Assicurazione Rc Auto, voi lo sapevate che si può conciliare?

Assicurazione Rc Auto: si può conciliare?

Voi lo sapevate che se dopo un incidente d’auto (o altri mezzi di trasporto) avete problemi ad ottenere il risarcimento, è possibile attivare la procedura di conciliazione rc auto?

Gestione del risarcimento e reclamo alla compagnia

In caso di sinistro, può capitare che la gestione del risarcimento danni con la compagnia di assicurazione non vada come previsto. La prima cosa da fare è presentare un reclamo per iscritto all’impresa. Questa è una procedura fondamentale perché permette alla compagnia di conoscere il problema e, in molti casi, di risolverlo direttamente. Una volta ottenuta la prima risposta dalla compagnia assicuratrice, se non si è soddisfatti del responso, è possibile ricorrere alla procedura di conciliazione.

La procedura di conciliazione Rc Auto

Ma di cosa si tratta esattamente? E’ una soluzione semplice e rapida, ideata da ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) in collaborazione con le associazioni dei consumatori. Rappresenta un’alternativa alla via giudiziaria per risolvere le controversie sorte a seguito di un incidente d’auto. Per accedere alla procedura di conciliazione, un consumatore assicurato deve inviare la sua richiesta a una delle 17 associazioni dei consumatori che hanno aderito all’accordo ANIA/Consumatori, includendo tutti i dettagli e la documentazione pertinente al caso. Lo può fare tramite lo sportello di una associazione, oppure da remoto attraverso il sito dedicato www.conciliazioneaniaconsumatori.it

Vantaggi e tempi della conciliazione Rc Auto

La procedura di conciliazione può essere richiesta esclusivamente in caso di controversie che riguardano sinistri r.c. auto con risarcimento fino a 15.000 euro e si attiva se si verificano i seguenti casi: 1) quando il consumatore non ha ottenuto risposta da una impresa entro i termini previsti dalla legge; 2) se l’impresa ha rifiutato la sua richiesta di risarcimento; 3) in caso egli non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento da parte della compagnia. Inoltre, la procedura di conciliazione può essere avviata a condizione che il consumatore: non abbia già incaricato altri soggetti a rappresentarlo oppure, in caso di incarico già conferito a terzi, lo abbia ritirato prima di avviare la procedura; abbia inoltrato la richiesta di risarcimento all’assicuratore del proprio veicolo per i danni materiali e le lesioni del conducente e all’assicuratore del veicolo vettore se trasportato (nei sinistri rientranti nell’ambito della procedura per il risarcimento diretto). La conciliazione è particolarmente utile perché è gratuita e più veloce rispetto a una causa legale. La procedura, infatti, ha una durata massima di 30 giorni e può avere esito positivo o negativo. Nel primo caso la compagnia e l’associazione dei consumatori a cui si è dato mandato di transigere la controversia sottoscrivono un accordo. Nel secondo caso, invece, viene redatto un verbale di mancato accordo e l’esito viene subito comunicato al consumatore.
E voi lo sapevate?

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