Montesilvano, turisti umbri sorpresi dal divieto di balneazione: l’Unione Nazionale Consumatori Umbria interviene
MONTESILVANO – Alcuni turisti umbri in vacanza sulla costa abruzzese, precisamente a Montesilvano, si sono rivolti all’Unione Nazionale Consumatori Umbria dopo essersi trovati in una situazione sgradita e inaspettata: alloggiati presso strutture turistiche nella zona si sono accorti di non poter usufruire della spiaggia antistante a causa di un’ordinanza sindacale che vieta temporaneamente la balneazione.
Il provvedimento, emanato dal Comune di Montesilvano con l’Ordinanza Sindacale n. 40 del 27/06/2025, dispone il divieto di balneazione per esecuzione di interventi di ripascimento del litorale, ovvero il ripristino della spiaggia tramite il versamento di nuova sabbia. Il tratto interessato comprende una zona ad alta densità turistica.
I turisti: “Nessuno ci ha avvisati”
I villeggianti umbri lamentano di non essere stati informati preventivamente né dall’albergo né dalle agenzie di prenotazione, trovandosi quindi a pagare per un soggiorno balneare… senza balneazione. “Non abbiamo potuto entrare in mare, né noi né i nostri figli, e non è stato offerto alcun rimborso o alternativa”, raccontano alcuni ospiti.
L’intervento dell’Unione Nazionale Consumatori Umbria
L’Unione Nazionale Consumatori Umbria ha deciso di attivarsi per tutelare i diritti degli utenti. “Se il servizio pubblicizzato e atteso – in questo caso la fruibilità della spiaggia – viene meno in modo sostanziale, si può valutare una richiesta di rimborso parziale o risoluzione del contratto per inadempimento“, spiegano gli esperti legali dell’associazione.
Valutazione giuridica
Dal punto di vista legale, osserva il Presidente Avv. Damiano Marinelli, i turisti possono invocare gli articoli del Codice Civile relativi all’esecuzione del contratto secondo buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.) e al diritto alla prestazione pattuita (art. 1460 c.c.). Se il pacchetto vacanza o la prenotazione includeva l’accesso alla spiaggia, il mancato godimento di tale servizio potrebbe configurarsi come prestazione non eseguita o inesatta, con conseguente diritto al risarcimento o alla riduzione del prezzo.
Inoltre, l’art. 33 del Codice del Consumo tutela il consumatore da clausole vessatorie e squilibri contrattuali. La mancata informazione preventiva circa un divieto noto e pianificato (l’ordinanza è stata emessa il 27 giugno ma si riferisce a lavori già previsti fino al 5 luglio) potrebbe rappresentare un’informazione omessa rilevante ai sensi dell’art. 21 e 22 del Codice del Consumo.
Consigli per i turisti
- Conservare tutta la documentazione (prenotazioni, foto, ordinanza, comunicazioni).
- Inviare un reclamo scritto alla struttura ricettiva o all’intermediario (agenzia, portale online).
- Chiedere un rimborso proporzionale o un indennizzo per il disservizio.
- Rivolgersi a un’associazione dei consumatori, come l’UNC Umbria info@consumatoriumbria.it, per assistenza stragiudiziale.
- In caso di pacchetti turistici, valutare anche la possibilità di ricorso secondo il Codice del Turismo (D. Lgs. 62/2018).
L’Unione Nazionale Consumatori Umbria resta a disposizione dei turisti coinvolti per fornire assistenza legale e valutare eventuali azioni collettive. Intanto, si chiede maggiore trasparenza e informazione da parte degli operatori turistici, affinché episodi simili non si ripetano in piena stagione estiva.

