
Crediti senza volto: stop del Tribunale alle pretese da 22mila euro, decisiva UNC Umbria
L’Unione Nazionale Consumatori Umbria consolida il proprio ruolo di riferimento nella tutela dei cittadini anche nel complesso ambito delle cartolarizzazioni, ottenendo un nuovo e significativo risultato davanti al Tribunale di Perugia.
Con la sentenza n. 296 del 2025, l’UNC Umbria, rappresentata dall’Avv. Luca Dattolo del Foro di Perugia, ha visto accogliere le ragioni di un consumatore destinatario di una pretesa creditoria pari a euro 22.854,30 avanzata da una società di cartolarizzazione, che si qualificava come cessionaria del credito.
La vicenda trae origine dalla contestazione sollevata dal consumatore in ordine alla effettiva titolarità del credito. La società cessionaria, a sostegno della propria posizione, aveva prodotto esclusivamente l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, un imponente elenco di circa 450 pagine contenente codici numerici e una dichiarazione di cessione rilasciata dalla banca cedente.
Tuttavia, nel corso del giudizio, è emerso come tali elementi non fossero idonei a dimostrare in modo certo e univoco la riconducibilità del credito azionato alla posizione del consumatore. In particolare, i codici identificativi riportati nei documenti prodotti risultavano difformi e non coerenti tra loro, rendendo impossibile stabilire un collegamento chiaro tra il credito oggetto di causa e quelli inclusi nell’operazione di cessione.
Il Tribunale di Perugia ha evidenziato con chiarezza tale criticità, affermando che “non vi è alcuna evidenza che consenta di ricondurre i crediti oggetto del presente procedimento tra quelli oggetto di cessione”. I documenti, infatti, presentavano “numerazioni differenti e non univoche”, mentre l’elenco prodotto si configurava come “uno sterminato elenco di codici numerici privi di qualsivoglia ulteriore indicazione”.
Determinante è stata dunque l’assenza di una prova rigorosa e verificabile della titolarità del credito, elemento imprescindibile per legittimare l’azione del cessionario.
“Il principio che emerge, e che il Tribunale di Perugia ha applicato con rigore,” ha commentato l’Avv. Luca Dattolo vicepresidente UNCU, “è che la società cessionaria non può limitarsi a invocare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la dichiarazione unilaterale della banca cedente per ritenere assolto l’onere probatorio. Deve invece dimostrare, in modo verificabile e non equivoco, che lo specifico credito azionato corrisponde esattamente a uno dei crediti compresi nella cessione”.
L’Avv. Dattolo sottolinea inoltre come, in assenza di tale corrispondenza, “il difetto di prova della titolarità del credito travolge la pretesa, precludendo al cessionario tanto la legittimazione sostanziale quanto quella processuale”.
Soddisfazione è stata espressa dal Presidente dell’Unione Nazionale Consumatori Umbria, Avv. Damiano Marinelli: “Questa decisione rappresenta un ulteriore passo avanti nella trasparenza del sistema delle cartolarizzazioni. Non è più tollerabile che pretese creditorie vengano fondate su documentazione opaca o non verificabile. La tutela del consumatore passa anche da un controllo rigoroso sulla reale titolarità dei crediti”.
La sentenza si inserisce in un orientamento giurisprudenziale sempre più attento a garantire al debitore ceduto una verifica effettiva e penetrante, superando definitivamente prassi basate su elenchi numerici indecifrabili e dichiarazioni unilaterali prive di riscontri oggettivi. Per informazioni info@consumatoriumbria.it


Lascia un commento