Unione Nazionale Consumatori Umbria | Sugar tax, Corte Costituzionale: è legittima l’imposta sul consumo delle bevande edulcorate
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Sugar tax, Corte Costituzionale: è legittima l’imposta sul consumo delle bevande edulcorate

Sugar tax, Corte Costituzionale: è legittima l’imposta sul consumo delle bevande edulcorate

La “sugar tax” si può fare e rispetta la Costituzione. Non è costituzionalmente illegittima l’imposta sul consumo delle bevande edulcorate, ha dichiarato la Corte Costituzionale.

La Sugar tax non è costituzionalmente illegittima

Con la sentenza 49, depositata ieri, la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 661-676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha introdotto nel nostro ordinamento l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate – la cosiddetta sugar tax.

La Corte si richiama alle ragioni di salute alla base dell’introduzione dell’imposta, che in realtà non è ancora entrata in vigore perché sottoposta a molteplici proroghe – l’ultima fissata è il 1° luglio.

In una nota stampa, la Corte ricorda che la Seconda Sezione del TAR Lazio aveva censurato la disciplina, per violazione del principio di eguaglianza tributaria, in quanto “la nuova imposta – non ancora applicata in conseguenza di reiterate proroghe del termine di decorrenza, ad oggi fissato il 1 luglio prossimo – è destinata a colpire solo certe bevande analcoliche (fra cui succhi di frutta e di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcol, addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti; nonché acque, comprese quelle minerali e gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti) ottenute con l’aggiunta di edulcoranti, di origine naturale o sintetica, e non anche altri prodotti alimentari diversi dalle bevande contenenti le medesime sostanze”. Il Tar Lazio sosteneva che il diverso trattamento di bibite e altri prodotti alimentari edulcorati non trovasse fondamento, proprio a partire dalla finalità extrafiscale della Sugar tax volta a contrastare obesità, diabete ed effetti dannosi degli edulcoranti sintetici.

La Consulta: la scelta del legislatore “non è irragionevole né arbitraria”

La Corte ha respinto l’eccezione di incostituzionalità e ha ritenuto che “la scelta disincentivante del legislatore”, fatta con l’introduzione della sugar tax, “non risulta né irragionevole, né arbitraria, né ingiustificata quanto alla sua limitazione alle sole bevande edulcorate rispetto a prodotti alimentari di altro tipo. Come risulta, infatti, dalla relazione illustrativa della disciplina di legge istitutiva della sugar tax, tale imposta è stata disegnata raccogliendo l’invito dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), contenuto nel suo Rapporto del 2015 [«Fiscal policies for Diet and Prevention of Noncommunicable Diseases (Ncds)»], ad introdurre una specifica tassazione delle bevande analcoliche prodotte con l’aggiunta di sostanze dolcificanti di origine naturale o sintetica, anche in virtù dei risultati, attestati dalla medesima organizzazione e da studi scientifici realizzati nei numerosi Paesi in cui la sugar tax viene applicata da tempo”.

Di conseguenza, ha proseguito la Corte, “la medesima giustificazione scientifica risulta [..] sufficiente a impedire che i prospettati profili di omogeneità, rispetto alle citate bevande, di altri prodotti alimentari edulcorati raggiungano una soglia di evidenza tale da rendere arbitraria, e quindi irragionevolmente discriminatoria, la scelta impositiva del legislatore”.

La sugar tax rientra nel novero dei tributi indiretti sulla produzione e sul consumo di certi prodotti ritenuti dannosi “per la salute, il cui eccessivo utilizzo può, pertanto, generare un aggravio di spesa pubblica, connesso alla conseguente necessità di assicurare appropriate cure attraverso il SSN”. Premesso questo, per la Corte “proprio le specifiche giustificazioni scientifiche che stanno a fondamento di tale imposta dimostrano che, con la disposizione censurata, il legislatore ha fatto uso ragionevole dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria”.

Il termine di riferimento usato che richiama poi «altri prodotti alimentari diversi dalle bevande contenenti i medesimi edulcoranti» come fattispecie apparentemente omogenea a quelle delle bevande analcoliche, aggiunge la Corte, conferma l’infondatezza della supposta violazione del principio di eguaglianza tributaria: “si tratta, infatti, di un insieme di prodotti con caratteristiche funzionali e nutrizionali assai eterogenee fra loro, oltre che del tutto differenti da quelle delle bevande edulcorate, insieme come tale. E ciò a maggior ragione in quanto la nuova imposta non grava sulle sostanze edulcoranti in sé considerate, ma propriamente sulle bevande edulcorate e in funzione della quantità di edulcoranti aggiunti evidentemente calcolata in base alla tipologia di prodotti alimentari (liquidi) interessata”.

La quantificazione della sugar tax

L’imposta infatti, come si legge nella sentenza, viene determinata nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo per i prodotti concentrati, predisposti per essere utilizzati previa diluizione; in modo “puntuale” è poi identificata la soglia massima di zuccheri complessivamente contenuti (25 grammi per litro o, per i prodotti predisposti per essere utilizzati previa diluizione, un massimo di 125 grammi per chilogrammoai fini dell’esenzione dall’imposta. Quest’ultima soglia corrisponde a quella stabilita dall’Allegato al regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, con riguardo alle bevande identificate come «a basso contenuto di zuccheri».

“Da quanto richiamato – si legge ancora nella sentenza – risulta palese che la giustificazione dell’introduzione della imposta sulle bevande analcoliche edulcorate discende dalla attitudine delle stesse, per la loro particolare composizione, a provocare diabete, obesità e altre patologie non trasmissibili: attitudine puntualmente attestata da studi scientifici riversati in raccomandazioni di organismi internazionali specificamente volti a suggerire l’imposizione fiscale sulle medesime bevande”.

Da Helpconsumatori

 

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