Unione Nazionale Consumatori Umbria | Mondo Convenienza, maxi multa di 3 milioni e 200 mila euro dall’Antitrust
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Mondo Convenienza, maxi multa di 3 milioni e 200 mila euro dall’Antitrust

Mondo Convenienza, maxi multa di 3 milioni e 200 mila euro dall’Antitrust

L’Antitrust ha multato la società titolare del marchio Mondo Convenienza per 3 milioni e 200 mila euro per pratica commerciale scorretta. Sotto accusa la consegna di prodotti difettosi, danneggiati, diversi da quelli ordinati, e le carenze nell’assistenza post vendita.

Consegna di prodotti difettosi, danneggiati, non conformi, con pezzi mancanti o non corrispondenti a quelli ordinati, e gravi carenze nell’assistenza post vendita: sono le motivazioni con cui l’Antitrust ha multato Mondo Convenienza per 3 milioni e 200 mila euro.

La società titolare del marchio ha consegnato prodotti non completi o non corrispondenti agli ordini e ha ostacolato i consumatori che presentavano reclami o richiedevano assistenza: così l’Autorità che ha irrogato a Iris Mobili S.r.l., titolare del marchio Mondo Convenienza, una sanzione di 3 milioni e 200 mila euro.

La società ha adottato condotte illecite nelle fasi di consegna e di montaggio dei mobili e degli arredi e ha ostacolato i consumatori nella fruizione dei servizi post-vendita, spiega l’Autorità. L’Antitrust parla poi di “centinaia di segnalazioni” e di “oltre 500.000 reclami nel solo arco temporale febbraio/settembre 2023” ricevute da Mondo Convenienza in relazione a consegne problematiche.

Mondo Convenienza, i comportamenti sotto accusa

La contestazione dell’Antitrust riguarda un’unica pratica commerciale scorretta.

Prima di tutto c’è la consegna di prodotti difettosi o danneggiati, o non corrispondenti all’ordine di acquisto, o con pezzi mancanti (in caso di cucine componibili, armadi e simili) e di misure errate. Viene poi denunciata un’assistenza post vendita non tempestiva e non idonea, insieme agli ostacoli all’assistenza alla clientela e al riconoscimento della garanzia sia legale che convenzionale, con la previsione di tempi molto stretti per chiedere assistenza e “oneri, anche economici, a carico del consumatore per l’attivazione e il riconoscimento della garanzia o per la sostituzione dei prodotti difettosi o non corrispondenti all’ordine di acquisto”.

“Pur consapevole dell’elevato numero di consegne di prodotti non completi e non corrispondenti agli ordini o non in perfette condizioni di utilizzo, la società – spiega l’Antitrust in una nota stampa – non ha adottato comportamenti idonei a risolvere questi problemi, violando così l’obbligo di diligenza professionale previsto dal Codice del Consumo. Inoltre, ha ostacolato i diritti dei consumatori prevedendo tempistiche ristrette per il reclamo e limitazioni al diritto di ottenere la sostituzione dei prodotti stessi o la restituzione di quanto pagato. In questo modo, Mondo Convenienza ha limitato considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori”.

 

Mondo Convenienza e gli ostacoli ai consumatori

Nel provvedimento si legge che le evidenze ispettive hanno attestato “un consistente numero di consegne difformi a cui seguono condotte dilatorie e volte a non consentire ai consumatori di risolvere la criticità od ottenere il rimborso di quanto pagato a titolo di corrispettivo. La Società, peraltro, è risultata consapevole di questa situazione, senza intervenire per porvi rimedio in maniera efficace. Questa condotta appare particolarmente grave, laddove Mondo Convenienza pone in essere anche un insieme di comportamenti volti ad ostacolare i clienti nelle loro richieste di sostituzione dei prodotti”.

Il termine stringente per chiedere assistenza è di sette giorni e per l’Antitrust “è stato arbitrariamente stabilito da Mondo Convenienza e limita sensibilmente l’esercizio dei diritti del consumatore, con riferimento alla garanzia legale di conformità ai sensi del Codice del consumo”.

L’Autorità boccia anche il riconoscimento di un buono spesa nel caso in cui il prodotto non possa essere sostituito, invece della restituzione di quanto pagato. Perché?

“Un bonus da utilizzare per un successivo acquisto non risulta lo strumento satisfattivo e idoneo a ristorare i consumatori per il disagio subito a causa della consegna di prodotti danneggiati o difettosi – si legge nel provvedimento – Peraltro, trattandosi di uno strumento da utilizzare per un successivo acquisto presso il professionista stesso diventa un sistema di “aggancio” e di vantaggio per il professionista stesso”.

L’Antitrust conclude che “le numerose segnalazioni di consumatori ed associazioni di consumatori e la documentazione ispettiva confermano l’adozione di condotte scorrette e gravemente lesive dei consumatori, in diverse fasi del rapporto di consumo: la mancanza di diligenza nella fase di consegna dei prodotti e l’ostacolo all’esercizio dei diritti contrattuali nella fase successiva, quando il consumatore si accorge del prodotto difettato, incompleto, non conforme o non corrispondente all’ordine, ma non riceve la dovuta assistenza”. Da tutte queste argomentazioni la sanzione di 3 milioni e 200 mila euro.

Da Helpconsumatori