Verifica dell’età per i siti web, Agcom lancia consultazione pubblica: affidarla a soggetti terzi indipendenti

Come attuare la “verifica dell’età” per le piattaforme online e i siti web? Più volte la normativa ha richiamato l’esigenza di attuare meccanismi di “verifica dell’età” e ha stabilito che “i minori hanno diritto ad un livello più elevato di protezione dai contenuti che potrebbero nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale”. Ma come i gestori di siti web e di piattaforme di condivisione video possono verificare la maggiore età degli utenti quando i loro servizi sono destinati agli adulti?

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), dopo il parere preliminare del Garante Privacy, ha avviato una consultazione pubblica sulle specifiche e sui requisiti del sistema di garanzia dell’età (age assurance), che dovrà essere realizzato dai fornitori di piattaforme di condivisione video che diffondono in Italia immagini, video e servizi per utenti adulti. La consultazione pubblica durerà 30 giorni dalla pubblicazione della delibera n. 61/24/CONS.

L’obiettivo del provvedimento, informa una nota dell’Agcom, è quello di “assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, minimizzando i dati personali raccolti e rispettandone al massimo la riservatezza”.

Verifica dell’età da parte di terzi indipendenti: ecco come

Nel testo messo in consultazione c’è una rassegna del quadro normativo europeo e nazionale e le iniziative assunte in materia di sistemi di garanzia. E ci sono le valutazioni dell’Autorità sulle modalità da adottare per la verifica dell’età.

Secondo l’Agcom “occorre seguire un approccio tecnologicamente neutrale, estendibile a tutti i contenuti che richiedono una verifica dell’età, che lasci ai soggetti tenuti alla realizzazione dei processi di garanzia dell’età una ragionevole libertà di valutazione e scelta, nel rispetto di alcuni requisiti generali”.

L’Agcom ritiene in particolare che la verifica dell’età debba essere affidata a soggetti terzi indipendenti. Significa in pratica che le piattaforme non dovranno accertare direttamente l’età degli utenti ma affidarsi a terzi (un operatore telefonico, una banca) che diano una “prova dell’età” in modo certificato ma senza dati che identifichino l’utente stesso.

L’Autorità, si legge nel dettaglio nella nota, “ritiene opportuno che i siti e le piattaforme soggette all’obbligo di garanzia dell’età non effettuino direttamente le operazioni di accertamento dell’età, ma si affidino a soluzioni di terzi, che forniranno la cosiddetta prova dell’età al fornitore del servizio su web. Quindi, chi fornisce il servizio di accertamento dell’età e produzione della relativa prova, dovrà essere indipendente dal fornitore dei contenuti (sito web o piattaforma di video sharing). Lo schema di processo proposto a consultazione pubblica prevede:

1) la presenza di un soggetto terzo che fornisce la “prova dell’età”, ad esempio una banca, un operatore telefonico, un ente pubblico o soggetto privato presso cui l’utente è stato identificato con certezza per i servizi forniti, che conosce l’identità dell’internauta ma non conosce quale sito/servizio online intende consultare;

2) che, su richiesta dell’utente, il soggetto terzo fornisca a quest’ultimo “la prova dell’età” in modo certificato. Tale “prova dell’età” non deve contenere alcun dato che identifichi l’utente o che consenta di ricondurre ad esso;

3) che l’utente invia la “prova dell’età” al sito o piattaforma a cui vuole accedere. Il sito/piattaforma verifica l’autenticità della “prova dell’età” e se sussistono i requisiti per consentire l’accesso ai propri contenuti o servizi, pur non ottenendo alcuna informazione circa l’identità dell’utente”.

Verifica dell’età e requisiti generali

Il sistema di verifica dell’età deve rispettare alcuni requisiti quali proporzionalità, protezione dei dati personali (il sistema deve essere conforme ai regolamento GDPR e al principio di minimizzazione dei dati) e sicurezza – la verifica dell’età deve tener conto di possibili attacchi informatici.

Il sistema di verifica dell’età deve inoltre rispettare i requisiti di facilità d’uso e non ostacolare l’accesso ai contenuti in Internet, i principi di inclusività e non discriminazione (deve evitare o minimizzare pregiudizi non intenzionali e risultati discriminatori nei confronti degli utenti), e trasparenza per quanti riguarda i dati usati e trattati.

Nell’ambito dei requisiti di formazione e informazione, l’Agcom “ritiene importante informare e sensibilizzare i minori, i genitori, il personale della comunità educativa e della gestione giovanile sulle buone pratiche informatiche e sui rischi connessi a Internet. Le attività connesse alla implementazione del Parental control hanno evidenziato la centralità di tale aspetto”.

Altro tema sono i reclami e la possibilità di prevedere un canale per gestirli in caso di decisione errate sull’età. Per l’Agcom bisogna inoltre valutare, nell’ambito della consultazione pubblica, se il sistema di garanzia dell’età così delineato sia efficace e funzionale a trovare applicazione “anche con riferimento a tutte le tipologie di contenuti e servizi che potrebbero nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori”.

Da Helpconsumatori