GimFIVE e pagamento RID
In tanti ci state chiedendo cosa fare rispetto alla ben nota situazione delle palestre GIMFIVE a Perugia, Ellera e Foligno.
Per quello che ci avete inoltrato per email a info@consumatoriumbria.it risulta al nostro pool di legali quanto segue.
In base alle Condizioni Generali di Contratto GimFIVE allegate, la situazione di cambio del gestore della palestra è disciplinata dall’articolo 13 (“Trasferimento e/o cessazione dell’attività da parte della Società”).
L’articolo 13 stabilisce che:
“Per motivi di forza maggiore e non dipendenti dalla propria volontà, la Società potrà trasferire la sede dell’attività e/o cessare la stessa, senza che sorga alcun diritto al rimborso, integrale o parziale, per il Tesserato delle quote già versate fino a quel momento”.
Questa clausola è estremamente sfavorevole per l’utente, poiché:
- non prevede il diritto di recesso in caso di cessione della gestione ad altro operatore
- non riconosce alcun diritto al rimborso delle quote già pagate
- la Società può trasferire o cessare l’attività senza conseguenze economiche verso i tesserati
Per quanto riguarda il blocco del RID (addebito diretto SEPA), il contratto non prevede espressamente questa facoltà in caso di cambio gestore. Tuttavia, l’utente può sempre bloccare il RID presso la propria banca, infatti ogni correntista ha il diritto di revocare l’autorizzazione al mandato SEPA direttamente presso il proprio istituto bancario, indipendentemente dalle clausole contrattuali. Questa è una facoltà prevista dalla normativa bancaria europea. Per poi comunicare formalmente il recesso: secondo l’articolo 15, ogni comunicazione deve essere presentata “presso la sede legale della Società esclusivamente in forma scritta, a mezzo lettera raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata”.
A dir la verità, la clausola dell’articolo 13 potrebbe essere contestabile per i seguenti motivi:
- vessatorietà: una clausola che non riconosce alcun diritto al consumatore in caso di cambiamento sostanziale del servizio (come il cambio di gestore) potrebbe essere considerata vessatoria ai sensi degli articoli 33-38 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005)
- squilibrio significativo: la cessione della gestione ad altro operatore rappresenta una modifica sostanziale del rapporto contrattuale che potrebbe giustificare il recesso
Si consiglia di quindi di:
- bloccare precauzionalmente il RID presso la propria banca (va considerato che, in base al contratto, la società potrebbe contestare questa azione, ma preso atto di quanto successo riteniamo che difficilmente lo farà ed eventualmente in sede di giudizio l’utente potrà eccepire, tra l’altro, l’inadempienza del gestore);
- inviare comunicazione formale via PEC o raccomandata A/R alla sede legale della società, contestando la clausola per quanto sopra detto, secondo il Codice del Consumo, anche in base al cambio di gestione e al sovrapprezzo richiesto.


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