Unione Nazionale Consumatori Umbria | Caso Eurovita, Confconsumatori: cosa devono sapere i risparmiatori
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Caso Eurovita, Confconsumatori: cosa devono sapere i risparmiatori

Caso Eurovita, Confconsumatori: cosa devono sapere i risparmiatori

L’IVASS, dopo aver commissariato la Compagnia Eurovita S.p.A., ha disposto anche la sospensione della facoltà dei contraenti di esercitare i riscatti regolati dai contratti di assicurazione, con un provvedimento del 6 febbraio.

In particolare la sospensione non si applica ai riscatti e alle anticipazioni di cui alle forme pensionistiche complementari ed alle scadenze contrattuali o ai sinistri. Il provvedimento scade il prossimo 31 marzo ed il Commissario avrà il compito di individuare una soluzione che permetta ad Eurovita di rafforzarsi patrimonialmente, a tutela dei suoi clienti.

I clienti Eurovita devono, ad oggi, avere fiducia che il commissariamento della Compagnia ed il controllo di Ivass rappresentano la migliore opzione sia per fare chiarezza sull’effettiva situazione patrimoniale, sia per trovare una soluzione positiva.

La vicenda coinvolge circa 400.000 clienti risparmiatori e l’associazione, nel ricordare le tutele previste per questo tipo di investimenti, invita gli interessati a rivolgersi ai propri sportelli che garantiranno assistenza in caso di danni.

Eurovita, quali tutele per i risparmiatori?

È importante ricordare che i clienti che hanno comprato le polizze Eurovita lo hanno fatto nella consapevolezza di investire in un prodotto finanziario a basso rischio, che spesso nel nome stesso si definisce come polizza vita, e quindi non siamo di certo dinanzi a speculatori. Tali polizze sono nella sostanza prodotti finanziari, investimenti che quindi hanno gradi di rischio diversi fra loro. Ad esempio, chi ha sottoscritto una polizza vita di ramo I, con investimento in una gestione separata, non ha praticamente nessun rischio effettivo, mentre chi ha sottoscritto una polizza unit o index linked ha un rischio di subire una perdita, che è collegata anche alla sorte della Compagnia. In ogni caso i risparmiatori devono sapere che, in ipotesi di eventuali futuri danni a loro carico, hanno tutti gli strumenti giuridici utili per tutelare le proprie ragioni nei confronti anche degli intermediari/banche che hanno venduto loro tali polizze. Infatti, dal 2018 grazie alla Direttiva europea IDD sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo, recepita nel nostro ordinamento anche con regolamenti Ivass di attuazione, esistono ormai stringenti obblighi a carico degli intermediari che distribuiscono tali prodotti finanziari, sia in termini di informative che di adeguatezza rispetto al profilo di rischio del cliente. Se la banca venditrice viola anche uno solo di tali obblighi, si configura un inadempimento contrattuale, con la conseguenza che la banca dovrà restituire la sorte capitale investita dal cliente.