Progetto Horizon2020 – upPE-T : un primo sguardo alla normativa UE sulla plastica!
In Gazzetta la LEGGE 22 aprile 2021, n. 53, cd. “Legge di Delegazione Europea 2019-2020”, che delega il Governo al recepimento di specifiche direttive europee: al suo interno diversi i richiami alla normativa ambientale.
Ci soffermiamo di seguito sui principi e criteri direttivi che il Governo deve osservare per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente.
In base alla Legge di Delegazione Europea 2019-2020, il Governo deve attuare la direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente. Deve osservare, oltre ai criteri direttivi generali (articolo 32 della legge n. 234 del 2012) anche specifici principi, individuati all’art. 22 della Legge Europea.
Riduzione del consumo di prodotti monouso
garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso(elencati nella parte A dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/904) e promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili.
Maggiori prodotti sostenibili e riutilizzabili
Inoltre, deve:
incoraggiare l’uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, (conformi all’articolo 11, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904), anche attraverso la messa a disposizione di prodotti riutilizzabili, e comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.
Restrizioni ai prodotti in plastica monouso per alimenti
In aggiunta, la Legge specifica che:
se non è possibile l’uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti (elencati nella parte B dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/904), prevedere la graduale restrizione all’immissione nel mercato dei prodotti di plastica monouso .
Consentita l’immissione nel mercato dei prodotti di plastica monouso, qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile.
Misure informative e incentivanti per i consumatori
In più la Legge europea invita a:
adottare misure volte a
- informare e sensibilizzare i consumatori;
- incentivarli ad assumere un comportamento responsabile per ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva;
- adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori.
Bicchieri in plastica tra i Monouso
La Legge, inoltre richiede di:
includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso (cui si applica l’articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui all’articolo 12, secondo comma, della direttiva).
Sanzioni per violazioni della Direttiva 2019/904
Infine, la Legge Europea invita il Governo a:
introdurre, una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all’accertamento e alla contestazione delle violazioni e al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni.
Abrogare la previsione del Codice Ambiente
abrogare l’articolo 226-quater “Plastiche monouso” del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904.
Questo articolo prevede che i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023:
- a) adottino modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo;
- b) producano, impiegano e avviano a compostaggio stoviglie fabbricate con bio-polimeri di origine vegetale;
- c) utilizzino entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso.
Inoltre, in base all’art. 226-quater del Codice Ambiente devono promuovere:
- la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti ecocompatibili e la raccolta dei dati per la costruzione di Life Cycle Assessment certificabili;
- l’elaborazione di standard qualitativi per
- la determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione;
- determinazione delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l’utilizzo;
- lo sviluppo di tecnologie innovative per il riciclo dei prodotti in plastica monouso.
La Commissione europea il 31 maggio 2021 ha fornito le Linee guida sull’interpretazione e implementazione della direttiva del 2019 sulla riduzione della plastica monouso.
La direttiva 2019/904/Ue va recepita dagli Stati membri entro il 3 luglio 2021. Le Linee guida della Commissione mirano a garantire che le nuove norme siano applicate correttamente e uniformemente in tutta l’Ue, in particolare per quanto riguarda la definizione di plastica, di prodotti di plastica monouso fatti di plastica in tutto o in parte e dei diversi articoli contemplati dalla direttiva. Un chiarimento importante riguarda la plastica biodegradabile. Ai sensi della direttiva, la plastica biodegradabile/a base organica è considerata plastica non essendoci norme tecniche ampiamente condivise per certificare che un determinato prodotto di plastica sia adeguatamente biodegradabile nell’ambiente marino in un breve lasso di tempo e senza causare danni all’ambiente.
Secondo la Commissione inoltre, sono soggetti alla direttiva i prodotti monouso fatti di plastica in tutto o in parte, compresi quindi i prodotti a base di carta con rivestimenti o strati di plastica. Chiarito infine che la direttiva Sup 2019/904/Ue non riguarda i dispositivi di protezione individuale come mascherine o guanti monouso, il cui uso è aumentato con conseguente aumento anche della loro dispersione nell’ambiente a causa degli sforzi compiuti per combattere la pandemia della Covid-19. Una volta che ce ne si disfa questi diventano rifiuti soggetti alla normativa in materia.
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