Unione Nazionale Consumatori Umbria | La mediazione civile e commerciale in pillole
17335
post-template-default,single,single-post,postid-17335,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.1.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

La mediazione civile e commerciale in pillole

La mediazione civile e commerciale in pillole

 

Che cos’è la mediazione?

La mediazione è uno strumento di risoluzione alternativo delle controversie.

Alternativo, perché prevede l’intervento non di un giudice, ma di un mediatore.

 

Chi è il mediatore?

Il mediatore è un soggetto terzo ed imparziale che viene designato dall’organismo di mediazione adito sulla base dei criteri stabiliti dal proprio regolamento interno.

Vi è anche la possibilità che siano le parti ad indicarlo, ma solo attraverso una decisione congiunta.

 

Quando si deve attivare la procedura di mediazione?

La mediazione è obbligatoria, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, nelle materie indicate espressamente dall’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010.

Si tratta, in particolare, delle seguenti materie:

  • condominio;
  • diritti reali;
  • divisione;
  • successioni ereditarie;
  • patti di famiglia;
  • locazione;
  • comodato;
  • affitto di aziende;
  • risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo;
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari.

 

Come ha inizio un procedimento di mediazione?

La mediazione prende avvio con l’istanza presentata dal soggetto interessato ad un organismo di mediazione. Questo soggetto viene definito parte istante.

 

Come si individua un organismo di mediazione?

L’organismo viene individuato in base al luogo in cui si trova il giudice che sarebbe territorialmente competente se si percorresse la strada della causa di merito. Poiché in ogni territorio possono esserci più organismi di mediazione, nel caso in cui l’istanza venga presentata a due o più di essi, la competenza ricadrà su quello che l’ha ricevuta per primo.

 

Che cosa succede dopo aver presentato l’istanza?

Una volta pervenuta l’istanza l’organismo, entro 30 giorni dal deposito, fissa il primo incontro tra le parti.

Vuoi contattarci? Clicca qui!

 

Qual è la durata prevista per una mediazione?

Il procedimento di mediazione, in ogni caso, può durare al massimo tre mesi che iniziano a decorrere dalla data di deposito dell’istanza di mediazione.

 

Quali sono le ulteriori incombenze a carico della parte istante?

Dopo che l’organismo ha fissato il primo incontro, la parte istante è tenuta alla notifica all’altra parte, invitandola a partecipare al procedimento. La controparte viene definita parte invitata.

 

Cosa succede se la parte invitata sceglie di non aderire alla mediazione?

La parte invitata può sempre decidere di non presentarsi oppure di aderire, ma dichiarando la volontà di non proseguire.

Ciò non toglie che l’organismo debba comunque redigere un verbale attestando la mancata partecipazione oppure la volontà appunto della parte di non proseguire.

 

Quali sono le conseguenze previste in questi casi?

Dalla mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio; pertanto, la parte costituita che, nei casi di mediazione obbligatoria, non abbia partecipato al procedimento senza giustificato motivo è condannata al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

 

Dove e come si svolge la mediazione?

La mediazione si svolge, senza formalità, presso la sede operativa dell’organismo scelto per il procedimento oppure nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo stesso.

 

Cosa accade durante il primo incontro?

Nel corso del primo incontro il mediatore chiarisce ai presenti sia la funzione della mediazione, sia le modalità con cui la stessa si svolgerà ed invita le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione.

Dunque, solo in caso di risposta positiva si proseguirà allo svolgimento che potrà articolarsi in uno o più incontri. In caso di risposta negativa, invece, verrà redatto il verbale di mancato accordo, in conseguenza del quale né l’organismo di mediazione, né il mediatore avranno diritto al compenso.

 

Quali sono i possibili esiti della mediazione?

La procedura di mediazione può ovviamente portare sia ad un esito positivo che ad un esito negativo: nel primo caso, il mediatore redige un verbale al quale allega l’accordo raggiunto, sottoscritto sia dalle parti che dagli avvocati – la cui presenza è obbligatoria in tutte le fasi della mediazione – che ne attestano anche la conformità alla normativa vigente e all’ordine pubblico.

Nel secondo caso, invece, il mediatore redige verbale di mancata conciliazione, da utilizzare per il successivo ed eventuale giudizio.

Ricordiamo che è anche possibile che il mediatore formuli una proposta di mediazione sia di sua iniziativa sia, obbligatoriamente, in caso di richiesta delle parti, ma chiaramente la proposta non è vincolante.

 

Qual è il valore dell’accordo raggiunto?

L’accordo raggiunto in sede di mediazione e sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione per consegna e rilascio, per l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

 

Il procedimento di mediazione è pubblico?

Il procedimento di mediazione non è pubblico, ma si svolge con obbligo del mediatore di mantenere l’assoluta riservatezza circa le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento e le informazioni che abbia acquisito dalle stesse.

Se, poi, il mediatore si avvale della possibilità di incontrare le parti separatamente, dovrà mantenere il riserbo anche su ciò che ciascuna di esse gli riferisce, salvo che sia espressamente autorizzato a rivelarlo.

 

Quali sono i costi della mediazione?

La mediazione obbligatoria comporta innanzitutto le spese di avvio della procedura alle quali, poi, si sommano le indennità (connesse al valore presunto della controversia) stabilite in una tabella predisposta dal Ministero.

Le spese di mediazione non possono essere decurtate in nessun caso da quelle dell’eventuale successiva causa, né sono detraibili.

Tuttavia, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto e il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50 mila euro.

 

La mediazione esclude il gratuito patrocinio?

Esiste la possibilità di avvalersi del gratuito patrocinio, ma limitatamente alle indennità dovute all’organismo di mediazione, poiché ogni parte deve sempre e comunque farsi carico degli onorari del difensore che la assiste.

 

Esiste solo l’ipotesi della mediazione obbligatoria?

Alla mediazione obbligatoria si affianca la mediazione facoltativa, ovvero quella liberamente scelta dalle parti nel caso in cui, nonostante l’assenza di vincoli di procedibilità, esse ritengano che tale opzione possa essere utile per comporre una controversia vertente su diritti disponibili.

Vuoi contattarci? Clicca qui!

Dott.sa Monica Lasala

 

Libri per approfondire l’argomento:

Temi di mediazione, arbitrato e risoluzione alternativa delle controversie (A.D.R.). Vol. 1

Temi di mediazione, arbitrato e risoluzione alternativa delle controversie (A.D.R.). Vol. 2

Temi di mediazione, arbitrato e risoluzione alternativa delle controversie (A.D.R.). Vol. 3

Temi di mediazione, arbitrato e risoluzione alternativa delle controversie (A.D.R.). Vol. 4

Temi di mediazione, arbitrato e risoluzione alternativa delle controversie – volume 5 (A.D.R.)

Professione mediatore. Guida operativa per mediatori, conciliatori e arbitri. Con CD-ROM

L’ arte della mediazione. Contiene un’appendice con lettura orientata della sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2012