei bambini/e e dei ragazzi/e, osserva come “il safeguarding, quindi, non è soltanto un adempimento documentale e non riguarda esclusivamente il responsabile nominato. Coinvolge la società nella costruzione di un ambiente sicuro e richiede a tecnici, dirigenti, famiglie e atleti di conoscere le regole di condotta e i riferimenti disponibili. La sua funzione è prevenire, ascoltare e consentire verifiche corrette. Prendere sul serio una segnalazione non significa anticipare una condanna; rispettare l’autonomia tecnica non significa ignorare possibili condotte lesive. L’equilibrio consiste nel proteggere il minore, ricostruire con precisione i fatti e applicare le regole pertinenti senza minimizzazioni né conclusioni premature”.
L’Unione Nazionale Consumatori Umbria ha attivato un canale di informazione sulla tematica gestito dall’Avv. Luca Dattolo. Per appuntamenti info@consumatoriumbria.it


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