Unione Nazionale Consumatori Umbria | Passeggeri dei voli in ritardo, nuova pronuncia della Corte Ue sul diritto alla compensazione
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Passeggeri dei voli in ritardo, nuova pronuncia della Corte Ue sul diritto alla compensazione

Passeggeri dei voli in ritardo, nuova pronuncia della Corte Ue sul diritto alla compensazione

Secondo la Corte di giustizia della Ue “non c’è diritto a compensazione pecuniaria forfettaria in caso di mancata presentazione all’imbarco di un volo arrivato con un ritardo prolungato, né quando l’acquisto di un biglietto su un volo alternativo ha consentito di arrivare a destinazione con meno di tre ore di ritardo”.

La Corte di giustizia della Ue si pronuncia ancora una volta sul diritto alla compensazione pecuniaria per i passeggeri dei voli in ritardo.

E stabilisce che “non c’è diritto a compensazione pecuniaria forfettaria in caso di mancata presentazione all’imbarco di un volo arrivato con un ritardo prolungato, né quando l’acquisto di un biglietto su un volo alternativo ha consentito di arrivare a destinazione con meno di tre ore di ritardo”. In questi casi, spiega la Corte, non c’è un danno da perdita di tempo.

Voli in ritardo, quando scatta la compensazione di 250 euro?

Ma quali sono i casi all’origine della pronuncia? Riguardano quanto accaduto ai passeggeri di due voli fra Düsseldorf e Palma di Maiorca, operati dalla compagnia aerea Laudamotion, per i quali era stato annunciato un ritardo di oltre tre ore. Due passeggeri, temendo di non arrivare in tempo a un appuntamento di lavoro, hanno deciso di non utilizzare il volo.

Il volo del primo passeggero è arrivato in effetti con un ritardo di 3 ore e 32 minuti. Il secondo passeggero ha invece prenotato autonomamente un volo alternativo, grazie al quale è arrivato a destinazione con un ritardo di meno di tre ore rispetto al volo originario.

Da qui sono scaturite due azioni in giudizio contro la compagnia aerea. La richiesta è quella di avere la compensazione pecuniaria forfettaria di 250 euro che ogni passeggero può rivendicare sulla base del regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo (per tratte pari o inferiori a 1500 km) in caso di ritardo di un volo di tre ore o più rispetto all’orario di arrivo previsto. La Corte federale di giustizia tedesca si è allora rivolta alla Corte di giustizia della Ue chiedendo se, qualora sia annunciato che un volo dovrebbe subire un ritardo di almeno tre ore, un passeggero abbia diritto alla compensazione pecuniaria nel caso in cui non si sia presentato all’accettazione o abbia prenotato autonomamente un volo alternativo che gli ha permesso di raggiungere la destinazione finale con un ritardo inferiore a tre ore.

Corte Ue: no diritto alla compensazione senza perdita di tempo irreversibile

Queste due fattispecie non danno diritto alla compensazione pecuniaria forfettaria”, ha stabilito oggi la Corte.

Per applicare il diritto alla compensazione, quando il ritardo è pari o superiore a tre ore i passeggeri di voli ritardati sono assimilati ai passeggeri di voli cancellati perché subiscono un danno che si concretizza in una perdita di tempo irreversibile, pari o superiore a tre ore.

Per la Corte, “un passeggero che non si è recato all’aeroporto, non ha subito, con ogni probabilità, tale perdita di tempo”. Fra l’altro se il volo presenta un ritardo prolungato, è destinato comunque a essere fatto, quindi i passeggeri non sono dispensati dall’obbligo di presentarsi all’accettazione – l’esenzione è invece prevista per i passeggeri che subiscono la cancellazione di un volo.

Inoltre, prosegue la Corte, “non subisce una perdita di tempo che dia diritto a compensazione pecuniaria nemmeno il passeggero che volontariamente non abbia utilizzato il volo per il quale disponeva di una prenotazione confermata e che, grazie a un volo alternativo sul quale ha prenotato un posto di propria iniziativa, sia arrivato alla destinazione finale con meno di tre ore di ritardo rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto”.

Per la Corte i disagi subiti, che derivano dal fatto di aver dovuto trovare un volo alternativo, non possono essere considerati «gravi» ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo “qualora questi abbia raggiunto la sua destinazione finale con un ritardo inferiore a tre ore”.