I lavoratori ai tempi del Coronavirus

Nell’intento di garantire la prosecuzione delle attività produttive solo in presenza di adeguati livelli di protezione il 14 marzo 2020, su indicazione del Ministero della Salute, le organizzazioni datoriali e i sindacati hanno firmato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

In sintesi, le principali linee guida condivise riguardano diversi profili:

  • tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda dovranno essere informati, con appositi dépliant, circa le disposizioni adottate al fine di contenere la diffusione del COVID-19. In particolare, verrà evidenziato l’obbligo di permanere nel proprio domicilio in presenza di febbre oltre i 37.5°, nonché in presenza di altri sintomi influenzali;
  • il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se superiore ai 37.5° esso non sarà consentito, mentre per l’accesso dei fornitori esterni e del personale in appalto andranno individuate procedure di ingresso, transito ed uscita che riducano al minimo le occasioni di contatto con il personale aziendale;
  • l’azienda dovrà assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, delle postazioni di lavoro e, in particolare, di tutti gli strumenti informatici;
  • saranno obbligatori l’uso delle mascherine e degli altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, cuffie, camici).

Pertanto, in caso di difficoltà di approvvigionamento potranno essere utilizzate mascherine di tipologia corrispondente;

  • l’accesso negli spazi condivisi verrà contingentato prevedendo un tempo ridotto di sosta;
  • le imprese disporranno la chiusura di tutti i reparti non produttivi dei quali non è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working;
  • andranno favoriti orari di ingresso ed uscita scaglionati;
  • in caso di presenza di soggetti sintomatici in azienda si dovrà procedere al loro isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e collaborare per il controllo dei contatti avuti in precedenza dai soggetti stessi.

 

E la riservatezza dei lavoratori?

Il Garante italiano aveva già in precedenza affermato che l’acquisizione di informazioni utili al contenimento della diffusione del Coronavirus dovesse unicamente ricondursi ai soggetti istituzionali.

Seppur non è mancato chi ha parlato di inconciliabilità con i divieti richiamati dal Garante e per quanto effettivamente il Protocollo individui i criteri per procedere alla rilevazione della temperatura dei lavoratori, si tratta pur sempre di attività da porre in essere osservando i principi di minimizzazione, nonché la normativa lavoristica vigente.

Semmai, un profilo di criticità va rilevato altrove: per quanto il Protocollo affondi le proprie radici sia nella lett. b) dell’art. 9 del Regolamento 2016/679 sia, rispetto ai dati non riferibili alle categorie particolari, nell’art. 6, comma 1, lett. c), stante la sua natura negoziale si auspica che presto diventi oggetto di uno specifico recepimento normativo – anche attraverso accordi collettivi di II livello -, così che ogni misura adottata sia resa più efficace dal contributo dei soggetti a conoscenza delle singole realtà produttive.

 

Chiedici un consiglio!

 

Dott.sa Monica Lasala

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