Unione Nazionale Consumatori Umbria | Il superbonus al 110%. Domande e risposte
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Il superbonus al 110%. Domande e risposte

Il superbonus al 110%. Domande e risposte

IL SUPERBONUS AL 110% SUI LAVORI ENERGETICI.
DEFINIZIONE, REQUISITI E TERMINI
Cosa si intende per Superbonus al 110% sui lavori energetici?
Per Superbonus al 110% sui lavori energetici si intende la possibilità di fruire di una detrazione del 110% per le spese sostenute a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di installazione di impianti fotovoltaici nonché di realizzazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.In cosa consiste l’agevolazione fiscale?
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’imposta lorda.
Tutti coloro che effettueranno lavori finalizzati a migliorare le prestazioni energetiche della casa in cui vivono o di cui sono proprietari o detentori potranno, nel rispetto di alcune condizioni, ottenere – nei 5 anni successivi – un rimborso fiscale del 110% delle spese. Gli stessi soggetti potranno anche, in alternativa rispetto al rimborso, cedere il credito fiscale ai fornitori dei beni o servizi ottenendo dagli stessi un contributo anticipato (cd. sconto in fattura) o cedere il credito fiscale a terzi, tra cui gli istituti di credito.

Quali sono le fonti normative del Superbonus al 110%?
Le fonti normative dell’Ecobonus al 110% sono il Decreto Rilancio (DL 34 del 19 maggio 2020), convertito in Legge 77/2020, articoli 119 e 121.
Di rilievo sono anche i Decreti attuativi dei Ministeri interessati, in particolare il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020 che definisce i costi considerati congrui ai fini della detrazione, la Circolare 24/e del Ministero dell’Economia e delle Finanze che chiarisce gli aspetti fiscali e il provvedimento del MEF dell’8 agosto 2020 che indica le modalità di attuazione della cessione del credito.

Quali sono i requisiti che devono essere rispettati per poter fruire del Superbonus al 110% sui lavori energetici?
Possono beneficiare del Superbonus al 110% le persone fisiche che vivono in condomini, in edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate possedute da un unico proprietario o in comproprietà, in edifici unifamiliari o in unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Occorre tenere presente che un’unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente nei casi in cui sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale. Per “accesso autonomo” si intende invece un ingresso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone di ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino, anche di proprietà non esclusiva.

Tanto premesso, per poter usufruire delle detrazioni fiscali è necessario il rispetto di questi requisiti:
Deve essere eseguito almeno uno degli interventi “trainanti”, che sono:

a) isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria ad alta efficienza energetica;

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria ad alta efficienza energetica.

Gli interventi trainanti, dunque, comprendono due tipologie: l’isolamento termico dell’edificio e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti. Non è necessario realizzare entrambi perché basta uno solo di questi a far scattare il Superbonus al 110%.

Deve essere garantito il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’immobile oggetto degli interventi o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Le classi energetiche, in Italia, sono 10 e vanno dalla A4 (consumo minimo) alla G (per le case meno efficienti, che rappresentano almeno il 50% del patrimonio italiano). Le classi energetiche si basano su indici definiti calcolando il fabbisogno energetico necessario in una casa tipo per riscaldare un metro quadro d’inverno, raffrescarlo d’estate e per fornire l’illuminazione e l’acqua.

Se l’edificio si trova in classe A3 basterà salire alla classe A4 per veder riconosciuta la detrazione o credito d’imposta al 110%

Per poter accedere all’Ecobonus al 110%, dunque, è necessario avere l’attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico. Tale attestato dovrà rispettare le indicazioni previste dal decreto di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013.

Per gli interventi di isolamento termico, inoltre, i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 ottobre 2017.

Qual è l’ambito temporale di applicazione del Superbonus al 110%?
Il Superbonus al 110% si applica alle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022. La Legge di Bilancio 2021, infatti, ha prorogato l’Ecobonus al 110% fino, appunto, al 30 giugno 2022 e, solo per i condomìni che al giugno 2022 hanno concluso almeno il 60% dei lavori, fino al 31 dicembre 2022.