Unione Nazionale Consumatori Umbria | BUONI POSTALI: QUALI POSSIBILITÀ DI RECUPERO PER I RISPARMIATORI “TRADITI”? LO STATO DELL’ARTE TRA BUONI TRENTENNALI SERIE Q/P E BUONI DICHIARATI PRESCRITTI INTERVISTA ALL’AVVOCATO LEONARDO DI RUSSO
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BUONI POSTALI: QUALI POSSIBILITÀ DI RECUPERO PER I RISPARMIATORI “TRADITI”? LO STATO DELL’ARTE TRA BUONI TRENTENNALI SERIE Q/P E BUONI DICHIARATI PRESCRITTI INTERVISTA ALL’AVVOCATO LEONARDO DI RUSSO

BUONI POSTALI: QUALI POSSIBILITÀ DI RECUPERO PER I RISPARMIATORI “TRADITI”? LO STATO DELL’ARTE TRA BUONI TRENTENNALI SERIE Q/P E BUONI DICHIARATI PRESCRITTI INTERVISTA ALL’AVVOCATO LEONARDO DI RUSSO

UNC Umbria, costantemente impegnata nella tutela del consumatore, volge una particolare attenzione anche ai piccoli risparmiatori, che spesso hanno visto evaporare tutti i propri risparmi a causa della scarsa chiarezza delle società cui hanno fatto affidamento. Da anni, gli esperti di UNC Umbria svolgono attività/incontri per affrontare e trovare soluzioni ai problemi che affliggono i piccoli risparmiatori. Il caso preso in esame, in questa sede, è quello di Poste Italiane S.p.A.

Venerdì 9 luglio 2021, l’Avv. Damiano Marinelli (presidente UNC Umbria) e l’Avv. Leonardo Di Russo (referente locale UNC per lo sportello di Orvieto ed esperto di diritto bancario e delle assicurazioni) hanno svolto un incontro per affrontare le problematiche inerenti il rimborso dei buoni fruttiferi postali (BFP) trentennali, emessi tra il luglio 1986 e il luglio 1995 (ci si focalizzerà su quelli della serie Q/P) e le problematiche inerenti i buoni a breve termine emessi a inizio anni 2000.
Per quanto riguarda la prima tipologia di buoni fruttiferi – quelli trentennali – Poste Italiane ha continuato ad utilizzare i vecchi moduli di BFP anche per i buoni di nuova emissione e non risultava chiaro il rendimento dell’ultimo decennio.
Per quanto concerne la seconda tipologia di buoni – quelli a breve termine –
molti risparmiatori, a causa di un’informazione lacunosa, erano convinti di avere buoni della durata di 20 o 30 anni ma, al momento di liquidare l’investimento, si sono visti opporre la prescrizione da parte di Poste, perdendo tutte le somme investite.

A spiegarci più dettagliatamente quali sono state le problematiche e come il consumatore può risolvere una controversia con Poste Italiane, sarà l’Avv. Leonardo Di Russo.

AVVOCATO DI RUSSO, COSA SONO I BUONI FRUTTIFERI POSTALI?
<<Sono una forma di risparmio ancora esistente ma particolarmente diffusa in passato e sono una sorta di ibrido tra un deposito bancario e un investimento vero e proprio. Si tratta di una forma di risparmio diffusa in quanto consiste in una forma di investimento molto semplice. I buoni – all’epoca in formato cartaceo – erano simili a banconote con rendimenti in genere indicati nella tabella sul retro del buono. Ci sono varie tipologie di buoni (e varie serie) che venivano emessi con decreti del Ministro del tesoro. Ad oggi, non esistono più le problematiche che verranno, di seguito, presentate perché ormai i buoni sono dematerializzati: sono collegati ad un conto e quando scadono vengono direttamente accreditati con gli interessi>>.

QUALI SONO LE PROBLEMATICHE CHE HANNO INTERESSATO I RISPARMIATORI RELATIVAMENTE AI BFP TRENTENNALI DEGLI ANNI ’80 E I BUONI A BREVE TERMINE DEGLI ANNI 2000?
<<Per quanto concerne i buoni trentennali, al momento del rimborso, i risparmiatori si sono ritrovati cifre inferiori a quelle che si aspettavano. Tutto ha origine dall’entrata in vigore di un decreto del Ministro del tesoro del 13 giugno 1986, istitutivo della serie Q, con il quale venne abbassato il tasso di rendimento, stabilendo quale nuovo tasso di rendimento quello legale. Poste Italiane ha utilizzato i vecchi timbri, quelli apposti sui buoni della serie P, riadattandoli a quelli di nuova emissione (serie Q). Più nello specifico, ha apposto due timbri: sul davanti, un timbro correttivo della serie (da P a Q/P), mentre sul retro – oltre alla tabella dei nuovi rendimenti stabiliti dal DM – c’era un timbro correttivo in cui, però, si specificava solamente il tasso di rendimento dal 1° al 20° anno e non quello dal 21° al 30° anno. Pertanto, questo ha creato confusione e molti consumatori si sono così ritrovati cifre inferiori a quelle che si aspettavano, non avendo appreso la riduzione del tasso di rendimento.
Per quanto concerne i buoni a breve termine, si tratta di un certo numero di serie, accomunate dall’avere una durata compresa tra i 18 mesi e i 6 anni. In questo caso, nella tabella sul retro, Poste non ha scritto nulla sul rendimento ma, soprattutto, non ha scritto nulla sulla data di scadenza. Anche questa controversia è nata soprattutto negli anni più recenti (2019-2021), poiché bisogna sempre considerare gli anni previsti per la prescrizione. Entro 10 anni dalla scadenza del buono, il risparmiatore può ritirare il denaro; trascorsi 10 anni, il buono va in prescrizione e questo vale per tutti i tipi di buoni. Qui Il problema è che, non risultando chiara la data di scadenza, molti consumatori hanno creduto che il buono fosse ventennale/trentennale; pertanto, al momento della liquidazione, si sono visti opporre da Poste la prescrizione>>.

COME È INTERVENUTA LA GIURISPRUDENZA PER LA RISOLUZIONE DI QUESTE CONTROVERSIE?
<<Da queste problematiche sono nate delle controversie tra i consumatori e Poste Italiane. Relativamente ai buoni trentennali, Poste Italiane ha sempre sostenuto di aver agito correttamente basandosi sulle disposizioni del nuovo D.M. In merito a questi contenziosi, ad oggi risultano solo sentenze di tribunali di primo grado e non c’è una prevalenza di un orientamento o dell’altro della giurisprudenza. Invece, l’Arbitro Bancario Finanziario si è sempre espresso a favore dei risparmiatori, ma trattandosi di uno strumento extragiudiziale di risoluzione delle controversie, Poste ha continuato a non adempiere nonostante la pronuncia dell’Abf a favore dei risparmiatori.
Anche relativamente ai buoni a breve termine la giurisprudenza risulta divisa. Al momento, tuttavia, risulta solamente una sentenza di un tribunale ordinario, secondo cui la prescrizione non decorre nemmeno, dato che non c’era stata una corretta informazione. Il titolare del diritto non era stato messo nelle condizioni di esercitare il diritto e quindi la prescrizione è sospesa.
Ci sono, poi, anche pronunce dell’Abf, sempre a favore dei risparmiatori, ma sostenendo una tesi diversa: la prescrizione è decorsa ma il titolare del buono ha diritto ad un risarcimento del danno che decorre da quando è maturata la prescrizione. Questo risarcimento consiste nella restituzione della somma investita>>.

QUALE/I AZIONE/I PUÒ PORRE IN ESSERE LA PARTE LESA PER RISOLVERE UNA CONTROVERSIA CON POSTE ITALIANE?
<<Per i buoni trentennali, l’unica strada sembra essere l’azione giudiziale, poiché Poste ha sempre affermato di aver agito correttamente, in ottemperanza al D.M. Invece, per i buoni a breve termine, si consiglia la procedura extragiudiziale davanti all’Abf – che consente un risparmio sia in termini di tempo che di costi – dato che Poste sembra riconoscere le decisioni favorevoli dell’Abf sul risarcimento del danno>>.

COME INTERVIENE UNC UMBRIA A TUTELA DEI PICCOLI RISPARMIATORI?
<<Sono numerose le segnalazioni che ci arrivano, tramite gli uffici territoriali, tramite mail o tramite social. In questi casi, facciamo una prima valutazione sulla base dei buoni che ci vengono mostrati e poi comunichiamo al consumatore se vi siano (o meno) i presupposti per procedere, consigliando anche il tipo di procedura da seguire (giudiziale o extragiudiziale)>>.

(intervista di Sara Autorità)

 

 

Chiunque si trovi in queste situazioni – purtroppo non poco frequenti – può contattare UNC Umbria, rivolgendosi ai nostri esperti che faranno una prima verifica e, poi, valuteranno la presenza dei presupposti per, eventualmente, procedere in via giudiziale o extragiudiziale, dopodiché, la decisione finale spetta, chiaramente, al diretto interessato.

CONTATTACI a info@consumatoriumbria.it !