Assicurazione sulla vita o polizza linked? La differenza non è di poco conto

I vantaggi che conseguono alla stipulazione di una polizza vita sono molteplici; in particolare, le somme dovute al beneficiario sono escluse dall’asse ereditario, sono sottratte ad azioni esecutive e cautelari – in altre parole, sono impignorabili (art. 1923 c.c.) –  e sono escluse dallo spossessamento fallimentare. Pertanto, se alla polizza linked non si riconosce la stessa natura previdenziale della polizza vita, ma quella speculativa, essa ben può essere assoggettata a pignoramento, sequestro preventivo e conservativo, oltre a subire un regime fiscale più oneroso.

È di tutta evidenza come la qualificazione del contratto in un modo o nell’altro comporti conseguenze significative. Al di là del nomen iuris scelto dai contraenti.

L’assicurazione sulla vita è il contratto con cui l’assicuratore, dietro pagamento di un premio da parte del contraente-assicurato, si obbliga a pagare un capitale al beneficiario al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’assicurato (art. 1882 c.c., 1919 c.c.). Le finalità perseguite con la polizza vita sono molteplici, ad esempio, garantire una rendita per sé o per la famiglia; assicurarsi una pensione integrativa et similia. La funzione dell’assicurazione è previdenziale e di risparmio. Il contratto di assicurazione sulla vita è tale solo qualora rechi la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza – Corte di Cassazione con l’ordinanza 30 aprile 2018 n. 10333.

Le polizze linked trovano il proprio referente normativo nell’art. 2 del codice delle assicurazioni private (d. lgs. 7 settembre 2005 n. 209), in cui sono definite come assicurazioni sulla vita «di cui al ramo I e ramo II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento». A tal proposito si parla di ramo III, mentre il ramo I riguarda le assicurazioni sulla durata della vita ed il ramo II quelle sulla nuzialità e natalità. La prassi commerciale conosce due tipologie di polizze linked:

– index linked: sono legate all’andamento di un valore di riferimento (ad esempio, l’inflazione); hanno una durata limitata, non necessariamente connessa alla vita dell’assicurato;

– unit linked: il valore del capitale dipende dall’andamento del valore delle quote di fondi di investimento.

Esistono, inoltre, polizze linked garantite che assicurano la restituzione del capitale al concludersi del periodo contrattuale; vi sono, altresì, le linked pure che, al contrario, non prevedono tale possibilità, tanto che il valore della polizza può ridursi sino a zero.

Non a caso il lessema “linked” indica che la polizza è “collegata” al capitale dell’assicurato da una parte e dall’altra all’andamento di determinati valori.

Mentre un’assicurazione sulla vita è finalizzata ad accumulare un capitale garantito a scopo previdenziale, le polizze linked possono determinare persino la perdita complessiva del patrimonio investito.

In dottrina e in giurisprudenza è discussa la natura delle suddette polizze; infatti, mentre l’assicurazione sulla vita tradizionalmente intesa persegue uno scopo assicurativo-previdenziale, le polizze linked hanno una vocazione finanziario-speculativa. In tal senso depone la circostanza per cui nelle polizze linked i premi sono investiti in prodotti finanziari ed il rischio è ancorato al loro andamento, non già ad un fattore umano, come richiesto dall’art. 1882 c.c. che fa riferimento ad un «fatto attinente alla vita umana». La Suprema Corte, già investita in passato della questione ha sostenuto che se dalla polizza non emergono elementi previdenziali (come un rendimento minimo o la restituzione del capitale), essa va considerata come uno strumento finanziario. Infatti, i premi versati dall’assicurato sono investiti in prodotti finanziari e l’alea contrattuale grava completamente su di lui, onde la finalità squisitamente speculativa dell’investimento.

Il discrimen tra assicurazione sulla vita e polizza unit linked

La Corte sottolinea come il giudice, per accertare se l’impresa emittente abbia violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa, debba interpretare il contratto e valutare se si tratti di una polizza sulla vita o di un negozio di investimento. Tale interpretazione deve avvenire tenendo presente che:

– se il rischio avente ad oggetto un evento dell’esistenza dell’assicurato è assunto dall’assicuratore, si tratta di una polizza vita;

– se il rischio di “performance” è per intero addossato all’assicurato, si rientra nell’ambito degli strumenti finanziari.

Un’ipotesi di rischio esclusivamente in capo all’assicurato si ravvisa qualora il costo della copertura per il caso di morte sia detratto dal premio netto ovvero al beneficiario non siano garantiti né un rendimento minimo, né la restituzione del valore nominale del capitale versato al verificarsi dell’evento morte.

Qualificare il negozio concluso tra le parti come un contratto di investimento e non come assicurazione, oltre all’inapplicabilità dell’art. 1923 c.c., comporta l’impiego della disciplina di settore contenuta nel T.U.F., con particolare riferimento agli artt. 21, 23 e 25 bis in materia di obblighi di condotta, informazione, vigilanza e forma scritta a pena di nullità. Uno dei principali obblighi gravanti sull’intermediario consiste nel dovere di informazione. Pertanto, può ravvisarsi un inadempimento contrattuale per omessa informazione in relazione ad una polizza unit linked in cui l’assicurato non sia stato edotto dell’aumento del profilo di rischio dell’investimento come, invece, richiesto dalla normativa finanziaria di cui sopra.

Per completezza, si segnala come non sia corretto qualificare tutte le polizze linked come aventi finalità speculative, ma si renda necessaria una disamina caso per caso. La giurisprudenza a tal fine ha individuato diversi parametri; ad esempio, si presume non previdenziale il contratto che ammetta di ottenere il riscatto in qualsiasi momento, la corresponsione del premio in un’unica soluzione o la durata fissa del contratto. Di volta in volta, pertanto, occorrerà stabilire la normativa applicabile: il testo unico finanziario – in caso di contratto di investimento – o il codice delle assicurazioni – in ipotesi di assicurazione sulla vita. Preme sottolineare come il rischio possa risultare più o meno alto a seconda degli strumenti finanziari in cui si è investito, pertanto non è corretto qualificare tutte le polizze linked come aventi finalità speculative, ma occorre valutarle singulatim.

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