Unione Nazionale Consumatori Umbria | Come proteggersi dalla falsa beneficenza e da acquisti rischiosi: indicazioni per il consumatore
21258
post-template-default,single,single-post,postid-21258,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.1.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Come proteggersi dalla falsa beneficenza e da acquisti rischiosi: indicazioni per il consumatore

Come proteggersi dalla falsa beneficenza e da acquisti rischiosi: indicazioni per il consumatore

Il recente caso “Ferragni- Balocco” ha posto i riflettori su un tema importante quanto complesso, ovvero la beneficenza effettuata mediante l’acquisto di prodotti reclamizzati da personaggi noti e seguiti dal pubblico.

Come noto, l’influencer Chiara Ferragni è attualmente indagata per truffa aggravata nell’ambito del caso pandoro “Pink Christmas”, prodotto dall’azienda dolciaria Balocco, sul quale indaga la Procura di Milano. Indagata anche la presidente e amministratrice delegata della medesima azienda.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha già sanzionato sia le società riconducibili a Chiara Ferragni che Balocco per pratica commerciale scorretta e ingannevole.

Secondo l’Autorità, “le suddette società avrebbero fatto intendere ai consumatori che acquistando il pandoro “griffato” Ferragni avrebbero contribuito a una donazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino. La donazione, di 50 mila euro, era stata invece già effettuata dalla sola Balocco mesi prima. Le società riconducibili a Chiara Ferragni hanno incassato dall’iniziativa oltre 1 milione di euro. …”

“Secondo l’Antitrust la pratica scorretta si è articolata in diverse condotte:

  • far credere, nel comunicato stampa di presentazione dell’iniziativa, che acquistando il “Pandoro Pink Christmas” al prezzo di oltre 9 euro, anziché di circa euro 3,70 del pandoro non griffato, i consumatori avrebbero contribuito alla donazione che, in realtà, era già stata fatta dalla sola Balocco, in cifra fissa, a maggio 2022, quindi molti mesi prima del lancio dell’iniziativa, avvenuto a novembre 2022;
  • aver diffuso, tramite il cartiglio apposto su ogni singolo pandoro “griffato” Ferragni, informazioni idonee ad avvalorare la circostanza – non vera – che l’acquisto del prodotto avrebbe contribuito alla donazione pubblicizzata;
  • aver pubblicato post e stories sui canali social della signora Ferragni in cui si lasciava intendere che comprando il “Pandoro Pink Christmas” si poteva contribuire alla donazione e che la Signora Ferragni partecipava direttamente alla donazione, circostanze risultate non rispondenti al vero, nonostante le sue società avessero incassato oltre 1 milione di euro.

L’Autorità ha ritenuto inoltre che anche il prezzo del pandoro “griffato”, che è stato proposto in vendita al pubblico a un prezzo pari a circa due volte e mezzo il prezzo del Pandoro classico Balocco, abbia contribuito a indurre in errore i consumatori rafforzando la loro percezione di poter contribuire alla donazione acquistando il “Pandoro Pink Christmas”.

Secondo l’Antitrust questa pratica ha limitato considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori facendo leva sulla loro sensibilità verso iniziative benefiche, in particolare quelle in aiuto di bambini affetti da gravi malattie, violando il dovere di diligenza professionale ai sensi dell’articolo 20 del Codice del Consumo e integrando una pratica commerciale scorretta, connotata da elementi di ingannevolezza ai sensi degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo. …”

Al di là di come si concluderà la vicenda giudiziaria, gli interrogativi più urgenti, sottolinea l’Avv. Damiano Marinelli presidente dell’Unione Nazionale Consumatori Umbria, sono la tutela del consumatore a fronte di messaggi pubblicitari ingannevoli o scarsamente trasparenti, l’effettività della beneficenza reclamizzata e se effettiva, in quale percentuale. I consumatori devono, pertanto, conoscere la misura del proprio contributo benefico, al di là di quanto dichiarato in pubblicità.

Il quesito non è di facile e pronta soluzione, ma grazie alla dottoressa Chiara Gambelunghe, esperta dell’Unione Nazionale Consumatori Umbria proviamo ad offrire indicazioni di massima, utili per il consumatore.

  • In primo luogo, la normativa posta a protezione del consumatore è il cd. Codice del Consumo (D. Lgs. 206 del 2005), con tutte le novità e modifiche che la legge ha apportato e continua ad apportare al medesimo, grazie anche all’intervento sempre più massiccio dell’Unione Europea in materia.
  • Il Codice del Consumo può non essere di facile e immediata lettura per tutti, ma una sua conoscenza consapevole, seppur sommaria, può rivelarsi utile e scongiurare imbrogli e frodi.
  • In tal caso, un ausilio importante può derivare proprio dai professionisti del settore, che con competenza possono fornire ogni utile indicazione al consumatore, sia nella fase precedente che successiva all’acquisto.
  • Il consumatore è sempre considerato parte debole del rapporto contrattuale, pertanto, nell’ambito di una vendita-transazione commerciale deve essere posto a conoscenza -in modo capillare- di tutta una serie di informazioni che possano condurlo ad una scelta di acquisto consapevole.
  • A differenza del venditore-professionista, il consumatore-acquirente possiede minore conoscenza di tutti gli aspetti della vendita del prodotto, ragion per cui sul venditore ricadono tutta una serie di obblighi di legge per tutelare il consumatore.
  • Il primo elemento per un acquisto consapevole è, quindi, l’informazione del consumatore; informazione che deve riguardare il venditore, il prodotto, il prezzo e tutta una serie di clausole contrattuali, specialmente se svantaggiose per il consumatore (clausole vessatorie).
  • Per un acquisto sicuro è bene rivolgersi, innanzitutto, a venditori referenziati, che abbiano una certa credibilità e serietà, sia che la vendita si svolga direttamente che su piattaforma e-commerce.
  • In secondo luogo, è importante chiedere e ricevere informazioni dettagliate sul prodotto che si intende acquistare e sul prezzo. Leggere sulla confezione del prodotto, sull’etichetta o sull’informativa on line nel caso di acquisti su internet, le condizioni di vendita del prodotto e le sue caratteristiche. In sostanza, non accontentarsi di informazioni sommarie e approssimative.
  • Tenere presente che le informazioni più importanti sono spesso riportate con caratteri piuttosto piccoli e scarsamente leggibili.
  • Nel caso di prodotti venduti per beneficenza o comunque con devoluzione di una parte dei proventi a cause benefiche, cercare informazioni sui siti, sia del venditore che dell’associazione benefica, per comprendere, seppur a grandi linee, le caratteristiche e il contenuto del contratto che intercorre tra i soggetti coinvolti, ovvero aziende produttrici, personaggi noti e associazione benefica.
  • Basare l’acquisto sulla sola credibilità del personaggio o sull’appeal del prodotto o del personaggio può essere utile quanto fuorviante, poiché dietro pubblicità varie, ci sono contratti importanti tra aziende, associazioni di beneficenza e personaggi noti, dei quali il consumatore non conosce termini e dettagli.
  • Non essere timorosi o reticenti nel richiedere informazioni su ciò che si va acquistando e su iniziative benefiche pubblicizzate a mezzo personaggi famosi, in quanto la trasparenza è la base della beneficenza e di un acquisto sicuro e consapevole.

In definitiva, osserva l’Avv. Damiano Marinelli, la legge tutela efficacemente il consumatore, ma per una piena e concreta applicazione di tale forma di protezione, lo stesso acquirente-consumatore deve avere contezza di tutta una serie di diritti che lo riguardano e in parte anche di doveri, attivandosi per conoscere il mondo del consumo e del commercio al fine di acquistare consapevolmente e senza rischi.

 

https://www.perugiatoday.it/rubriche/angolo-del-consumatori-unione-nazionale-umbria-caso-ferragni-falsa-beneficienza-come-evitare-truffe.html