Docenti precari: ferie non godute e Carta Docente. Cosa dice la giurisprudenza e come tutelare i propri diritti

La giurisprudenza europea e nazionale ha ormai tracciato un principio chiaro e consolidato: il docente precario non è un docente di serie B. Anni di contenzioso davanti ai tribunali italiani ed europei hanno progressivamente costretto il legislatore a riconoscere diritti che il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) non avrebbe mai concesso spontaneamente. Due sono i fronti principali su cui i docenti precari possono oggi agire: la monetizzazione delle ferie non godute e il recupero del bonus Carta Docente.

  1. Ferie non godute: cosa dice la Corte di Cassazione

Il quadro giurisprudenziale in materia di ferie non godute dei docenti precari è oggi solido e consolidato, grazie a una serie di pronunce della Corte di Cassazione che hanno definitivamente chiarito i diritti del personale scolastico a tempo determinato.

Con la sentenza n. 16715 del 17 giugno 2024, la Corte di Cassazione — Sezione Lavoro — ha sancito definitivamente il diritto dei docenti precari di ottenere la monetizzazione per le ferie non godute, stabilendo che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva.

In particolare, la Suprema Corte ha smentito l’interpretazione ministeriale secondo cui nei periodi di sospensione delle lezioni i docenti sarebbero automaticamente in ferie, confermando l’illegittimità della decurtazione di tutti i giorni di interruzione delle lezioni.
Il docente a tempo determinato che non ha espressamente chiesto di fruire delle ferie ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il Dirigente Scolastico dimostri di averlo espressamente invitato a goderne, con specifico avviso scritto della perdita del diritto in caso contrario.  

Chi può agire e in quali termini

Possono valutare il ricorso i docenti — precari o di ruolo — che abbiano stipulato contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno, nell’arco degli ultimi dieci anni. Il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute si prescrive in dieci anni: è dunque possibile richiedere il pagamento delle ferie maturate e non godute per tutti i contratti stipulati dal 2015 al 2025, con la possibilità di ottenere fino a € 1.000 per ogni annualità.

2. Carta Docente: una lunga battaglia, oggi in gran parte vinta

La Carta Docente — il bonus annuale destinato alla formazione professionale degli insegnanti — è stata per anni riservata ai soli docenti di ruolo, escludendo centinaia di migliaia di precari. Solo grazie a una lunga azione giudiziaria il quadro è cambiato: prima la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 18 maggio 2022, che ha definito discriminatoria l’esclusione dei docenti a tempo determinato; poi la pronuncia della Cassazione del 2023, che ha esteso il diritto ai supplenti al 30 giugno; infine la sentenza CGUE del 3 luglio 2025, che ha ritenuto illegittima l’esclusione anche dei supplenti brevi e saltuari.

Chi può presentare ricorso oggi

L’azione è possibile sia per chi è ancora precario sia per chi oggi è di ruolo ma ha anni di supplenza precedenti da recuperare. Il diritto è soggetto a prescrizione quinquennale: ad aprile 2026 le annualità ancora recuperabili partono dall’a.s. 2020/2021. Chi ha cinque anni di supplenza arretrata rischia di perdere € 500 per ogni anno di ritardo nell’azione.

Gli importi recuperabili

Il bonus vale € 500 per ogni anno scolastico in cui si è prestato servizio, anche per breve durata, con la possibilità di recuperare fino a € 2.500 per cinque annualità cumulate.

Attenzione ai termini di prescrizione

Entrambi i diritti — ferie non godute e Carta Docente — sono soggetti a termini di prescrizione. Ogni anno che passa può significare un’annualità perduta definitivamente.
Si raccomanda di verificare tempestivamente la propria posizione.

Per informazioni sui propri diritti, i soci possono rivolgersi agli sportelli dell’associazione.

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