Stop ai maxi conguagli nelle bollette di luce e gas
Il venditore è tenuto ad informare l’utente, contestualmente all’emissione della bolletta stessa e comunque almeno 10 giorni in anticipo rispetto alla scadenza dei termini di pagamento della possibilità di eccepire la prescrizione.
Nel caso di ritardo del venditore nel fatturare i conguagli per consumi riferiti a periodi maggiori di due anni, il cliente è legittimato a sospendere il pagamento, previa presentazione di un reclamo al venditore.
La prescrizione biennale ha effetto nei confronti di consumatori e di microimprese (cioè le aziende con meno di 10 dipendenti oppure con un bilancio annuo al di sotto dei 2 milioni di Euro), ma, per gas ed elettricità, si applica anche ai rapporti tra venditori e distributori. Per le altre utenze, diverse da quelle prese in considerazione dalla norma, resta invariata la prescrizione quinquennale.
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la Delibera n. 97/2018/R/com ha dato applicazione a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio del 2018 (L. n. 205/2017) in tema di riduzione da 5 a 2 anni del periodo entro il quale si prescrivono i consumi di energia elettrica, gas e acqua.
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