Ritardo della consegna dell’auto, cosa fare?
Cosa fare in caso di ritardo della consegna dell’auto acquistata? Purtroppo è un caso che accade spesso, soprattutto in questo periodo in cui complice la pandemia e diverse chiusure, si riscontrano dei ritardi significativi.
Non solo: può anche capitare che dopo poco tempo dalla consegna l’automobile presenti dei difetti e il consumatore non sappia cosa fare.
Gli esperti della nostra associazione sono a disposizione per valutare i singoli casi e assistere i consumatori.
Vediamo intanto di cosa si tratta.
Come esercitare il diritto di recesso per il ritardo della consegna dell’auto
Il contratto di acquisto di un’auto deve riportare la data massima di consegna e il periodo di tolleranza dal termine di consegna. Una volta superato questo termine è possibile chiedere (per iscritto) l’intervento del venditore finalizzato alla consegna o, in alternativa, la risoluzione del contratto. In questa seconda ipotesi, il consumatore rinuncia alla vettura, in cambio della restituzione di quanto versato
Non solo: a seconda di come ha effettuato il pagamento (e cioè se come acconto o caparra) potrebbe aver diritto addirittura al doppio.
Gli esperti della nostra associazione sono disponibili per offrire assistenza ai consumatori che si trovassero in questa situazione.
E se l’auto ha un problema?
Nel caso l’auto appena acquistata presenti un problema bisogna far valere la garanzia: ricordiamo che la garanzia non è qualcosa che il venditore rilascia o meno a sua discrezione, bensì un diritto del consumatore e, quindi, la concessionaria non può negarlo al momento dell’acquisto.
La garanzia ha validità 1 o 2 anni (dipende se si acquista come partita IVA o privato, oppure se si è comprato un usato, dato che, in questo caso, la garanzia può essere annuale ma deve essere scritto sul contratto, altrimenti, ha durata biennale) e la vettura ne è comunque coperta.
In caso di problemi dunque bisogna rivolgersi alla concessionaria per chiedere un intervento di assistenza.
Il consumatore è garantito contro i difetti di conformità e ha diritto al ripristino delle condizioni del veicolo. Ricordiamo che, come per il nuovo anche per l’usato, il Codice del Consumo prevede una vera e propria gerarchia di rimedi che sono: primari (riparazione e sostituzione) e secondari (risoluzione del contratto e riduzione del prezzo.)
Ad esempio, se il difetto non è sanabile o il ripristino è sconveniente perché troppo costoso, si può arrivare anche alla risoluzione del contratto: l’acquirente restituisce la macchina e il venditore i soldi.
Per problemi con l’acquisto delle auto contatta il nostro SPORTELLO AUTO-MOTO
2 Comments
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UNC Umbria
Salve, può scriverci a info@consumatoriumbria.it per una prima consulenza ed inquadramento giuridico di un nostro esperto legale, cordiali saluti
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Livio Dallaserra
Buongiorno ho noleggiato un’auto a lungo termine firmando un contratto il 23 marzo dove mi era stato promesso che la macchina sarebbe stata consegnata entro i primi 15 giorni di maggio poi la consegna è stata spostata a metà giugno e oggi mi hanno detto che potrebbe essere consegnata verso metà o fine luglio cosa devo fare per recedere senza incorrere in penali?