Unione Nazionale Consumatori Umbria | AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
20088
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AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Rappresenta un caso molto frequente che persone in età avanzata o con problematiche specifiche non siano in grado di compiere attività – soprattutto economiche – tipiche della vita quotidiana.
In questo caso è bene che i familiari della persona procedano a depositare per il tramite di un avvocato un’istanza per richiedere l’amministrazione di sostegno del soggetto.
Questo istituto giuridico, introdotto con la Legge n. 6 del 2004, ha in buona parte sostituito l’interdizione (considerata eccessivamente limitante per il soggetto sottoposto) e garantisce la nomina di un amministratore di sostegno (generalmente un familiare o una persona di fiducia) dotato di specifici poteri di gestione delle attività dell’amministrato (soprattutto in ambito economico e/o di salute).
La scelta di richiedere l’amministrazione di sostegno è particolarmente opportuna laddove vi siano conflitti familiari ovvero vi sia la necessità di procedere ad atti che l’amministrato non potrebbe compiere (ad esempio compravendita immobiliare) ovvero più in generale laddove l’amministrato non sia più in grado di esercitare attività/istanze nei confronti della pubblica amministrazione o di privati.
A tutela dell’amministrato (e della sua famiglia) l’amministratore potrà compiere atti nei limiti del suo incarico così come stabiliti dal giudice, dovrà relazionare ogni anno sulla propria attività e potrà compiere atti di straordinaria amministrazione solo con l’assenso del Giudice tutelare.
Avv. Leonardo Di Russo
Per info e consulenze: info@consumatoriumbria.it