È nullo il mutuo con tasso Euribor manipolato
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 34889 del 13/12/2023 ha dichiarato la nullità del tasso di interesse (tassi corrispettivi) determinato facendo riferimento al tasso Euribor – manipolato dal 29/9/2005 al 30/5/2008 per violazione dell’art. 101 TFUE e dell’art. 2 legge antitrust, in pratica per effetto di un cartello bancario tra otto tra le principali Banche Europee – in violazione della normativa antitrust italiana ed europea, dando seguito ad una battaglia ormai decennale.
Dunque conseguenza diretta della decisione della Suprema Corte di Cassazione è che qualunque mutuatario può agire per la ripetizione delle somme anche qualora l’istituto d credito chiamato in causa non abbia preso parte al cartello dal momento della manipolazione.
In applicazione dell’art. 117 t.u.b., norma speciale di eterointegrazione ex art. 1339 c.c., gli interessi corrispettivi del contratto dovranno essere sostituiti con il tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del1’Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione (quindi a condizioni molto più vantaggiose).
I nostri esperti ritengono che le somme ripetibili si aggirino intorno ai 40 miliardi di euro, indebitamente incassati dalle Banche nei contratti di mutuo, di leasing, finanziamenti e derivati, a tasso variabile indicizzati con tassi Euribor compresi nell’intervallo 2005-2008. Facendo un po’ di calcoli generali, potrebbe essere possibile recuperare 6.500/7000,00 euro ogni 100.000,00 mutuati.
Per informazioni ulteriori, si può contattare l’associazione UNCU per e-mail info@consumatoriumbria.it
Lascia un commento