Multe e coronavirus

Dal 25 marzo 2020 coloro che si spostano dalla propria abitazione senza un valido motivo sono tenuti a versare una sanzione amministrativa che va da € 400,00 ad € 3.000,00. Tale sanzione è aumentata fino ad un terzo se l’infrazione è commessa alla guida di un veicolo; se poi si è recidivi, le somme sono raddoppiate.

Restano, invece, ferme le sanzioni penali in caso di autocertificazione falsa (pena nel massimo fino a due anni di reclusione) e di violazione della quarantena (reclusione da uno a cinque anni).

La multa può essere contestata al trasgressore immediatamente con rilascio del verbale oppure mediante notifica. Nel secondo caso, è previsto un termine di 90 giorni che devono trascorrere tra il giorno dell’infrazione e quello della notifica; pertanto, farà fede non il giorno in cui si è ricevuta la multa, bensì quello in cui si sarà perfezionata la notifica.

Se si è ricevuta una multa è lecito chiedersi se sia possibile contestarla facendo ricorso e quali possano essere i motivi legittimi da porre a fondamento del ricorso stesso. Sicuramente quelli più importanti sono i seguenti:

  • il verbale di accertamento è stato notificato fuori termine;
  • nel verbale sono stati omessi uno o più elementi essenziali;
  • la condotta del presunto trasgressore è stata valutata in maniera errata dall’agente accertatore.

Se, quindi, si ritiene che la multa sia infondata in fatto e/o in diritto, è possibile impugnarla facendo ricorso al Prefetto quando si vuole contestare un vizio formale; pensiamo, ad esempio, al caso in cui la multa è stata notificata fuori il termine oppure i dati anagrafici del trasgressore non sono conformi a quelli indicati nella multa.

In tutti gli altri casi, invece, è preferibile impugnare la multa innanzi al Giudice di Pace territorialmente competente con la precisazione che il ricorso al Prefetto deve avvenire entro 60 giorni che decorrono dalla contestazione immediata o dalla notifica a casa, mentre il ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni, sempre decorrenti dalla contestazione immediata o dalla notifica a casa.

Ma attenzione: nel caso di multa per coronavirus i termini previsti per proporre ricorso decorreranno dal 16 aprile 2020 stante la sospensione straordinaria che opera per i procedimenti amministrativi dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 (art. 103 del D.L. 18/2020).

Quindi, nel caso in cui sia stata elevata una multa il giorno 27 marzo 2020, il termine per proporre il ricorso al Prefetto (60 giorni) scade il 14 giugno 2020.

Diversamente, nel caso di ricorso al Giudice di Pace (30 giorni) il termine scadrebbe venerdì 15 maggio 2020.

La stessa procedura vale anche nel caso di verbali inerenti violazioni delle misure restrittive poste in essere da pubblici esercizi e attività produttive o commerciali, con l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività per un periodo compreso tra 5 e 30 giorni, come una prima pronuncia del Tar Campania, la n. 933 del 23 aprile 2020, ha sottolineato.

Dott.sa Monica Lasala

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