Unione Nazionale Consumatori Umbria | Mutui bancari – Corte d’Appello di Milano: Nullità della clausola floor e diritto al rimborso di una quota di interessi
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Mutui bancari – Corte d’Appello di Milano: Nullità della clausola floor e diritto al rimborso di una quota di interessi

Mutui bancari – Corte d’Appello di Milano: Nullità della clausola floor e diritto al rimborso di una quota di interessi

Secondo la Corte d’Appello di Milano è nulla la clausola del contratto concluso dalla banca con un consumatore che preveda un limite alla riduzione del tasso di interesse pattuito, se tale clausola non è frutto di specifica trattativa tra la banca e lo stesso consumatore.

Recentissimamente si è verificata un’inversione di tendenza per quanto riguarda i tassi d’interesse sui prestiti bancari, determinata dal mutato scenario sociopolitico mondiale e dal conseguente repentino aumento dell’inflazione a livello internazionale. Dal 2011 fino ai giorni scorsi si era infatti assistito ad una costante e progressiva discesa del costo del denaro determinata dall’effetto espansivo delle politiche monetarie adottate dalla BCE.

La tendenza al ribasso aveva riguardato anche il tasso Euribor, cioè il tasso d’interesse al quale ogni giorno i maggiori istituti finanziari fissano i prezzi delle proprie operazioni di credito, con scadenze comprese tra una settimana e un anno.

In molti contratti di mutuo stipulati dalle banche nel corso degli anni è stato utilizzato il tasso Euribor quale parametro di riferimento per il calcolo della componente variabile del tasso di interesse applicato al finanziamento, maggiorato da una componente fissa definita spread.

Dal 2015 fino a circa metà del 2022 il valore del tasso Euribor è sceso addirittura sotto lo zero, diventando quindi una componente negativa del tasso complessivo addebitato dalla banca, tale da intaccare la componente fissa rappresentata dallo spread, che rappresenta la remunerazione che la banca trae dall’operazione di finanziamento.

Nel caso di Euribor negativo, infatti,  gli istituti bancari che erogano i mutui devono procedere al calcolo degli interessi dovuti da chi ha ricevuto il prestito, sottraendo  il valore negativo dell’Euribor dallo spread, con conseguente riduzione del valore delle rate da rimborsare e corrispondente minor remunerazione percepita dalla banca dall’operazione di finanziamento.

Le banche mutuanti, prevenendo la possibilità di una tale eventualità negativa, a loro tutela ed a discapito della parte mutuataria, hanno frequentemente  introdotto nel testo del contratto di mutuo una cosiddetta clausola floor, per effetto della quale il valore della componente variabile agganciata al tasso Euribor, anche qualora fosse divenuta negativa, non sarebbe mai stata calcolata al di sotto dello zero, ciò determinando la non intaccabilità della componente fissa del tasso di interesse rappresentata dallo spread, a garanzia dell’integrale remunerazione attesa dalla banca dalla concessione del mutuo.

La legittimità di tale clausola è stata oggetto di valutazione da parte della Corte d’Appello di Milano, che a tal proposito si è pronunciata con la sentenza n. 2836 del 6 Settembre 2022, riguardante un contratto di mutuo tra una banca ed un consumatore.

La Corte meneghina ha stabilito che la clausola floor  “determina uno squilibrio giuridico e normativo, consentendo ad una sola parte (la Banca) di trarre pieno beneficio dalle variazioni a sé favorevoli dell’indice e di limitare il pregiudizio derivante dalle variazioni a sé sfavorevoli”.

Nel richiamare l’art. 33 del Codice del Consumo, la Corte d’Appello di Milano ha in proposito ricordato come, qualora non sia stata oggetto di specifica trattativa con il consumatore, debba considerarsi vessatoria quella clausola che, malgrado la buona fede, determina per il consumatore uno squilibrio significativo dei diritti e obblighi discendenti dal contratto, consentendo ad una sola delle parti (nel caso specifico la Banca) di limitare il pregiudizio derivante dalle variazioni del tasso Euribor a sé sfavorevoli, senza che al consumatore sia dato un corrispondente strumento di tutela di segno contrario, nel caso di variazione del tasso in aumento.

Richiamando i precedenti specifici della Corte di giustizia UE, i giudici di Milano hanno inoltre  stabilito che “il principio di effettività del diritto comunitario impone che i consumatori ottengano la restituzione di tutte le somme pagate in esecuzione di clausole vessatorie dichiarate nulle”.

Dato il momento di estrema difficoltà che le famiglie attualmente si trovano a dover fronteggiare a causa dell’aumento dei prezzi delle bollette e di quello del carrello della spesa, la pronuncia della Corte d’Appello di Milano apre dunque più d’uno spiraglio alla possibilità dei consumatori di richiedere alle banche la restituzione di una quota degli interessi corrisposti sulle rate di mutuo versate dal 2015 al 2022.