Unione Nazionale Consumatori Umbria | APPROFONDIMENTO SUGLI INTERVENTI AMMESSI AL SUPERBONUS
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APPROFONDIMENTO SUGLI INTERVENTI AMMESSI AL SUPERBONUS

APPROFONDIMENTO SUGLI INTERVENTI AMMESSI AL SUPERBONUS

I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta a fronte di alcuni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici indicati nel comma 1 dell’articolo citato, (cd. interventi “trainanti”), nonché a fronte di alcuni ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”) indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119.In sintesi, il Superbonus spetta in caso di:

Interventi di isolamento termico sugli involucri.
Rientrano in questo caso gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non riscaldati o il terreno, che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. Nel concetto di edificio sono compresi, oltre ai condomini, anche gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare, inoltre, i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni.
Si tratta degli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso in cui si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria. Tali impianti devono rispettare determinate caratteristiche, consultabili all’interno della Guida sul Superbonus pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
La detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti.
I medesimi interventi visti nel precedente punto sono agevolabili anche nel caso in cui siano effettuati su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Anche qui, la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Interventi antisismici.
La detrazione per gli interventi antisismici prevista dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legge n. 63/2013 è elevata – in virtù di quanto disposto dal Decreto Rilancio – al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per le spese sostenute nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
Il Superbonus spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguito congiuntamente a uno degli interventi antisismici citati, nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali interventi.

Le tre tipologie di interventi citate costituiscono i cosiddetti interventi “trainanti”.
Oltre agli interventi trainanti, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico.
Tali interventi sono individuati quali interventi “trainati”.

In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la condizione per la quale gli interventi trainati devono essere effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus si considera soddisfatta se “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”. In sostanza, precisa l’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Pertanto, se il contribuente ha sostenuto spese per interventi trainanti (ad esempio per il rifacimento del cd. “cappotto termico”) a marzo 2020 e, dunque, non ammesse al Superbonus, non potrà beneficiare di tale agevolazione neanche per le spese sostenute per la sostituzione delle finestre o per l’installazione di impianti fotovoltaici (interventi trainati) ancorché i relativi pagamenti siano effettuati successivamente all’entrata in vigore delle agevolazioni in commento, ad esempio, a settembre 2020.

Vediamo nel dettaglio quali sono gli interventi “trainati”:

Interventi di efficientamento energetico.
Si tratta degli interventi previsti dall’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, per esempio l’installazione di pannelli solari, di schermature solari o la sostituzione degli infissi.

Installazione di impianti solari fotovoltaici.
Il Superbonus si applica alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a, b, c, d, del Dpr n. 412/1993 ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.
L’applicazione del Superbonus al 110% è subordinata all’installazione degli impianti eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti e alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo (nell’ambito delle comunità energetiche).

Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Se l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici è eseguita congiuntamente a un intervento di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale che danno diritto al Superbonus, la detrazione prevista dall’articolo 16-ter del decreto legge n. 63/2013, è elevata al 110%.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’agevolazione si intende riferita ad una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR).
Questi interventi sono previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Dpr 917/1986 per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021.
Si tratta di interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.

All’interno della Guida sul Superbonus pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate si trovano i limiti di spesa relativi a ciascun intervento.

Si segnala inoltre che l’Agenzia delle Entrate ha fornito, a partire dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio, una serie di chiarimenti relativi agli interventi rientranti nel Superbonus in risposta alle istanze di interpello presentate dai cittadini. Tali chiarimenti sono consultabili a questa pagina.