Le polizze vita sono sempre impignorabili e insequestrabili? La risposta va cercata caso per caso
Le polizze assicurative, ramo vita, per decenni sono state utilizzate come strumento per “blindare” capitali finanziari in quanto impignorabili e insequestrabili ai sensi dell’art. 1923 del c.c. Negli ultimi anni la giurisprudenza ha limitato notevolmente l’utilizzo delle polizze come strumenti per tutelare il patrimonio.
L’ingegneria finanziaria che ha caratterizzato gli ultimi 20 anni ha sfornato una pluralità di tipologie di prodotti assicurativi che costretto la giurisprudenza, in assenza di una chiara normativa al riguardo, a fare luce sulle effettiva finalità dei sottoscrittori di polizze.
In primo luogo, occorre evidenziare che le macro-tipologie di polizze presenti oggi nel mercato finanziario sono quelle del Ramo I, in pratica le cosiddette Gestioni Separate, che garantiscono il capitale investito e un rendimento certo, seppur minimo; quelle del Ramo III, che ancorano il rendimento sull’andamento del mercato finanziario (Unit Linked), senza alcuna garanzia di rendimenti certi; le cosiddette multi-ramo, ibrido composto da entrambe le due tipologie sopra menzionate in cui una parte del capitale è a rendimento garantito ed una parte segue l’andamento dei mercati finanziari.
In ogni caso, a prescindere dalla tipologia, dobbiamo partire dal dato normativo, il quale secondo l’art. 1923 c.c. “Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare…”, quindi in linea di diritto tutte potenzialmente idonee a beneficiare dello “scudo” protettivo offerto dal legislatore. Tuttavia, va evidenziato che il suddetto articolo è stato codificato in un periodo, anni quaranta, nel quale effettivamente l’assicurato aveva come unico obiettivo quello dei fini previdenziali. Negli ultimi anni, invece, l’esigenza di proteggere il capitale da terzi creditori è diventata una esigenza particolarmente sentita.
Infatti, nelle ultime pronunce si è affermato il principi che elemento rilevante per l’applicazione dell’art. 1923 c.c. sia che il contratto venga classificato come assicurativo[1] ed abbia una finalità previdenziale. La normativa a livello comunitario e nazionale è tutt’ora in evoluzione ed in armonizzazione ma in attesa di successivi sviluppi, ci limitiamo a prendere a riferimento l’ordinanza della Cassazione Civile, sez. III, del 30 Aprile 2018 n. 10333 che richiama l’importante concetto, già espresso in passato, che al di là del nome formalmente attribuito al contratto, spetta al Giudice stabilire se lo stesso possa ritenersi assicurativo od un mero investimento finanziario. Allo stesso tempo, a livello europeo la Corte di Giustizia U.E., n. 542 del 31 maggio 2018 ha stabilito che, la non garanzia di restituzione di capitale, con la possibilità anche di ottenere delle perdite, non contrasta con la nozione di contratto assicurativo, che deve necessariamente prevedere una prestazione in caso di morte dell’assicurato.
La recente sentenza della Corte di Cassazione, III sez. civ., n. 6319/2019 relativa a questo argomento, ha stabilito che un contratto assicurativo, a pena di nullità, deve consistere nel trasferimento del rischio dall’assicurato all’assicuratore e compito del Giudice del merito è valutare l’entità della prestazione per verificare se la porzione causale ascrivibile al rischio demografico[2] sia stata effettivamente contemplata o se l’entità della prestazione garantita, a fronte del capitale versato sia talmente irrisoria da vanificare l’equilibrio delle prestazioni.
Questa problematica impatta principalmente con le polizze che non garantiscono dei rendimenti, Unit Linked e Multiramo mentre le Gestioni Separate appaiono da questo punto di vista totalmente in linea con l’orientamento della giurisprudenza.
Per quanto riguarda la finalità previdenziale invece, la linea principale di pensiero che appare prevalente è che la finalità previdenziale è anche determinata dall’età dell’assicurato; una polizza a premio unico stipulata in età avanzata prossima al pensionamento difficilmente si sposa ad una finalità previdenziale i cui versamenti dovrebbero essere invece per lo più periodici e coincidere con la durata della vita lavorativa.
Quali sono quindi i comportamenti che dovremmo tenere in considerazione quando valutiamo la impignorabilità e la insequestrabilità della nostra polizza assicurativa?
In primo piano la buona fede nella operazione, l’inesistenza di debiti prima della stipulazione della stessa, l’eventuale copertura del rischio demografico da parte della società di assicurazione, la finalità previdenziale della stessa e la coerenza del prodotto rispetto al nostro profilo di rischio ed ai nostri obiettivi.
Tanti interrogativi e nessuna certezza concreta, questo è l’attuale quadro vigente al momento e quindi in attesa di un’evoluzione normativa, si pone particolare attenzione ai principi qui sopra esposti con una costante attenzione ai profili di adeguatezza ed informativa rispetto al consumatore, ai suoi obiettivi e alle sue aspettative coscienti del fatto che sarà poi il Giudice a valutare caso per caso.
La consapevolezza dell’obiettivo, pertanto, è fondamentale per la scelta del prodotto assicurativo adotto alla finalità.
Dott. Federico Moriconi
[1] Art 1882 c.c. “L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”.
[2] Con la conseguente costituzione di valutazioni statistiche ed attuariali che necessitano quindi di apposite costituzioni a riserva nei bilanci delle società assicurative.
Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2020 – Iniziative a vantaggio dei consumatori – Bando Regioni – DM10 agosto 2020 – Regione Umbria
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