Sei una persona immigrata? Vuoi creare una tua azienda? Vuoi lavorare in proprio?

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Il contributo dei “cittadini stranieri presenti in Italia” è “prezioso” sia per la “conoscenza fra i nostri Paesi” ma anche perché “il lavoro degli immigrati genera ricadute positive nel funzionamento del nostro sistema produttivo e di welfare e, insieme, contribuisce allo sviluppo dei Paesi di origine”. “Le rimesse generate nel mondo verso i Paesi a reddito basso e medio assommano, nel solo 2021, a circa 550 miliardi di euro. Da queste esperienze deriva anche il successo di iniziative imprenditoriali, avviate da esponenti di questa diaspora nei rispettivi paesi di origine; testimonianza ulteriore del valore dell’incontro realizzatosi”.
Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, 23.06.2022. 

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Un cittadino straniero può iniziar una attività di lavoro autonomo in Italia?

Il cittadino straniero extracomunitario per iniziare un’attività di lavoro autonomo in Italia come:
– imprenditore individuale
– socio o amministratore di società di persone o di capitali
deve avere un permesso di soggiorno per LAVORO AUTONOMO.

Per cittadino “straniero” s’intende cittadino extracomunitario e i cittadini dei paesi con cui non ci sono convenzioni di riconoscimento (es. Area Schengen). Gli apolidi e i cittadini del Principato di Monaco, Andorra e Città del Vaticano sono parificati ai cittadini extra UE.

I cittadini extracomunitari che intendono invece iniziare in Italia una attività di lavoro autonomo come:
– collaboratori familiari di impresa individuale
– soci/amministratori di società di persone
– soci/amministratori di società cooperativa
– legali rappresentanti di società straniera

Non possono più chiedere il Nulla osta ai fini dell’ottenimento del visto di ingresso come lavoratori autonomi, ma devono già avere un permesso di soggiorno (es. per lavoro subordinato, motivi familiari) che gli consenta di assumere una di queste cariche/qualifiche. Al momento del rinnovo chiederanno la modifica in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

E se il cittadino extracomunitario non ha un permesso di soggiorno o non ha un permesso di soggiorno idoneo?

Il cittadino extracomunitario senza permesso di soggiorno o con premesso di soggiorno non idoneo (es. studio, turismo), se intende risiedere in Italia per svolgere una attività lavorativa autonoma, deve avere il permesso di soggiorno per lavoro autonomo, che è rilasciato dalla Questura, se si possiede il Nulla-osta e Attestazione dei parametri finanziari per l’esercizio dell’attività.

Cosa è il NULLA-OSTA (no legal impediment)?

Dichiarazione che non ci sono motivi ostativi all’attività da svolgere ed è rilasciata dall’ente competente (esempio: il comune rilascia il nulla-osta per l’attività di commercio al dettaglio o ambulante; la camera di commercio rilascia il nulla-osta per l’attività di commercio all’ingrosso, impiantistica, trasporti, pulizie, facchinaggio). Per le attività LIBERE, soggette all’iscrizione con SCIA al Registro Impreseo Albo Imprese Artigiane, la Camera di Commercio rilascia attestazione relativa a tale circostanza.

Che cosa è l’ATTESTAZIONE PARAMETRI FINANZIARI (certification of financial capacity's parameters)?

Documento rilasciato dalla Camera di Commercio che attesta l’ammontare della disponibilità finanziaria minima di riferimento per lo svolgimento di attività lavorativa autonoma, anche in riferimento a stranieri che intendono operare come soci prestatori d’opera presso società, anche cooperative, costituite da almeno tre anni. L’Attestazione è rilasciata dalla Camera di Commercio solo quando l’attività che il cittadino extracomunitario intende svolgere ha carattere imprenditoriale.

La Camera di Commercio non è tenuta al rilascio della attestazione nel caso di consulenti e liberi professionisti. L’attestazione non è necessaria per gli stranieri che intendono svolgere in Italia una attività di lavoro autonomo ricoprendo cariche sociali di società già attive in Italia. I parametri sono stati aggiornati con DM Affari Esteri 11.05.2011 art. 2 All. A, punto 7, nel quale viene stabilito che l’attestazione dei parametri deve essere “…di importo comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell’importo mensile pari all’assegno sociale”. L’attestazione e il nulla-osta hanno validità 3 mesi dalla data del rilascio.

Cosa si intende per attività di impresa?

Secondo il codice civile italiano l’attività di impresa (ditte individuali) consiste nell’esercizio professionale di una attività economica organizzata al fine di una produzione o di uno scambio di beni o di servizi. Di conseguenza, affinché ci sia un’impresa occorre l’attività abbia i seguenti requisiti:
– sia diretta alla produzione o alla scambio di beni o di servizi;
– trattasi di attività organizzata ovvero consista nella gestione e il coordinamento dei beni e delle risorse;
– sia abituale e prevalente ovvero una attività avente il “requisito della professionalità”, della sistematicità, e che non sia sporadica;
Da un punto di vista prettamente pratico, sono imprenditori individuali gli artigiani (es. idraulici, falegnami, muratori, gelatai) o i commercianti (ad es. venditori, ambulanti).

Vorrei aprire un negozio di vestiti in Italia. È necessario ottenere un’autorizzazione?

L’avvio di un’attività d’impresa in Italia richiede l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese gestito dalla Camera di Commercio competente per territorio.
L’iscrizione al Registro delle Imprese è effettuata tramite ComUnica, la procedura elettronica messa a disposizione dalle Camere di commercio: ComUnica consente di adempiere a tutti gli obblighi informativi nei confronti delle autorità competenti (la comunicazione è valida ai fini fiscali, assicurativi e previdenziali) con un’unica dichiarazione trasmessa in modalità telematica. Attraverso ComUnica l’impresa riceve il numero di partita IVA e adempie agli obblighi di registrazione presso INAIL e INPS ai fini assicurativi e previdenziali.

Per quanto riguarda le attività commerciali, per le strutture di vendita denominate esercizi di vicinato (aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti) non è necessario il rilascio di un’autorizzazione, ma è sufficiente la presentazione di una comunicazione preventiva (“Segnalazione certificata di inizio attività” – SCIA) all’autorità competente (lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune competente per territorio).
La costituzione dell’impresa e l’avvio dell’attività possono essere completati in via telematica in un’unica fase, con trasmissione della SCIA contestualmente all’invio della Comunicazione unica.
L’esercizio dell’attività di commercio è, infine, subordinato al possesso dei requisiti di cui all’articolo 71, comma 1, del D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59. Si tratta sostanzialmente di requisiti che consistono nell’assenza di condanne penali, misure di prevenzione o misure di sicurezza per reati nell’esercizio del commercio.

Vorrei venire in Italia per aprire un ristorante. Ho bisogno di autorizzazioni specifiche per preparare e servire cibi?

In Italia l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è soggetto alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (o SCIA: art. 64, comma 1, d. lgs. n. 59/2010, così come sostituito dall’articolo 2, comma 2, lettera a), d. lgs. n. 147/2012) allo sportello unico per le attività produttive del Comune competente per territorio. L’apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande in Italia è una professione regolamentata. L’avvio e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sono, inoltre, soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell’interno.
Più precisamente, l’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei requisiti professionali indicati all’art. 71 del d. lgs. n. 59/2010, ovvero, alternativamente:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, per il coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

L’autorità competente a ricevere la SCIA è lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune nel quale si intende avviare l’attività.

Sono interessato a svolgere commercio ambulante di tipo itinerante per vendere manufatti nel periodo natalizio. È necessaria una licenza?

L’attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche in forma itinerante è disciplinata dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio, art. 28 e seguenti), così come modificato dal d. lgs. 59/2010 di recepimento della direttiva servizi (direttiva 2006/123/CE). In base all’art. 70 del d. lgs. n. 59/2010, l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche è subordinato ad autorizzazione, che può essere rilasciata anche a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o a cooperative. La legislazione locale può stabilire limitazioni relativamente alle aree nelle quali è possibile svolgere l’attività, ad esempio per il centro storico. L’attività temporanea di vendita al dettaglio in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è soggetta alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune competente per territorio.
L’autorizzazione è subordinata al possesso di requisiti soggettivi, in particolare: possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010; assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia; iscrizione alla CCIAA Registro Imprese per le società di persone; per le persone fisiche l’iscrizione presso la Camera di Commercio deve essere effettuata entro 6 mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione. Per quanto riguarda i requisiti oggettivi, l’attività può essere svolta solamente con mezzi mobili quali negozio mobile, autocarro, autoveicolo ad uso promiscuo.
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente (persona fisica o giuridica) intende avviare l’attività. Tale autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago. I titolari dell’autorizzazione possono esercitare l’attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale.

Cosa e' il SUAP?

Lo Sportello Unico per le attività produttive è il punto di riferimento sul territorio, che mette in contatto l’imprenditore con gli Enti pubblici competenti per le questioni amministrative che riguardano la sua attività, come i procedimenti di localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione degli impianti produttivi di beni e servizi.
Attraverso lo Sportello Unico è possibile avere una risposta veloce e certa da parte di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento (Regione, Provincia, ASL, ARPA, VV.FF.), dalla gestione della pratica fino al rilascio delle autorizzazioni.
Con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 160/2010 lo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) infatti semplifica il rapporto tra le imprese e gli Enti pubblici.

Quali richieste inviare al SUAP?

Il SUAP riceve ed elabora:
– le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) per segnalare l’avvio, trasformazione, trasferimento e cessazione di un attività)
– le istanze di autorizzazione (compresa l’autorizzazione unica ambientale – AUA)
queste devono essere trasmesse al SUAP esclusivamente online (secondo quanto previsto dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e da il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59).

Cosa è la SCIA? (procedimento automatizzato)

Segnalazione Certificata di Inizio Attività – è una dichiarazione che consente all’imprenditore di iniziare, modificare, trasferire o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale) o di prestazione di servizi, senza dover aspettare le verifiche e i controlli preliminari da parte degli enti competenti.
La SCIA, ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90, produce infatti effetti immediati: l’imprenditore può avviare l’intervento/attività dalla data di presentazione della SCIA.
Le amministrazioni destinatarie della SCIA accerteranno poi, entro 60 giorni dal ricevimento della pratica, la veridicità delle dichiarazioni fornite e, in caso di esito negativo, adotteranno provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività.

Cosa sono le autorizzazioni? (procedimento ordinario)

Le autorizzazioni, a differenza delle Scia, sono quelle richieste fatte dagli imprenditori alla Pubblica Amministrazione, per esercitare specifiche attività di produzione di beni o servizi, o realizzare un intervento inerente la propria attività imprenditoriale. E, a differenza delle Scia, per realizzare l’intervento o iniziare l’attività serve aspettare la risposta positiva del Suap (il provvedimento).
È necessario presentare l’autorizzazione solo quando espressamente previsto dalle leggi che disciplinano specifici settori di attività produttive o di servizi (ad esempio: commercio su aree pubbliche, industrie con emissioni o scarichi insalubri, medie e grandi strutture di vendita, attività di ristorazione situate in zone soggette a programmazione territoriale etc.).

Chi può avviare una pratica?

L’imprenditore che dispone di un dispositivo di firma digitale può richiedere tutti i chiarimenti sui requisiti e le procedure da intraprendere. In alternativa può delegare ai seguenti soggetti, conferendo loro un’apposita procura speciale:
– un’Associazione di categoria
– un professionista (commercialista, geometra etc.)

Cosa è l'Agenzia per le Imprese?

L’Agenzia per le Imprese è un soggetto privato accreditato al Ministero per lo Sviluppo Economico (dotato di personalità giuridica) che è competente a ricevere e lavorare le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA), al posto del Suap (D.P.R. 159/2010).
L’imprenditore può scegliere se inviare la Segnalazione certificata di inizio attività al Suap o se rivolgersi invece ad un’Agenzia per le imprese.
Le Agenzie per le imprese sono abilitate a gestire le SCIA solo per le attività imprenditoriali per cui hanno ricevuto l’accreditamento.

Quanto costa iscriversi al Registro delle Imprese?

Come anticipato, dal punto di vista amministrativo le ditte individuali, a differenza dei liberi professionisti, sono tenute ad iscriversi nel Registro Imprese tramite la presentazione della Comunicazione Unica, e, tale iscrizione comporta i seguenti costi:
– diritti di segreteria euro 18,00;
– diritto camerale annuale pari ad euro 57,00;
– marca da bollo pari ad euro 17,50.

E dal punto di vista previdenziale?

Le ditte individuali sono tenute ad iscriversi alla Gestione IVS Artigiani e Commercianti dell’INPS, versando i contributi fissi sul minimale pari ad euro 3.600,00 circa; superato il reddito minimale di euro 15.548 occorre versare i contributi in forma percentuale con aliquota al 21% circa fino al raggiungimento del reddito massimale. La legge di Stabilità per il 2016 ha introdotto la possibilità per coloro che adottano il regime forfettario di usufruire di uno sconto contributivo pari al 35% dei contributi fissi. Per effetto di tale sconto, i contributi fissi sul minimale da versare per i contribuenti forfettari sono pari ad euro 2.400,00 circa.
I liberi professionisti sono tenuti ad iscriversi alla propria Cassa di appartenenza, ovvero, in assenza di una cassa specifica, alla gestione separata INPS. Il contributo previdenziale dovuto alla gestione separata INPS è calcolato sull’utile percepito (UTILE=COMPENSI INCASSATI – COSTI PAGATI) in misura in forma percentuale con aliquota del 27,72%.

Cosa è una ditta individuale?

Una ditta individuale è un’impresa personale il cui unico responsabile è il titolare dell’attività. La persona giuridica è quindi responsabile per qualsiasi rischio d’impresa inerente la gestione della ditta, il quale non può beneficiare della separazione tra il patrimonio dell’azienda e quello personale. La ditta individuale è un’impresa nella quale il titolare-imprenditore è una persona singola. L’avvio della ditta individuale implica la disponibilità dell’imprenditore di dotarsi di quanto necessario per portare avanti l’attività dell’impresa. Non vige l’obbligo di versare un capitale all’atto della costituzione dell’impresa stessa. Aprire un’azienda individuale comporta la trasmissione di un modulo detto “Comunicazione unica” a diversi enti. Entro 30 giorni dall’invio della Comunicazione unica bisogna iscriversi alla Camera di Commercio, in base alla categoria di appartenenza. Tale iscrizione è a pagamento e va rinnovata ogni anno. Poi ci sono i costi previdenziali e tributari, anche questi con scadenza annuale.

Cosa è la Partita IVA?

Si tratta di un numero identificato ai fini fiscali, composto da 11 cifre di cui le prime 7 sono direttamente riconducibili al titolare, 3 all’Agenzia delle Entrate e l’ultimo serve per i controlli e gli accertamenti. L’apertura della Partita IVA è obbligatoria per legge per tutte le persone o le società che svolgono un’attività lavorativa, mentre non sono tenuti a tale onere i professionisti che non raggiungono un fatturato annuo di 5.000€. Per aprire una nuova Partita IVA bisogna rivolgersi presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate. E’ necessario allegare un proprio documento di riconoscimento e il codice ATECO di riferimento, in base al settore e al tipo di attività da svolgere. In seguito bisogna aprire una posizione fiscale presso l’INPS e l’INAIL, per versare i contributi previdenziali e infine scegliere il regime fiscale.

In quali macro settori potrei aprire una nuova impresa?

Esistono tre tipi di aziende inerenti al:
– Settore primario. Tutte le attività legate direttamente alla sfera naturale. Sto facendo riferimento in particolar modo all’agricoltura, alla selvicoltura, alla zootecnia e alla pesca.
– Settore secondario. Tutte quelle attività che si fondano sullo sfruttamento di materie prime. In questo caso parliamo dell’industria manifatturiera, estrattiva e anche il campo delle costruzioni.
– Settore terziario. Tutte quelle attività correlate all’offerta di servizi.

Sportello online Imprenditorialità
Il passaggio degli immigrati nelle file del lavoro indipendente rappresenta forse la più interessante evoluzione del rapporto tra lavoratori stranieri ed economie riceventi degli ultimi due decenni (Maurizio Ambrosini, (2007), “Il mercato del lavoro immigrato” in Regini M. (a cura di), La sociologia economica contemporanea, Roma – Bari: Editori Laterza).
Forte mobilità sociale e geografica significa che si moltiplicano le occasioni in cui un gruppo culturalmente integrato si trova ad accogliere al suo interno individui culturalmente diversi (Simonetta Tabboni) (1986), Vicinanza e lontananza. Modelli e figure dello straniero come categoria sociologica, Milano: Franco Angeli).
 
Le “imprese immigrate” sono spesso aziende di piccolissime dimensioni e con bassi margini di guadagno, che nascono tra le intercapedini di un sistema economico nazionale frammentato: alcune volte “sorgono per rispondere a domande culturalmente connotate o fornire servizi specifici alle minoranze straniere”78, altre volte nascono come soluzione alle necessità di lavoratori autonomi e di piccole imprese, sfociando nella subfornitura e nel contoterzismo. Alcune volte però queste attività possono iniziare dei percorsi di crescita virtuosi e generare innovazione: dall’importazione di nuovi prodotti,fino, addirittura, alla creazione di nuove attività nei paesi di origine (Annalisa Filomena).
 
L’iniziativa imprenditoriale dei lavoratori di origine immigrata in Umbria conta all’inizio del 2018 oltre 8 mila imprese, con un’incidenza dell’8,7% sul totale delle imprese in regione. Sebbene con un tasso di crescita tra il 2012 e il 2017 di 5 punti inferiore rispetto alla media nazionale, il numero di imprese immigrate locali risulta in crescita, registrando un salutare 14,6% in più,mentre nello stesso periodo le imprese italiane locali sono diminuite dell’1,8%.Da non trascurare però la fase di arresto corrente, che ha visto tra il 2016 e il 2017 le imprese immigrate locali diminuire di uno 0,3%, sulla scia del -1,1% registrato dalle imprese italiane locali.Tra le imprese regionali i cui responsabili sono nati all’estero, il 71,0% è gestito da stranieri non comunitari e il 78,1% è registrato secondo una dimensione individuale (6.441 su 8.249). Per quanto riguarda il caso specifico delle imprese individuali, gli archivi offrono interessanti informazioni aggiuntive sugli stranieri che ne sono titolari. Innanzitutto,per quanto riguarda la dimensione di genere le donne rappresentano il 26,7% dei titolari di impresa stranieri, ben 3 punti percentuali in più rispetto all’incidenza femminile complessivamente registrata in Italia, pari al 23,3%.Per quanto riguarda la distribuzione territoriale l’80,5% si concentra nella provincia di Perugia e il restante 19,5% in quella di Terni. Perugia, con 5.187 imprese individuali immigrate, rappresenta la quarta provincia dell’Italia centrale per rilevanza numerica, dopo Roma (47.213), Firenze (14.090) e Prato (7.756).Tra i principali paesi di nascita più rappresentati tra i titolari d’impresa stranieri troviamo a livello regionale il Marocco con il 18,1%, la Romania con il 14,4%, l’Albania con il 13,1%, la Cina con il 6,4% e la Svizzera con il 4,4% (in quest’ultimo caso si tratta piuttosto di figli di migranti italiani tornati nella patria dei genitori o almeno di uno di essi). Mentre i nati in Marocco sono i primi nella provincia di Perugia e i terzi nella provincia di Terni, su posizioni simmetricamente opposte si collocano nelle medesime province i nati in Romania. Per quanto riguarda i settori di avviamento delle imprese immigrate, primeggiano i servizi con il 53,7% (anche se con oltre 7 punti al di sotto della media nazionale), seguiti da industria (36,4%) ed agricoltura (7,2%). In un caso su tre il comparto di avviamento dell’impresa immigrata è il commercio (35,3%), seguito dall’edilizia con il 29,3%, dalle attività manifatturiere con il 7,3% e dell’agricoltura con il 7,2%. Proprio quest’ultima, che registra un’incidenza più che doppia rispetto alla media nazionale del 3,1%che la porta a rappresentare la quarta regione d’Italia dopo Basilicata, Molise e Sicilia, può contare su un contesto regionale particolarmente competitivo per quanto riguarda la produzione di olio, vini e specifici prodotti agricoli come i girasoli, il tabacco e i cereali. A livello provinciale, nonostante l’elevato tasso industriale che caratterizza l’area ternana, i titolari d’impresa stranieri nel settore dell’agricoltura raggiungono addirittura l’8,2% (Rapporto IDOS RII, 2018).
 
Il lavoro autonomo non comprende solamente le attività di natura imprenditoriale ma anche altre. Nel solo caso italiano, per esempio, l’ISTAT divide questa categoria generale in ben cinque gruppi:
1. Imprenditori
2. Professionisti
3. Lavoratori autonomi (negozianti, artigiani ed agricoltori)
4. Lavoratori delle cooperative
5. Coadiuvanti familiari
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