Unione Nazionale Consumatori Umbria | Il convegno sull'affidamento condiviso e le riforme in programma
Si è svolto venerdì 22 marzo il convegno su: "L'affidamento condiviso e i progetti di riforma". Tra i temi affrontati la legge sull'affido condiviso, i progetti di riforma attualmente presentati, la mediazione familiare, la bigenitorialità, i diritti dei minori e tanto altro
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Il 22 marzo si è parlato di affidamento condiviso e riforme

Il 22 marzo si è parlato di affidamento condiviso e riforme

Si è svolto venerdì 22 marzo il convegno su: “L’affidamento condiviso e i progetti di riforma”.

Dopo i saluti iniziali del Presidente di Unione Nazionale Consumatori Umbria e Associazioni Legali Italiani, Avv. Damiano Marinelli, si sono succeduti l’Avv. Luciano Natale Vinci – Presidente della Camera Minorile distrettuale della Lucania, l’Avv. Pamela Baglivo e l’Avv. Giampaolo Scuderi, esperti di diritto minorile, il Dott. Fabio Nestola – Presidente della Federazione Nazionale Bigenitorialità.

L’Avv. Baglivo ha operato una disamina del ddl 735\2018 di riforma del diritto di famiglia.

In particolare ha sottolineato i quattro elementi centrali del disegno di legge, quali:

– l’introduzione della mediazione familiare obbligatoria;

– l’affidamento paritetico;

– il contributo diretto;

– l’alienazione parentale.

L’avv. Baglivo ha evidenziato per ogni punto gli aspetti positivi e quelli critici.

Ha parlato dell’introduzione di una mediazione ibrida, a metà tra la mediazione civile e quella familiare e ha sottolineato l’inesattezza di chi sostiene che, con l’introduzione della mediazione obbligatoria, una parte vittima di violenza sarebbe costretta a trattare con il suo aguzzino. Tra le norme alla base della mediazione vi è infatti l’interruzione della stessa in caso di violenze.

Chi è contrario alla mediazione obbligatoria sostiene, inoltre, che la stessa sia solo una perdita di tempo e che aumenti i costi. L’avv. Baglivo ha sottolineato invece, da mediatrice familiare, i grandi risultati che possono raggiungersi in sede di mediazione evidenziando quanto questo istituto abbia dei costi molto contenuti.

Altrettanto è stata sottolineata la poca praticità del disegno di legge, laddove prevede minimo 12 giorni al mese con ciascun genitore, eventualmente recuperabili nonchè l’applicazione di sanzioni in caso di violazioni, che potrebbe causare un aumento delle querele.

L’avv. Vinci, invece, si è soffermato a valutare la situazione di fatto e di diritto in cui si inserisce il ddl 735, analizzando la legge 54\2006 e definendo quest’ultima una “legge tradita”.

La 54\2006, infatti, già introduceva la bigenitorialità come presenza effettiva di entrambi i genitori, ma tale norma è stata da sempre disattesa dalla giurisprudenza che ha affermato la prassi per cui il genitore non collocatario vede molto meno il minore.

Secondo l’Avv. Vinci, per poter invece attuare il progetto educativo dei figli, a cui entrambi i genitori sono chiamati a contribuire, è necessaria una più equa ripartizione dei tempi di frequentazione.

La Cassazione inoltre fissa come età del pernotto al genitore non collocatario (quasi sempre il padre) l’età di 4 anni, come se prima lo stesso non sia in grado di prendersi cura del figlio, dando pertanto diritto di cittadinanza ad un preconcetto.

In merito all’assegno di mantenimento, l’intenzione del legislatore del 2006 era quello di prevederlo solo ove necessario, prevedendo pertanto già il mantenimento diretto ove fosse possibile. Anche tale norma è stata disattesa dalla giurisprudenza la quale prevede sempre l’assegno di mantenimento per i figli.

Molto esplicativa la metafora riportata dall’avv. Vinci in merito all’introduzione del ddl 735 in sostituzione della l. 54\2006, secondo cui: “Se la macchina funziona bene, ma il conducente non sa guidare, non si cambia la macchina ma il conducente.” Secondo l’avv. Vinci, infatti, la legge 54\20016, nella sua formulazione, è perfetta. Non andrebbe sostituita ma andrebbe modificata la sua applicazione.

L’Avv. Scuderi ha sottolineato che, tra i meriti del ddl 735\2018, vi è quello di riaccendere la discussione sull’affido condiviso.

Ritiene che la previsione di 12 gg minimi di frequentazione col minore siano una regressione rispetto alla lg. 54\2006 che invece introduceva con la bigenitorialità una perfetta parità anche se disattesa, e considera rilevante l’introduzione del doppio domicilio visto che ad oggi le comunicazioni importanti vengono inviate solo all’indirizzo della casa prevalente.

Ritiene inoltre che le discussioni nate sul ddl 735 siano più ideologiche che inerenti al merito della questione.

Con l’avv. Scuderi affrontiamo anche l’argomento dei patti prematrimoniali, tema difficile vista la nostra matrice cattolica ma che potrebbe diminuire i conflitti basati sul piano economico, che sono la norma nel corso di una separazione.

Ha sottolineato, infine, anche un effetto psicologico inerente al mantenimento dei figli: il genitore che versa l’assegno sente quasi l’alibi di non prendersi cura della prole. Per questo sarebbe fondamentale far equivalere le due figure e fare in modo che entrambi facciano le stesse cose nei confronti dei figli.

Con il Dott. Nestola abbiamo analizzato il ddl 735\2018 articolo per articolo.

In particolare, ha sfatato due miti inerenti alle opposizioni che accompagnano il percorso del ddl 735\2018.

La prima relativa al mantenimento diretto che impoverirebbe le madri costringendole, nei casi più gravi, a non separarsi per mancanza di mezzi. Il nuovo disegno di legge, però, non si riferisce all’assegno di mantenimento che deve essere corrisposto al coniuge più debole in caso di evidente disparità di reddito, ma solo all’assegno di mantenimento relativo ai figli.

In merito invece alla mediazione da effettuare anche in presenza di violenza, tema già affrontato dall’Avv. Baglivo, il Dott. Nestola ha sottolineato come non solo la mediazione verrebbe interrotta ma, anche in merito al primo incontro obbligatorio, non è assolutamente reale che chi è vittima di violenza debba necessariamente colloquiare con il proprio aguzzino. Il primo incontro obbligatorio di mediazione vede, infatti, anche la presenza degli avvocati. Sarà l’avvocato di parte, pertanto, che parlerà in nome del cliente senza la necessità che quest’ultimo proferisca parola qualora non dovesse sentirsela.

Il Dott. Nestola si domanda anche se sia giusto inserire un criterio quantitativo per rivestire un ruolo tanto delicato quale quello del mediatore familiare vista la possibilità data dal ddl 735\2018 agli avvocati di diventarlo dopo 5 anni o almeno 10 provvedimenti in diritto di famiglia così come si è posto quesiti sul tema dell’obbligatorietà della mediazione familiare come condizione di procedibilità e i suoi risvolti critici.

Ancora parla della previsione del ddl della decadenza della responsabiltà genitoriale in caso di alienazione parentale. Ma quando a perpetrare manipolazioni psicologiche sui minori sono i nonni, o gli zii cosa prevede il nuovo disegno di legge?

Numerosi pertanto gli aspetti chiariti sul nuovo disegno di legge e sulla portata dell’applicazione pratica della legge sull’affido condiviso, così come numerose restano le perplessità e i quesiti che roteano intorno alla riforma.

Il convegno si è concluso con alcune domande ai nostri relatori da parte dei presenti.