Il testamento è definito dal codice civile come quell’atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo che avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.
Il testamento può contenere sia disposizioni di carattere patrimoniale che non patrimoniale (disposizioni quindi anche di natura non prettamente economica).
Il codice distingue tra testamento olografo e il testamento redatto per atto di notaio, a sua volta suddivisibile in pubblico o segreto a seconda delle modalità con cui esso viene curato. Le tre forme di testamento sono tra loro di uguale “forza”, cosicché con un testamento olografo si può revocare un testamento per atto di notaio.
Se il testamento olografo si contraddistingue per la sua semplicità ed immediatezza (è scritto di proprio pugno dal testatore), con il testamento per atto di notaio ci si avvale della consulenza di un esperto di diritto.
È possibile richiedere un aiuto da parte dei nostri professionisti per la redazione di un testamento olografo che sia legalmente valido. I nostri professionisti risponderanno ad ogni dubbio e necessità. È possibile inoltre essere sicuri che le proprie volontà non siano disattese inserendo il nome di un “esecutore” testamentario, cioè un soggetto che possa seguire per filo e per segno ogni previsione inserita nel testamento, senza che eventuali eredi possano in qualche modo distorcere e portare a proprio vantaggio le ultime volontà del testatore.
E’ necessario tenere a mente che perché il testamento olografo sia valido deve avere determinati requisiti (o contenere determinate formalità): il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore (non è valido se stampato e solo firmato). La disposizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore. La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La mancanza della data comporta l’annullabilità del testamento olografo. Il testamento olografo non vale laddove scritto a macchina o con carattere stampatello, perché l’autografia è richiesta anche per stabilire l’autenticità del documento. Anche la firma deve essere fatta in modo tale da essere riconoscibile come quella abituale della persona che sta facendo testamento.
Il testamento può essere impugnato quando presenta vizi, che ne comportino la nullità, a causa di anomalie nella sua formazione, che lo rendono contrario alle norme di legge (ad es. perché contrario a norme imperative, ovvero quando manchi un elemento essenziale per la sua redazione, ovvero l’illiceità del motivo o dell’oggetto). In tal caso, l’atto non produce effetti. La nullità può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse, nonché rilevata d’ufficio dal giudice, e l’azione di nullità non è soggetta a prescrizione. L’impugnazione del testamento può aver luogo anche quando si ritenga che il testamento olografo sia falso. In tale circostanza, la parte che adduce la falsità dovrà procedere attraverso il disconoscimento del testamento. Infine il testamento può essere impugnato anche qualora il defunto abbia leso la quota di legittima, riservata per legge ai legittimari, attraverso le disposizioni testamentarie ovvero donazioni che eccedono la quota su cui il testatore poteva liberamente disporre. Anche in questi casi i nostri esperti possono darti un valido aiuto.
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Testamento e
divisioni ereditarie
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