Unione Nazionale Consumatori Umbria | IL PROGETTO upPE-T E IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: INTERVISTA ALL’AVV. MARINELLI, PRESIDENTE DI UNC UMBRIA
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IL PROGETTO upPE-T E IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: INTERVISTA ALL’AVV. MARINELLI, PRESIDENTE DI UNC UMBRIA

IL PROGETTO upPE-T E IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: INTERVISTA ALL’AVV. MARINELLI, PRESIDENTE DI UNC UMBRIA

Il progetto upPE-T, volto al upcycling (riciclaggio) degli imballaggi per bevande e alimenti PE e PET, si inserisce nel programma di finanziamento Horizon 2020, istituito dalla Commissione europea per promuovere e sostenere la ricerca nello Spazio Europeo della Ricerca (ERA).

UNC Umbria è partner di questo progetto e il suo obiettivo primario è sempre la tutela del consumatore, il quale fruisce dei prodotti i cui imballaggi vengono scartati per diventare, poi, dei rifiuti. Si intende, quindi, consapevolizzare i consumatori sui benefici che l’upcycling può apportare, al fine di salvaguardare noi stessi e l’ambiente in cui viviamo.
La salvaguardia dell’ambiente è uno dei principali obiettivi perseguiti dall’UE e dagli stati membri ed ecco, quindi, che il progetto upPE-T si colloca in un contesto molto più ampio, a partire dal quadro normativo di riferimento, che disciplina l’utilizzo di prodotti monouso, il riciclo della plastica e l’impatto ambientale.

Ad illustrarci il quadro normativo di riferimento e a spiegarci come il progetto upPE-T si inserisce in questo contesto, sarà l’Avv. Damiano Marinelli, presidente di UNC Umbria.

AVVOCATO MARINELLI, QUAL È LA NORMATIVA A LIVELLO EUROPEO?

A livello europeo deve prendersi in considerazione la direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente.

COME DEVONO INTERVENIRE GLI STATI NAZIONALI IN ATTUAZIONE E SPECIFICAZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA? IN PARTICOLARE, COSA PREVEDE L’ORDINAMENTO ITALIANO?

I vari Stati Europei devono dare attuazione alla direttiva UE; in Italia abbiamo la legge del 22 aprile 2021, n. 53, cd. “Legge di Delegazione Europea 2019-2020”, che delega il Governo al recepimento di specifiche direttive europee: al suo interno diversi i richiami alla normativa ambientale.

In base alla Legge di Delegazione Europea 2019-2020, il Governo deve attuare la direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.
Deve osservare, oltre ai criteri direttivi generali (articolo 32 della legge n. 234 del 2012), anche specifici principi, individuati all’art. 22 della Legge Europea, che si elencano qui di seguito, assieme ad altre previsioni della normativa.

  • Riduzione del consumo di prodotti monouso
    Garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso (elencati nella parte A dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/904) e promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili.
  • Maggiori prodotti sostenibili e riutilizzabili
    Incoraggiare l’uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti (conformi all’articolo 11, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904) anche attraverso la messa a disposizione di prodotti riutilizzabili, e comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.
  • Restrizioni ai prodotti in plastica monouso per alimenti
    Se non è possibile l’uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti (elencati nella parte B dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/904), occorre prevedere la graduale restrizione all’immissione nel mercato dei prodotti di plastica monouso.
    È consentita, invece, l’immissione nel mercato dei prodotti di plastica monouso, qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile.
  • Misure informative e incentivanti per i consumatori
  • informare e sensibilizzare i consumatori;
  • incentivarli ad assumere un comportamento responsabile per ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva;
  • adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori.
  • Bicchieri in plastica tra i Monouso
    Includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso (cui si applica l’articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui all’articolo 12, secondo comma, della direttiva).
  • Sanzioni per violazioni della Direttiva 2019/904
    Introdurre una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all’accertamento e alla contestazione delle violazioni e al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni.
  • Abrogare la previsione del Codice Ambiente
    Abrogare l’articolo 226-quater “Plastiche monouso” 
    del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904.
    Questo articolo prevede che i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023:
  1. adottino modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo;
  2. producano, impiegano e avviano a compostaggio stoviglie fabbricate con bio-polimeri di origine vegetale;
  3. utilizzino entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso.

Inoltre, in base all’art. 226-quater del Codice Ambiente devono promuovere:

  1. la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti ecocompatibili e la raccolta dei dati per la costruzione di Life Cycle Assessment certificabili;
  2. l’elaborazione di standard qualitativi per
  • la determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione;
  • determinazione delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l’utilizzo;
  1. lo sviluppo di tecnologie innovative per il riciclo dei prodotti in plastica monouso.

CON RIFERIMENTO AI PRODOTTI UTILIZZATI PER FRONTEGGIARE LA PANDEMIA DA COVID-19, VALGONO LE STESSE DISPOSIZIONI? E PER LA PLASTICA MONOUSO?

La Commissione europea il 31 maggio 2021 ha fornito le Linee guida sull’interpretazione e implementazione della direttiva del 2019 sulla riduzione della plastica monouso.

La direttiva 2019/904/Ue va recepita dagli Stati membri entro il 3 luglio 2021.
Le Linee guida della Commissione mirano a garantire che le nuove norme siano applicate correttamente e uniformemente in tutta l’Ue, in particolare per quanto riguarda la definizione di plastica, di prodotti di plastica monouso fatti di plastica in tutto o in parte e dei diversi articoli contemplati dalla direttiva. Un chiarimento importante riguarda la plastica biodegradabile.
Ai sensi della direttiva, la plastica biodegradabile/a base organica è considerata plastica non essendoci norme tecniche ampiamente condivise per certificare che un determinato prodotto di plastica sia adeguatamente biodegradabile nell’ambiente marino in un breve lasso di tempo e senza causare danni all’ambiente.

Secondo la Commissione inoltre, sono soggetti alla direttiva i prodotti monouso fatti di plastica in tutto o in parte, compresi quindi i prodotti a base di carta con rivestimenti o strati di plastica.
Va chiarito, infine, che la direttiva Sup 2019/904/Ue non riguarda i dispositivi di protezione individuale come mascherine o guanti monouso, il cui uso è aumentato con conseguente aumento anche della loro dispersione nell’ambiente a causa degli sforzi compiuti per combattere la pandemia della Covid-19. Una volta che ce ne si disfa questi diventano rifiuti soggetti alla normativa in materia.

Naturalmente, la pandemia ha modificato la situazione di partenza, per cui saranno ancora da valutare eventuali discostamenti o altri tipi di ulteriore applicazione normativa.

COME SI INSERISCE IL PROGETTO upPE-T IN QUESTO QUADRO NORMATIVO?

Il progetto upPE-T si inserisce in questo quadro normativo. Una attività specifica sarà quella di valutare le best practice nel territorio UE e di agevolare alcune modifiche normative che possano rendere maggiormente rispondente il livello regolatorio alle aspettative dei cittadini e alle sfide che l’Agenda 2030 ci propone. Tutto questo incidendo anche sulla consapevolezza degli stessi cittadini europei di un uso maggiormente responsabile di queste materie, con un occhio di riguardo all’economia circolare e a tutti i principi di tutela ambientale che dovranno dirigere i comportamenti degli stessi cittadini, anche grazie ad un corso aperto e gratuito a tutti on line con modalità MOOC.

 

(intervista di Sara Autorità)