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Nessuna prova del credito: il Tribunale di Perugia blocca il precetto da 120 mila euro

L’Unione Nazionale Consumatori Umbria si conferma presidio di eccellenza nella tutela dei diritti dei cittadini, ottenendo un risultato di rilievo nel contenzioso bancario.

Con la sentenza n. 1020/2026, depositata il 28 maggio 2026, il Tribunale di Perugia ha accolto l’opposizione promossa contro un atto di precetto di euro 120.833,96, notificato da un noto istituto bancario che si dichiarava creditore in forza di una serie di cessioni del credito. Il destinatario del precetto ha contestato sin dall’inizio l’esistenza di qualsiasi rapporto con l’ente creditore, negando di aver mai sottoscritto un mutuo fondiario o una fideiussione collegata.

Nel corso del giudizio, l’istituto bancario non è riuscito a fornire prova della propria titolarità del credito azionato. In particolare, non ha prodotto né il contratto di mutuo richiamato né documentazione idonea a dimostrare il trasferimento del credito in proprio favore.

Il Giudice ha ribadito un principio di fondamentale importanza: “A fronte della contestazione operata dall’attore, l’onere probatorio di provare di essere titolare del credito posto alla base dell’atto di precetto opposto incombe sul creditore precettante”. Un principio che rafforza la posizione del debitore opponente e richiama gli operatori finanziari a un rigoroso rispetto degli obblighi probatori.

“La sentenza offre uno spaccato esemplare del funzionamento del nuovo rito ordinario riformato con la Cartabia nell’ambito del giudizio di opposizione a precetto”, ha commentato l’Avv. Luca Dattolo vice presidente dell’Unione Nazionale Consumatori Umbria, sottolineando “il rigore delle preclusioni istruttorie e la centralità dell’onere probatorio in capo al creditore procedente”.

Tre, in particolare, gli insegnamenti che emergono dalla decisione: la necessità per il creditore di dimostrare sin dal primo atto la titolarità del credito; la rigidità delle preclusioni introdotte dalla riforma Cartabia; e la forza dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva, capace di travolgere l’intera pretesa esecutiva senza entrare nel merito del rapporto.

La pronuncia rappresenta un precedente significativo nel distretto umbro e conferma un orientamento giurisprudenziale sempre più attento alla verifica rigorosa della legittimazione del creditore nelle procedure esecutive.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente dell’Unione Nazionale Consumatori Umbria, Avv. Damiano Marinelli: “Questa pronuncia conferma il valore di un’azione legale rigorosa e tecnicamente solida nella difesa dei cittadini. L’UNC Umbria continua a distinguersi per la capacità di contrastare pretese creditorie non adeguatamente dimostrate, riaffermando un principio essenziale di legalità e tutela del consumatore”. 

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