Unione Nazionale Consumatori Umbria | FIDEIUSSIONI OMINIBUS PARZIALMENTE NULLE NUOVI STRIMENTI DI TUTELA PER IL CONSUMATORE
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FIDEIUSSIONI OMINIBUS PARZIALMENTE NULLE NUOVI STRIMENTI DI TUTELA PER IL CONSUMATORE

FIDEIUSSIONI OMINIBUS PARZIALMENTE NULLE NUOVI STRIMENTI DI TUTELA PER IL CONSUMATORE

La fideiussione è una garanzia personale che viene richiesta dalle banche per concedere prestiti a soggetti che  potrebbero non essere in grado di restituire i finanziamenti.

Il fideiussore, pertanto, in caso di inadempimento del debitore principale, è responsabile con tutto il suo patrimonio dei debiti del soggetto garantito fino all’ammontare massimo della garanzia.

Esistono due tipi di fideiussione: “omnibus” quando vengono garantiti tutti i debiti presenti e futuri del debitore principale o “specifica” quando viene rilasciata a garanzia di un specifico prestito, mutuo o finanziamento contratto dal soggetto garantito.

In questa sede ci soffermeremo sulla fideiussione ominbus alla luce della recente evoluzione giurisprudenziale in tema di nullità parziale della stessa.

L’Antitrust con provvedimento n. 1425/2005 e la Banca D’Italia con delibera n. 55  del 02.05.2005, hanno dichiarato contrario all’art. 2 co. 2 lett a) della L. n. 287/90 il contenuto delle clausole di cui all’art. 2 (clausola di reviviscenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c.( e 8 clausola di sopravvivenza della fideiussione) dello schema contrattuale predisposto dall’associazione Bancaria, per la stipula delle fideiussioni, da sottoscrivere a garanzia delle operazioni bancarie, nella misura in cui le medesime disposizioni venivano applicate in modo uniforme dalle proprie associate.

Sul punto le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 41994 del 30.12.2021, hanno confermato, che le clausole contenute nei contratti di fideiussione a valle, di intese dichiarate nulle dall’Autorità Garante, sono parzialmente nulle ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art. 1419 c.c.

Orientamento questo, perfettamente sposato dal Tribunale delle Imprese di Roma, competente  a decidere in materia.

Tra queste clausole è ricompresa quella (art. 6) che consente alla banca di agire oltre i sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita.

Il consumatore deve sapere che, se la banca ha utilizzato clausole uguali a quelle contenute nel modulo ABI e non ha agito, entro sei mesi dalla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, contro il fideiussore, la garanzia è estinta.

Non solo! Anche se il consumatore non ha fatto opposizione al decreto ingiuntivo, la nullità parziale della fideiussione omnibus contenente le tre clausole, artt. 2, 6 e 8, può essere sollevata innanzi al giudice dell’esecuzione.

La Corte di Giustizia Europea con  sentenza del 17.05.2022 (cause riunite C- 693/19 e C- 831/19) ha chiarito che il consumatore può opporsi al pignoramento del creditore, quando il credito si fonda su un decreto ingiuntivo definitivo, e far dichiarare parzialmente nulla la fideiussione omnibus azionata, con l’effetto di potersi liberare dall’obbligazione garantita.

In conclusione, il consumatore che ha firmato una fideiussione di tipo omnibus, quindi contente le tre clausole vessatorie conformi allo schema ABI 2002 sanzionato, potrà rivolgersi all’associazione dei consumatori al fine di ottenere la giusta tutela.

 

Avv. Elisabetta Congiusta