Ludopatia, la competenza del Sindaco nelle sale da gioco

Perché parlare di ludopatia? Per rispondere a questa domanda probabilmente basta un numero: secondo il ministero della Sanità, c’è in Italia una percentuale di giocatori d’azzardo problematici tra l’1,5% e il 3,8% della popolazione, quindi almeno 900mila italiani, cui si aggiunge un altro 2,2 per cento di giocatori d’azzardo patologici sono affetti dalla malattia del gioco d’azzardo, e probabilmente molti di più grazie alle possibilità offerte da internet. Sappiamo inoltre che, finché la ludopatia non si percepisce come “problema” (o non è percepito così dai familiari) il fenomeno difficilmente viene “contato”. Lo Stato italiano dal gioco legale incassa almeno 8 miliardi di euro, e la criminalità organizzata, da quello illegale, non meno di 23 miliardi di euro.

Dunque un fenomeno dilagante, che può essere descritto come una vera e propria patologia sociale.

Ma non è tutto!

Ogni mese in Italia viene perso quasi un miliardo di euro in apparecchi da intrattenimento, quali slot machine e videolottery. È il risultato di uno studio realizzato a partire dai dati della spesa sul gioco d’azzardo in Italia dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopolio.

Il Consiglio di Stato ha recentemente affermato che la normativa in materia di gioco d’azzardo, con riguardo delle conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell’impatto sul territorio dell’afflusso ai giochi da parte degli utenti, non è riferibile alla competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, ma alla tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica, tutela che rientra nelle attribuzioni del Comune. La disciplina degli orari delle sale da gioco non è infatti volta a tutelare in via primaria l’ordine pubblico, ma la salute ed il benessere psichico e socio economico dei cittadini, compresi nelle attribuzioni del Comune ai sensi di dette norme.

Quindi il potere esercitato dal Sindaco nel definire gli orari di apertura delle sale da gioco non interferisce con quello degli organi statali preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza, atteso che la competenza di questi ha ad oggetto rilevanti aspetti di pubblica sicurezza, mentre quella del Sindaco concerne in senso lato gli interessi della comunità locale, con la conseguenza che le rispettive competenze operano su piani diversi e non è configurabile alcuna violazione dell´art. 117 della Costituzione (secondo comma lett. h). Secondo quanto affermato dal Supremo Consiglio Amministrativo non è possibile interpretare l’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 in modo tale da non ritenere il sindaco competente anche in materia di giochi.

La norma in questione gli attribuisce espressamente il compito di coordinare e riorganizzare, in base agli indirizzi del Consiglio comunale e nei limiti dei criteri fissati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici. La nozione di ‘pubblico esercizio’ contenuta nella disposizione va inoltre riferita alle attività di intrattenimento svolte all´interno di sale giochi e degli esercizi in cui siano installati apparecchi di gioco lecito: ciò che distingue il cd. pubblico esercizio sta nella possibilità da parte della collettività indifferenziata di accedere alle prestazioni ivi erogate.

Ciò significa che chiunque può, a richiesta, parteciparvi. Le sale giochi e gli esercizi dotati di apparecchiature da gioco sono qualificabili come pubblici esercizi, pertanto il Sindaco può esercitare la potestà regolatoria, tra cui rientrano le attività riguardanti l’esercizio del gioco d’azzardo, quando essa è funzionale ad esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica. Si tratta di un principio espressamente ribadito dalla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha riconosciuto come l´art. 3 del D.L. n. 138/2011 abbia disposto che l´iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge, affermando un principio derogabile soltanto in caso di accertata lesione di interessi pubblici tassativamente individuati – es. sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute.

Al riguardo la Corte Costituzionale recentemente si è pronunciata sulla individuazione dei poteri esercitabili dal Sindaco ai sensi del settimo comma dell’art. 50 d.lgs. n. 267 del 20001. Nello specifico, si ipotizzava che tale norma fosse in contrasto con gli art. 32 e 118 della Costituzione, in quanto non prevede che il sindaco possa usare i propri poteri normativi e provvedimentali per contrastare il fenomeno del gioco di azzardo patologico. La Corte ha però respinto la questione chiarendo come secondo tale disposizione il Sindaco possa disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali sono installate le apparecchiature per il gioco.

A seguito della pronunica della Consulta, la giurisprudenza ha ribadito tale principio. Le corti di merito infatti hanno poi rimarcato che, sulla base della generale previsione della richiamata norma, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, che ricomprende proprio quella di contrastare le ludopatia.

In merito al particolare caso in esame l’ordinanza sindacale impugnata in primo grado, preso atto dei preoccupanti dati emergenti da una comunicazione della A.S.L. di Lecco circa la presenza nella realtà locale di giocatori d’azzardo problematici e patologici, il Sindaco del Comune di Lecco ha deliberato di delimitare l’orario massimo di apertura delle attività inerenti il gioco d’azzardo, visto il secondo comma dell’art. 3 del richiamato decreto, a «tutela della salute pubblica, ma anche, più i generale del benessere individuale e collettivo della popolazione locale».

La motivazione dell’ordinanza spiega come il Comune abbia anche il compito di contrastare i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, dal momento che la moltiplicazione incontrollata della possibilità di accesso al gioco costituisce accrescimento del rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia nella vita personale e familiare dei cittadini che a carico dei servizi sociali comunali chiamati a contrastare situazioni di disagio connesse alle ludopatie. L’ordinanza, in quanto espressamente volta alla tutela della salute pubblica mediante contrasto con detto fenomeno, rientrava quindi ad avviso del Consiglio di Stato pienamente nelle competenze sindacali di cui al richiamato articolo 50.

Dott.ssa Benedetta Risolo

Ludopatia ed aspetto normativo

Ed. CESVOL

 

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