Se la Guerra dei Roses è made in Italy

Il matrimonio non è più un “vitalizio”. A rivoluzionare la vita dei matrimoni in crisi d’identità, ci ha pensato la sentenza n.11504 emessa dalla sezione I della Corte di Cassazione il 10 maggio 2017. Nell’occhio del ciclone i parametri per la quantificazione degli assegni divorzili. Stando alla suddetta pronuncia, il Giudice del divorzio, nell’accertare la sussistenza, o meno, del diritto all’assegno sarà tenuto a valutare, non più il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, bensì quello dell’indipendenza o autosufficienza economica della parte più debole. Cosa questo significhi in concreto, lo illustra per sommi capi l’Avv. Damiano Marinelli.

“Il divorzio, da iniziale eccezione è ormai stato assorbito nel contesto sociale; è diventato cioè un mezzo che conduce ad un drastico mutamento di staus delle parti in causa. Non più coniugi, ma persone singole che cessano di essere parte di un rapporto matrimoniale, con conseguente cessazione anche dei pregressi status patrimoniali. Da qui la nuova espressione chiave dell’ autoresponsabilità economica di ciascuno degli ex coniugi”. Ed in effetti, è la stessa Corte ad aver dichiarato come “il matrimonio, in quanto dissolubile, non possa essere più inteso come sistemazione definitiva, bensì come atto di libertà e autoresponsabilità”.

La Cassazione spiega inoltre che “procrastinare a tempo indeterminato gli effetti economico-patrimoniali del vincolo coniugale, può tradursi in un ostacolo alla costituzione di una nuova famiglia”.  In concreto quindi, se un ex coniuge richiedente il mantenimento dovesse risultare economicamente indipendente o comunque in grado di esserlo, l’assegno non avrebbe più ragione di essere. E’ pur vero però che la pronuncia in commento riguarda i casi in cui sussista grande disparità economico/patrimoniale tra i due ex coniugi. Da chiedersi se tutto questo produrrà effetti a cascata sul quantum dei “vecchi” assegni di mantenimento. A tale riguardo, c’è chi già parla di margini per impostare istanze volte ad una revisione in pejus dei pregressi obblighi di mantenimento.

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