Diciamolo apertamente, noi abbiamo un sistema sanitario molto buono, con eccellenze che ci sono invidiate dal resto del mondo. Alcuni professionisti sono effettivamente dei luminari nelle loro discipline. Può capitare però di incorrere in errori.
Molto spesso si rivolgono all’avvocato soltanto coloro che hanno subito ingenti danni sotto il profilo della responsabilità medica attinenti alla loro salute o a quella dei loro stretti congiunti, ritenendo, erroneamente, di non trovare ascolto nelle casistiche conseguenti a danni marginali. I nostri esperti possono aiutarti (abbiamo sulla materia molti convegni svolti e collaborazioni con avvocati che hanno scritto opere di rilevanza nazionale sull’argomento).
Un eccessivo “timore reverenziale” che tuttora esiste nei confronti del medico o della struttura sanitaria, spesso scoraggia il paziente a far valere le proprie ragioni, in quanto, specie tra i consumatori meno informati, vige ancora la superstiziosa convinzione che “il medico ha sempre ragione” per il suo palesarsi in qualità di “parte forte” del rapporto.
In realtà consiglio di non demordere anche nelle ipotesi in cui si ritenga di aver subito una ingiustizia in quanto il diritto alla salute è il bene più prezioso per l’essere umano come costituzionalmente garantito dall’art. 32 della Costituzione. Esistono variegate tipologie di “danno risarcibile” ossia di danno conseguente all’azione o alla omissione dei medici e sanitari come quello derivante da errore diagnostico, di vigilanza, terapeutico etc.
La riforma Gelli (Legge n.24/2017) consente al consumatore di percorrere a sua scelta variegate strade affinché possa ricevere tutela dei propri diritti.
Tale riforma, invero, ha modificato la precedente normativa, escludendo la responsabilità penale dei medici per imperizia, laddove venga appurato e dimostrato che questi ultimi, nell’esecuzione delle loro mansioni professionali, si siano attenuti alle linee guida tracciate dall’Istituto Superiore di Sanità.
Va segnalata, tuttavia, congiuntamente, l’introduzione di una particolare responsabilità penale che la Legge Gelli, ex art. 590 sexies c.p., ha ascritto al professionista, fuori dai casi di imperizia, nelle ipotesi di lesioni ed omicidio colposo.
Ne consegue, quindi, che le strutture sanitarie, siano esse pubbliche, private o convenzionate con il SSN, dovranno rispondere a titolo di responsabilità contrattuale con la conseguenza dell’addebito in merito all’onere probatorio e al termine prescrizionale che è di ben dieci anni.
Contrariamente, il professionista che opera a qualsiasi titolo con una struttura medica, sarà chiamato in sede civile a rispondere per colpa di una eventuale responsabilità a lui ascritta, a titolo extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c. con la previsione di una prescrizione quinquennale.
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Sportello RM&TM
Responsabilità Medica
& Tutela del Malato
Si parla di responsabilità medica quando alla condotta colposa o dolosa del medico consegue un danno per il paziente. Tolti i rari casi di danno causato intenzionalmente, la più frequente ipotesi di responsabilità medica è quella che consegue ad un errore. L’errore medico consiste nella somministrazione di una terapia sbagliata (anche causata eventualmente da una diagnosi non corretta) che comporta un peggioramento delle condizioni di salute del paziente. Il peggioramento può essere determinato in via immediata e diretta dall‘errore del medico, ma si configura responsabilità anche quando, a seguito di un intervento inadeguato o sbagliato, ne viene impedito il normale decorso della malattia. L’errore legittima il paziente a richiedere il risarcimento del danno. Chiedi ai nostri esperti.
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