Unione Nazionale Consumatori Umbria | Sportello TVR - Turista e Vacanze Rovinate
Vacanze rovinate? Ecco lo sportello che ti aiuterà a ottenere il giusto risarcimento.
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Sportello TVR

Turista e Vacanze Rovinate

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Abbiamo atteso un anno per le nostre vacanze e scopriamo che invece di essere in un paradiso siamo capitati in un inferno: volo in ritardo, volo cancellato, overbooking, problemi con i bagagli, hotel ben al di sotto delle aspettative … non sempre succede, per fortuna, ma qualche volta purtroppo si!

Però c’è una buona notizia (almeno). Hai probabilmente diritto ad un rimborso. E i nostri esperti ti potranno dare sicuramente una mano. L’operatore turistico è responsabile per tutti i problemi attinenti alla qualità dei servizi offerti e dei disagi provocati dai fornitori a cui lui si è rivolto nell’organizzazione e la creazione del pacchetto turistico tutto compreso, comprese compagnie aeree, strutture alberghiere e guide turistiche. Sono quindi a carico del tour operator tutti i danni causati ad esempio da ritardi nei voli, perdita di bagagli, strutture alberghiere inefficienti, pessimi servizi di ristorazione e così via.

Il risarcimento del danno per vacanza rovinata comprende sia il rimborso di spese extra sostenute e non preventivate, dovute alla mancata fruizione di certi servizi compresi all’interno del pacchetto turistico, sia il pagamento per i danni subiti a causa dello stress psicofisico che non ha permesso al turista di godere a pieno della vacanza e del meritato riposo. A tutto ciò va aggiunta l’irripetibilità dell’occasione persa (si pensi ad un viaggio di nozze o ad una qualche ricorrenza particolare).

È fondamentale raccogliere tutte le prove necessarie (foto, video, testimonianze scritte), dare immediata notizia scritta al referente locale del tour operator e entro il termine di 10 giorni dal rientro della vacanza, presentare un formale reclamo all’operatore turistico e all’agenzia viaggi, con l’invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con una PEC (posta elettronica certificata) in cui va inserito il riferimento del contratto stipulato e gli articoli del Codice del Turismo sui quali si fonda il reclamo, la richiesta al risarcimento, tutti i dati del viaggio, tutte le problematiche riscontrate (con allegazione delle prove), la prova di aver esposto le problematiche ai referenti dell’operatore turistico in loco, senza avere riscontro, la richiesta quantificata dei danni con avvertimento che in caso di mancato riscontro positivo, entro il termine di 10 giorni, si procederà, tramite avvocato, ad adire la competente Autorità Giudiziaria. I nostri consulenti possono coadiuvarti nello scrivere questa comunicazione e nelle attività seguenti.

Il diritto a richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali si prescrive entro l’anno, mentre si innalza a tre anni in caso di richiesta di risarcimento per danni esistenziali (dal rientro della vacanza). Se il risarcimento riguarda invece l’inefficienza dei servizi offerti per il trasporto il diritto si prescrive in un anno e mezzo se il viaggio è avvenuto al di fuori dell’Europa, mentre in un anno se il viaggio è avvenuto all’interno del territorio europeo.

 

Le principali richieste dei nostri associati:

#Danno da vacanza rovinata

#Ritardo Volo  

#Cancellazione del Volo

#Furto in albergo  

#Problemi con i bagagli  

#Incidenti di viaggio

#Difformità dal Catalogo  

#Overbooking

#Ritardo del Treno  

#Ritardo Traghetto  

#Sistemazione in classe diversa

#Inquinamento del mare  

#Cessione del viaggio ad altri  

#Difformità da dépliant

#Aumento del prezzo del pacchetto turistico  

#Modifica condizioni contrattuali   

 

 

Il tuo volo è stato Cancellato o per overbooking non ti hanno fatto salire sull’aereo?

Hai sempre diritto di essere risarcito con minimo 250 € e massimo 600 € (a seconda della tratta)

In più, nell’attesa all’aeroporto hai diritto a: PASTI e BEVANDE,2 TELEFONATE o FAX o MAIL, ALBERGO

Gli unici tre casi in cui non hai diritto al risarcimento sono quelli in cui:

  • la cancellazione è dovuta a eventi imprevedibili e tali che la Compagnia aerea non poteva ovviare al problema;
  • la cancellazione viene comunicata tra le due settimane e la settimana prima della partenza e ti viene offerto un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e che ti permette di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto;
  • la cancellazione viene comunicata meno di sette giorni prima dalla partenza e ti viene offerto un volo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e che ti permette di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario di arrivo previsto.

Per il ritardo, l’unico caso in cui non hai diritto al risarcimento è quello in cui il ritardo è dovuto a eventi imprevedibili e tali che la Compagnia aerea non poteva ovviare al problema, come uragani, neve…

 

 

Ed in albergo, attenzione…

Furto in Albergo: è bene sapere che chi soggiorna presso una struttura alberghiera o presso un campeggio turistico organizzato e subisce un furto durante la sua permanenza al suo interno ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti corrispondenti al valore degli oggetti ingiustamente al medesimo sottratti. Alcun valore ha infatti l’esposizione nell’hotel di cartelli che avvertono la clientela dell’esonero di responsabilità per eventuali furti. L’unica limitazione di responsabilità dell’albergatore è quella prevista nel caso in cui, dotato di cassetta di sicurezza, il cliente abbia omesso di depositarVi gli oggetti perché in tal caso l’albergatore risponde per un valore massimo pari a cento volte il prezzo dell’alloggio per giornata.