Unione Nazionale Consumatori Umbria | Trattamento illecito di dati personali a mezzo web: secondo la Cassazione è reato permanente
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Trattamento illecito di dati personali a mezzo web: secondo la Cassazione è reato permanente

Trattamento illecito di dati personali a mezzo web: secondo la Cassazione è reato permanente

Diffusione di dati personali a mezzo social network ex art. 167 D.Lgs. 196/2003 vigente ratione temporis, volontarietà e permanenza nel tempo dell’offesa. Nota a Cassazione Pen. Sentenza 42565/2019

 

La Suprema Corte, con l’arresto giurisprudenziale in esame, ha deciso su una questione di primaria importanza, riguardante l’illecito trattamento di dati personali perpetrato a mezzo social network.

Nello specifico, la Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, con la quale l’attuale ricorrente in Cassazione era stato condannato penalmente e civilmente, in quanto ritenuto responsabile del reato ex artt. 81 c.p. e 167 Cod. Privacy, per aver utilizzato i dati personali di un terzo soggetto -presumibilmente ex compagna- iscritta mediante falso profilo ad un social network per un periodo di tempo limitato, senza il suo consenso. Nello specifico, i dati personali di parte offesa risultavano inseriti in una chat room di detto profilo finalizzata a scopi sessuali.

Il ricorso per Cassazione nell’interesse dell’imputato contemplava quattro motivi, tutti respinti dalla Suprema Corte; tralasciando quelli con cui il ricorrente lamentava inesattezze, illogicità e contraddittorietà nella motivazione della sentenza di appello, l’argomentazione che a nostro avviso merita maggiore attenzione è quella introdotta col terzo motivo di ricorso, ovvero la presunta estinzione per intervenuta prescrizione del reato de quo anteriormente alla sentenza di secondo grado.

A tale riguardo, la Corte di Cassazione, nel ravvisare la manifesta infondatezza del motivo dedotto, argomenta da quanto statuito nella sentenza di appello, ovvero che la registrazione di un account sul sito internet di riferimento, con i dati personali di parte offesa, risaliva all’aprile 2010; che tale registrazione era avvenuta mediante un IP riconducibile all’utenza telefonica dell’imputato; che parte offesa era stata iscritta al sito dal 15 al 29 maggio 2010 sotto falso profilo e che i suoi dati personali risultavano inseriti in una chat room denominata “sesso”.

Premettendo che il capo d’imputazione con il quale l’imputato era stato condannato risultava proprio la diffusione dei dati personali inseriti in tale “stanza” fino al 29 maggio 2010, la Suprema Corte ha ritenuto che il primo aspetto da considerare fosse quanto disposto dalla normativa vigente al momento del compimento del fatto, tenuto conto di uno dei principi cardine dell’efficacia delle legge penale nel tempo, espresso nel brocardo “tempus regit actum”, per la giusta applicazione del quale risulta decisivo determinare il tempus commissi delicti.

A tal fine, è noto come la dottrina più autorevole, nel silenzio della legge, consideri la teoria della condotta, il criterio più valido e coerente per stabilire il tempo del commesso reato, da individuarsi nel momento in cui si realizza l’azione o l’omissione.

In merito, l’art. 167 D. Lgs. 196/2003 vigente ratione temporis, incriminava chi, al fine di trarre profitto per sé o per altri o di recare danno ad altri, procedesse al trattamento di dati personali in violazione del combinato disposto degli artt. 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’art. 129. Dato personale, secondo l’art. 4 c. 1 lett. b) Cod. Privacy, nel testo vigente al momento del compimento del fatto, risultava qualunque informazione relativa a persona fisica, giuridica, ente, associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente; trattamento, sempre secondo il medesimo articolo, risultava, invece, qualsiasi operazione o complesso di operazioni concernenti la diffusione e comunicazione di dati. Ad oggi, il contenuto di detta norma è praticamente riprodotto nel regolamento UE 2016/679 richiamato nell’art. 1 del vigente Cod. Privacy che statuisce quanto segue: “Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito “Regolamento”, e del presente codice, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona”.

Pertanto, come affermato nella sentenza in esame, la diffusione di dati personali va intesa come conoscenza degli stessi divulgata ad un numero indeterminato di soggetti, così come stabilisce l’art. 2 ter c. 4 lett. b) del vigente Cod. Privacy e come stabiliva il previgente art. 4 c. 1 lett. m) del medesimo Codice.

A riguardo, la Suprema Corte, nel classificare il reato in oggetto rinvia al proprio consolidato orientamento giurisprudenziale, che recepisce la tradizionale distinzione tra reato istantaneo e reato permanente, rammentando che nel primo la realizzazione del fatto tipico integra ed esaurisce l’offesa, essendo impossibile una lesione del bene interesse tutelato che permanga nel tempo, mentre nel secondo l’offesa al bene giuridico si protrae nel tempo per effetto della condotta volontaria e antigiuridica del soggetto agente.

Stante ciò, nel caso di specie, la diffusione di dati, destinata ontologicamente a raggiungere un numero indeterminato di persone, si caratterizza proprio per il protrarsi dell’offesa, dipendente dalla volontà dell’autore, che in qualunque momento avrebbe potuto rimuovere i dati resi manifesti ai frequentatori del social network.

Ne consegue la classificazione del reato de quo come reato permanente perfezionatosi nel momento in cui è stata posta in essere la condotta antigiuridica, ma che si è consumato, ai fini della decorrenza della prescrizione ex art. 158 c. 1 c.p., dal giorno di cessazione della permanenza, ovvero il 29 maggio 2010; pertanto, considerato, alla luce degli artt. 157 c. 1 c.p. e 161 c. 2, il termine prescrizionale di 7 anni e mezzo scadente alla data del 29 novembre 2017 -slittato poi al 17/10/2018 per sospensione del processo dovuta ad astensione della difesa- tale ultimo termine risulta comunque successivo alla sentenza di appello, datata 03/10/2018.

Con tale argomentazione, la Corte dichiara, quindi, l’inammissibilità per manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso basato sulla presunta estinzione per intervenuta prescrizione del reato in oggetto anteriormente alla sentenza di secondo grado.

Sul tema della successione di leggi penali nel tempo, la stessa Cassazione a Sezioni Unite, in una recente sentenza (Cass. SS.UU. 40986/2018) ha chiarito l’applicazione del sopracitato criterio della condotta, al fine di determinare il tempus commissi delicti in quelle figure di reato caratterizzate dal protrarsi nel tempo dell’iter criminis. Il riferimento è anzitutto al reato permanente, nel quale la legge applicabile risulta quella vigente al momento della cessazione della permanenza. Infatti, “Una protrazione della condotta suscettibile di conoscere, nel suo svolgimento, il sopravvenire di una legge penale più sfavorevole si registra nel reato permanente, rispetto al quale la giurisprudenza di legittimità individua il tempus commissi delícti, ai fini della successione di leggi penali, nella cessazione della permanenza posto che, qualora la condotta antigiuridica si protragga nel vigore della nuova legge, è quest’ultima che deve trovare applicazione …. E’ dunque la legge più sfavorevole vigente al momento della cessazione della permanenza che deve trovare applicazione, ferma restando la necessità che sotto la vigenza della legge più severa si siano realizzati tutti gli elementi del fatto-reato”. Ne deriva il principio di diritto secondo il quale “in tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta”.

Alla luce di tutto quanto esposto e argomentato, la Cassazione, nella fattispecie in esame, ha, pertanto, affermato che il reato di illecito trattamento di dati personali, perpetrato ex art. 167 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 vigente ratione temporis, resi visibili ai visitatori di un social network attraverso il loro inserimento, previa creazione di un falso profilo, sul relativo sito, non ha natura di reato istantaneo, ma di reato permanente, stante la continuità dell’offesa dipendente esclusivamente dalla condotta volontaria e antigiuridica del soggetto agente, che può far cessare in ogni momento la diffusione illecita degli stessi mediante la rimozione dell’account.

E’ stata quindi dichiarata l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza del terzo motivo e per assenza di specificità degli ulteriori motivi addotti, relativi a presunti vizi motivazionali della sentenza impugnata.

Dott.sa Chiara Gambelunghe, responsabile sportello UNC Corciano