Unione Nazionale Consumatori Umbria | Il riconoscimento della paternità e maternità naturale: la riforma sulla filiazione introdotta dalla legge n. 219/2012 e dal D.lgs. n. 154 del 2013
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Il riconoscimento della paternità e maternità naturale: la riforma sulla filiazione introdotta dalla legge n. 219/2012 e dal D.lgs. n. 154 del 2013

Il riconoscimento della paternità e maternità naturale: la riforma sulla filiazione introdotta dalla legge n. 219/2012 e dal D.lgs. n. 154 del 2013

Premessa, presupposti, effetti del riconoscimento, soggetti legittimati, procedura, casi nei quali occorre l’autorizzazione del giudice, figli che non possono essere riconosciuti, brevi considerazioni finali

Premessa

Una nuova vita che nasce, si sa, viene sempre salutata con grande gioia, ma quando si tratta di un figlio o di una figlia nati da una coppia non sposata i più ritengono che la questione sia di esclusiva “competenza” della madre che, tra l’altro e nella maggior parte dei casi, è una donna economicamente indipendente e priva di condizionamenti, anzi libera sino al punto di poter scegliere di portare avanti la gravidanza o meno e a prescindere dal consenso del proprio compagno o ex compagno, così come di partorire in pieno anonimato.

Cosa accade, invece, quando è propria la donna a non voler riconoscere il nascituro? Vediamolo attraverso la disciplina vigente contenuta nella legge n. 219/2012 e dal D.lgs. n. 154 del 2013.

 

I presupposti

Come possiamo immaginare, per i figli nati da coppie sposate il problema del riconoscimento non si pone: in breve, quando la partoriente è legata da vincolo matrimoniale esiste una presunzione che, per legge, attribuisce al marito la paternità del figlio o della figlia nati dalla propria moglie senza che l’uomo debba fare alcuna dichiarazione, né dimostrare la propria paternità.

A contrario, per i figli nati fuori dal matrimonio occorre sempre il riconoscimento che è un atto mediante il quale l’uomo e/o la donna si attribuiscono la paternità/maternità di quel figlio.

 

Gli effetti del riconoscimento

L’avvenuto riconoscimento determina non solo l’assunzione della responsabilità genitoriale e l’insorgere dei diritti successori riguardo al genitore da cui è stato fatto, ma produce anche – e diversamente da quanto accadeva i passato – effetti nei confronti dei parenti di colui che ha effettuato il riconoscimento stesso. Esemplificando, da quel momento sussisterà il diritto dei nonni di rivolgersi al giudice nel caso in cui venga loro impedito di frequentare i nipoti.

 

I soggetti legittimati

Come accennato in premessa, il nostro legislatore consente alla donna di restare anonima al momento del parto e di non riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio: in questo caso specifico, cosa dovrebbe fare il padre per assumersi la paternità del bambino? Dovrebbe intraprendere un qualche iter (test del Dna et similia) per provare l’esistenza del rapporto biologico?

La risposta è negativa ed è contenuta proprio nella norma che stabilisce espressamente che i figli possano essere riconosciuti sia dalla madre che dal padre. Di seguito, la procedura descritta sinteticamente.

 

La procedura

Il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio può avvenire al momento della nascita o in un momento successivo, sia da parte di uno che di entrambi i genitori attraverso un’apposita dichiarazione resa:

  • davanti all’Ufficiale di Stato civile;
  • in un atto pubblico, dinanzi ad un notaio;
  • in un testamento, ma in tal caso essa produrrà effetti dal momento della morte del testatore;
  • a seguito di una domanda rivolta al giudice tutelare.

Occorre precisare che chi riconosce il figlio per primo non potrà dare indicazioni sulle generalità dell’altro genitore il quale, se vorrà in seguito operare a sua volta il riconoscimento, dovrà preliminarmente essere autorizzato dal primo che vi abbia provveduto. Dunque, il padre che abbia temporeggiato prima di riconoscere il figlio, dovrà poi ottenere il consenso della madre del bambino per poterlo riconoscere.

 

I casi nei quali occorre l’autorizzazione del giudice

Ci sono delle ipotesi nelle quali, ai fini del riconoscimento, occorre l’autorizzazione del giudice tutelare. Ciò si verifica quando:

  • entrambi i genitori non abbiano compiuto 16 anni: in questo caso è avviata la procedura per l’adottabilità del minore che, tuttavia, viene sospesa d’ufficio al compimento del 16simo anno di età dei genitori, al fine di consentire loro di riconoscere il bambino. Tuttavia, fino al raggiungimento della maggiore età il sedicenne che abbia operato il riconosciuto del figlio non potrà esercitare la responsabilità genitoriale, poiché verrà nominato a questo scopo un tutore;

 

  • si tratta di soggetti tra i quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o collaterale fino al secondo grado (fratelli), oppure un vincolo di affinità in linea retta (quale quello tra suocero e nuora): si parla in proposito di riconoscimento di “figli nati da incesto”.

I figli incestuosi possono agire affinché venga riconosciuta la paternità o la maternità, ma sarà il tribunale a valutare l’interesse del figlio al riconoscimento, anche in relazione alla necessità che non sia a lui o lei arrecato alcun pregiudizio.

 

I figli che non possono essere riconosciuti

Poiché la dichiarazione cui fa riferimento la legge deve sempre perseguire la tutela del figlio naturale, la legge prevede che il riconoscimento non sia possibile nei confronti di chi ha già lo status di figlio – per cui, sarà prima necessario ottenere il disconoscimento di paternità del padre legittimo affinché il padre biologico possa intraprendere l’iter di riconoscimento – e nell’ipotesi in cui il figlio abbia compiuto i 14 anni, poiché occorrerà ottenere il preventivo consenso del minore.

 

Delle brevi considerazioni finali

Ci sono casi nei quali il figlio viene riconosciuto da persona diversa dal genitore biologico. Ciò può accadere quando l’uomo abbia ignorato l’infedeltà della propria compagna oppure quando, nel maggior interesse del bambino, abbia preferito assumersene la paternità. Questo tipo di riconoscimento è senz’altro possibile considerando che la legge non richiede, al momento in cui è resa la dichiarazione prevista ex lege, che il genitore debba dimostrare il proprio legame biologico col nascituro.

Per quanto concerne il cognome del figlio riconosciuto, esso varia a seconda di chi per primo abbia effettuato il riconoscimento: se, alla nascita, il riconoscimento del bambino avviene da parte di un solo genitore, il piccolo ne assume il cognome, anche se successivamente il riconoscimento venga effettuato anche dall’altro genitore; se viene riconosciuto da entrambi, assume il cognome del solo padre; se, però, il padre riconosce il figlio in un secondo momento rispetto alla madre, è possibile chiedere al giudice che il figlio assuma il cognome paterno aggiungendolo o sostituendolo a quello materno; se, infine, il figlio non viene riconosciuto da nessuno dei due, il nome e il cognome gli vengono attribuiti dall’Ufficiale di Stato civile.

E se riconoscessimo un figlio prima della nascita? Nel caso di genitori non sposati è indubbiamente possibile. Si pensi all’eventualità in cui il genitore sia gravemente malato e tema di non riuscire ad essere presente alla nascita del proprio bambino: in tal caso, però, il riconoscimento produrrà i suoi effetti solo dal momento della nascita.

dott.sa Monica Lasala

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