La responsabilità medica dopo la riforma Gelli
Molto spesso si rivolgono all’ avvocato soltanto coloro che hanno subito ingenti danni sotto il profilo della responsabilità medica attinenti alla loro salute o a quella dei loro stretti congiunti, ritenendo, erroneamente, di non trovare ascolto nelle casistiche conseguenti a danni marginali.
Un eccessivo “timore reverenziale” che tuttora esiste nei confronti del medico o della struttura sanitaria, spesso scoraggia il paziente a far valere le proprie ragioni, in quanto, specie tra i consumatori meno informati, vige ancora la superstiziosa convinzione che “il medico ha sempre ragione” per il suo palesarsi in qualità di “parte forte” del rapporto.
In realtà consiglio di non demordere anche nelle ipotesi in cui si ritenga di aver subito una lieve ingiustizia in quanto il diritto alla salute è il bene più prezioso per l’essere umano come costituzionalmente garantito dall’art. 32 della Costituzione.
Esistono variegate tipologie di “danno risarcibile” ossia di danno conseguente all’azione o alla omissione dei medici e sanitari come quello derivante da errore diagnostico, di vigilanza, terapeutico etc.
La riforma Gelli (Legge n.24/2017) consente al consumatore di percorrere a sua scelta variegate strade affinchè possa ricevere tutela dei propri diritti anche se talune si rivelano a mio avviso in parte ancora lacunose.
Tale riforma, invero, ha modificato la precedente normativa, escludendo la responsabilità penale dei medici per imperizia, laddove venga appurato e dimostrato che questi ultimi, nell’esecuzione delle loro mansioni professionali, si siano attenuti alle linee guida tracciate dall’Istituto Superiore di Sanità.
Va segnalata, tuttavia, congiuntamente, l’introduzione di una particolare responsabilità penale che la Legge Gelli, ex art. 590 sexies c.p., ha ascritto al professionista, fuori dai casi di imperizia, nelle ipotesi di lesioni ed omicidio colposo.
Ne consegue, quindi, che le strutture sanitarie, siano esse pubbliche, private o convenzionate con il SSN, dovranno rispondere a titolo di responsabilità contrattuale con la conseguenza dell’addebito in merito all’onere probatorio e al termine prescrizionale che è di ben dieci anni.
Contrariamente, il professionista che opera a qualsiasi titolo con una struttura medica, sarà chiamato in sede civile a rispondere per colpa di una eventuale responsabilità a lui ascritta, a titolo extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c. con la previsione di una prescrizione quinquennale.
Altro fattore di innovazione introdotto dalla legge Gelli concerne la subordinazione dell’instaurazione di un procedimento giudiziario civilistico alla obbligatoria consulenza tecnica preventiva nella quale è sancito il litisconsorzio necessario delle imprese assicurative.
Si tratta di una particolare procedura nella quale il Tribunale nomina un consulente tecnico di ufficio (c.t.u.) ossia un perito al quale viene affidato preliminarmente, sulla scorta di una perizia, il compito di accertare l’an ed il quantum in merito ai profili di responsabilità per poi rimettere alle parti la scelta di accordarsi ai fini di una transazione o invece di intraprendere un procedimento civile.
In via alternativa alla procedura sopracitata, le parti, possono ricorrere all’ulteriore strumento della mediazione che richiede la presenza necessaria ed obbligatoria dei legali affinchè possano addivenire ad un accordo stragiudiziale.
Dopo che l’istante avrà intrapreso una delle suddette procedure che si rivelano come condizioni obbligatorie di procedibilità, avrà facoltà, se vorrà, di rivolgersi al giudice civile per chiedere il risarcimento del danno attraverso un procedimento sommario ex art. 702 bis e s.s. del c.p.c..
La Legge Gelli ha tuttavia, introdotto, la possibilità per l’istante di agire in via diretta nei riguardi della impresa di assicurazione della struttura sanitaria o del singolo professionista ed all’uopo è stato sancito l’obbligo per le cliniche di inserire nel loro sito internet la denominazione delle compagnie assicurative affinchè il paziente possa agevolmente visualizzarle.
In tale ipotesi, la clinica o il professionista, a seconda delle situazioni, assumono ad ogni modo il ruolo di litisconsorte necessario.
Ne consegue, parimenti, che sia le strutture sanitarie che il professionista sono obbligati ad aver sottoscritto una polizza assicurativa che li copra dalle eventuali azioni di responsabilità civile.
Pertanto, invito coloro che ritengono di aver subito un danno di marginali o notevoli dimensioni, di non scoraggiarsi e di rivolgersi alle figure professionali in grado di valutare e tutelare i loro diritti.
Avv. Isabella Giasprini
Referente UNC Umbria – Sportello di Spoleto
Lascia un commento