Cessione del quinto: se hai estinto il prestito in anticipo, potresti avere diritto a un rimborso

Il problema

Chi ha stipulato un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e lo ha estinto anticipatamente si è spesso sentito restituire solo una piccola parte dei costi pagati. Spese di istruttoria, commissioni di intermediazione e oneri di distribuzione venivano classificati dai contratti come “costi fissi non rimborsabili”, e le banche li trattenevano integralmente, indipendentemente da quanti mesi di contratto restavano.

Una prassi diffusa, consolidata per anni — e oggi riconosciuta come illegittima.

Cosa dice la giurisprudenza

Il punto di svolta è arrivato dall’Europa. Con la sentenza Lexitor dell’11 settembre 2019, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo il consumatore ha diritto alla restituzione proporzionale di tutti i costi sostenuti per il periodo in cui non ha goduto del finanziamento.

Un principio chiaro: non esistono costi “fissi” che la banca può tenere. Tutti i costi — compresi quelli che gli istituti di credito consideravano non rimborsabili — devono essere restituiti in proporzione alla durata residua del contratto, secondo il criterio pro rata temporis.

Il legislatore italiano aveva tentato di limitare l’applicazione di questo principio con una norma ad hoc, ma la Corte Costituzionale, con sentenza del 22 dicembre 2022, ha dichiarato l’incostituzionalità di quella norma, confermando che banche e finanziarie devono restituire ogni costo anticipato per il periodo residuo del prestito. Avvocato Leone

Le clausole contrattuali che classificano le spese come “non rimborsabili” sono quindi da considerarsi nulle, in quanto contrarie a norme imperative di legge.

Chi può richiedere il rimborso

Può valutare di agire chi:

  • ha stipulato un contratto di cessione del quinto dello stipendio o della pensione dal 2010 in poi
  • ha estinto anticipatamente il finanziamento
  • ha ricevuto un rimborso parziale o nullo al momento dell’estinzione

Le spese rimborsabili comprendono le spese di istruttoria, le commissioni bancarie, i costi assicurativi obbligatori, le spese di intermediazione e gli oneri accessori collegati al credito.

Come si procede

Il primo passo è inviare un reclamo formale all’intermediario. Se la banca non risponde nei termini previsti dalla legge, o risponde in modo insoddisfacente, è possibile ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) — uno strumento alternativo al tribunale, accessibile e privo di costi rilevanti per il consumatore — oppure adire le vie giudiziarie ordinarie.

Attenzione ai termini

Il diritto al rimborso è soggetto a prescrizione. Ogni anno che passa potrebbe ridurre le somme recuperabili. È importante verificare tempestivamente la propria posizione.

Per informazioni e assistenza, i soci possono rivolgersi agli sportelli dell’associazione.

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