Procedure di riscossione della TARI
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per l’Umbria, con la sentenza n. 62/01/2023, depositata in segreteria il 1° febbraio 2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso in appello proposto dalla contribuente, in conformità al giudizio di primo grado e alle richieste del Comune, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv. Damiano Marinelli e dal Dottore Commercialista Alessandro Mattii di Perugia.
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la contribuente aveva impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di rimborso della TARI, versata per tre anni d’imposta consecutivi, in acquiescenza agli avvisi di liquidazione e pagamento inviati dal Comune.
La Corte ha ritenuto determinanti e dirimenti le eccezioni sollevate dalla difesa del Comune sulla definitività della pretesa tributaria dopo i versamenti spontanei eseguiti dalla contribuente a seguito degli avvisi di liquidazione e pagamento ricevuti, precisando che il primo atto in cui si era formalizzata la pretesa tributaria era il Provvedimento con il quale l’ente locale aveva rigettato la richiesta avanzata dalla contribuente per la parziale esenzione della TARI delle aree scoperte adibite allo stoccaggio di prodotti finiti, stabilendo che le aree in questione sarebbero state assoggettate alla tassa sui rifiuti interamente quali magazzini senza vendita diretta.
La Corte perugina ha inoltre sostenuto che il provvedimento di diniego delle esenzioni richieste dalla contribuente contiene non solo il presupposto ma anche la motivazione delle modalità di tassazione, mancando però di una immediata funzione impositiva, accertativa o esattiva e quindi non è autonomamente impugnabile secondo una giurisprudenza di legittimità peraltro oscillante sul punto.
Per confermare la pretesa tributaria, il Comune ha poi inviato gli Avvisi di liquidazione e pagamento della tassa sui rifiuti, determinando il quantum debeatur in base al precedente provvedimento e alle tariffe deliberate annualmente, e la contribuente ha provveduto a pagarli regolarmente.
La Corte di merito, condividendo la tesi difensiva del Comune, ha sostenuto che il pagamento spontaneo della TARI, per tre anni consecutivi, in acquiescenza agli avvisi di pagamento, abbia assegnato ad entrambi gli atti (provvedimento di diniego dell’esenzione richiesta e avvisi di pagamento) una vera e propria funzione impositiva/accertativa/esattiva e, pertanto, la loro mancata impugnazione non legittimava la parte appellante a presentare istanza di rimborso, visto che la pretesa comunale era divenuta definitiva, anche perché non sarebbero seguiti altri atti impugnabili.
Tutto ciò è utile per fare alcune riflessioni sulle procedure di accertamento, riscossione e rimborso della TARI, che inizia con la “Dichiarazione” presentata dai contribuenti e si conclude con il pagamento spontaneo della tassa liquidata dai Comuni, mentre gli avvisi di accertamento vengo emessi soltanto nei casi di omesso o parziale pagamento del tributo dovuto.
Al fine di evitare malintesi e controversie, ai contribuenti che dovessero avere dei dubbi sugli adempimenti ai fini TARI, si consiglia di rivolgersi ai propri consulenti di fiducia, accertandosi che essi abbiano maturato adeguata competenza nella materia, con particolare riferimento:
- alle diverse modalità scelte dagli enti locali per la riscossione della TARI (in autoliquidazione o liquidazione d’ufficio), tenendo conto che con la “liquidazione d’ufficio” (cui aderiscono la maggior parte dei Comuni), la “Dichiarazione” svolge un ruolo determinante nel senso che è in base a quanto in essa dichiarato dai contribuenti (inizio del possesso o della detenzione, tipo di immobile o di area scoperta, superficie in metri quadri, destinazione d’uso, richieste di esenzione e/o riduzione della tassa, ecc.), che il Comune liquiderà la TARI dovuta, applicando le tariffe deliberate per ciascun periodo d’imposta;
- alle procedure previste per la riscossione, accertamento e rimborso del tributo, differenti rispetto alle analoghe procedure previste per i tributi erariali;
- alla procedura più appropriata e al momento più opportuno per impugnare i provvedimenti con i quali il Comune nega (in tutto o in parte) le esenzioni/agevolazioni richiesti dai contribuenti, ovvero modifica i dati dichiarati dai contribuenti stessi;
- alle conseguenze (positive e negative) derivanti dal pagamento spontaneo della tassa sui rifiuti liquidata dal Comune, tenendo conto che ciò può comportare la definitività del rapporto tributario che, in attuazione del principio di “certezza del diritto”, non potrà più essere rimesso in discussione nel merito;
- alla eventuale istanza di annullamento della pretesa comunale in autotutela, proponibile soltanto in determinati casi, il cui provvedimento di rigetto è impugnabile solo per eccezionali vizi di legittimità del diniego;
- ai casi in cui sia proponibile l’istanza di rimborso della TARI versata, ammissibile in via eccezionale (per versamenti non dovuti, perdita del possesso degli immobili, ec.), tenendo conto che non è ammesso impugnare il provvedimento di rigetto quando l’istanza di rimborso è impropriamente utilizzata come escamotage per riaprire i termini del rapporto tributario definito con il pagamento spontaneo degli avvisi di pagamento del tributo.
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