Il buono postale regalato dalla nonna è scaduto e non pagabile, la nipote vince la causa
Il buono postale regalato dalla nonna è scaduto e non pagabile, la nipote vince la causa
L’avvocato Damiano Marinelli dell’Unione nazionale consumatori dell’Umbria: “Gli investimenti di quella serie si estinguono a dicembre 2020. Come fare per recuperare soldi e interessi”
Buoni fruttiferi postali acquistati in lire, non tutto è perduto. L’Unione nazionale consumatori Umbria è tornata ad occuparsi di buoni fruttiferi postali e fa incassare quanto dovuto.
“La storia si ripete, ma questa volta parliamo dei titoli appartenenti alla serie AF emessi nei primi anni 2000. Proprio in quegli anni (2001) una nonna regalava alla propria nipotina, per il suo diciottesimo compleanno, un buono a termine del valore di un milione delle vecchie lire – dice l’avvocato Damiano Marinelli – Sul retro dello stesso venivano chiaramente riportate tempistiche e modalità di riscossione, nonché l’incremento degli interessi che sarebbero maturati alla scadenza di quattordici anni. Quest’anno, la titolare del buono (la nipotina ormai cresciuta) si è rivolta alle Poste per la liquidazione, sentendosi rispondere che era intervenuta la prescrizione del credito”.
Nella documentazione che accompagna i buoni fruttiferi, però, si legge chiaramente che “l’importo raddoppia dopo 9 anni e 6 mesi e triplica dopo 14 anni al lordo delle ritenute erariali … l’avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all’anno in cui cessa la fruttuosità”. Il diritto della risparmiatrice, quindi, si sarebbe prescritto entro la fine di dicembre 2020.
L’Unione nazionale consumatori dell’Umbria si rivolge, con l’avvocato Francesco Buccini, all’Arbitro bancario e finanziario a Roma (con giurisprudenza contrastante e altalenante) ritenendo vincolanti le “condizioni riportate sui titoli al momento della loro emissione e sul vincolo contrattuale risultante dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti”.
Poste Italiane sosteneva che al buono fruttifero in questione dovessero applicarsi delle condizioni differenti, modificate dal Ministero del Tesoro senza comunicarle ai sottoscrittori, con un margine di tempo inferiore per poter incassare l’investimento.
“Questa volta sono prevalsi i principi di trasparenza, chiarezza e comprensibilità delle condizioni contrattuali indicate nel titolo – dichiara l’avvocato Marinelli – I buoni fruttiferi postali sono uno degli strumenti di investimento più utilizzati dalle famiglie italiane. Questi titoli, sono emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo Stato Italiano. Con essi il risparmiatore ha diritto, alla loro scadenza, alla restituzione del capitale versato al momento dell’acquisto maggiorato degli interessi previsti. Nel corso degli anni sono stati emessi un’infinità di categorie di buoni fruttiferi con tassi di rendimento e scadenze differenti. È proprio la mancanza di termini ben precisi che crea spesso grande confusione nei risparmiatori”.
Secondo l’avvocato Francesco Buccini dell’Unc Umbria “il titolare di buoni fruttiferi postali deve recarsi alle Poste a chiedere il rimborso entro un determinato periodo altrimenti non è più possibile riscuotere né la cifra investita e nemmeno gli interessi”.
Per legge, i buoni si prescrivono dopo dieci anni dalla data di scadenza del titolo e dopo tale data si perde ogni diritto ad ottenere la restituzione del capitale e degli interessi. Vale sempre la pena inviare un reclamo e poi, dopo 30 giorni, ricorrere all’Arbitro bancario finanziario, il quale ha già affrontato molte problematiche simili spesso risolvendo i contenziosi in favore dei consumatori.
“Ricordiamo, al contrario di quanto spesso sostiene Poste Italiane, che entro il 31/12/2020 maturerà la prescrizione dei buoni appartenenti alle serie CB, CD e CE emessi nel 1999 e nel 2000, dei buoni appartenenti alle serie CC emessi nel 2000, dei buoni a diciotto mesi emessi dopo la data del 1/8/2008 e di quelli appartenenti alle serie AA1 e AA2 emessi sui moduli della precedente serie AF, AE e AD – conclude l’avvocato Marinelli – In questi casi riteniamo ancora possibile chiedere a Poste Italiane il rimborso, basta contattare l’associazione con una email a info@consumatoriumbria.it”.
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