Unione Nazionale Consumatori Umbria | Energia, i diritti dei consumatori dopo la pronuncia Antitrust. La guida UNC
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Energia, i diritti dei consumatori dopo la pronuncia Antitrust. La guida UNC

Energia, i diritti dei consumatori dopo la pronuncia Antitrust. La guida UNC

Energia e modifiche unilaterali dei contratti, l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato una guida sui diritti dei consumatori dopo la pronuncia dell’Antitrust

Quali sono i diritti dei consumatori incappati in una modifica unilaterale dei prezzi dell’energia? Cosa devono fare e cosa possono fare davvero? Dopo che l’Antitrust ha avviato le istruttore verso le 11 società di energia nel mercato libero (il 13 dicembre e il 28 ottobre) cosa devono fare i consumatori che hanno subito una modifica unilaterale del contratto di fornitura di energia? Come si devono insomma muovere, a fronte della pronuncia Antitrust ma anche dei prevedibili ricorsi al Tar?

L’Unione Nazionale Consumatori ha stilato una guida sui diritti dei consumatori dopo la pronuncia dell’Antitrust. Eccola di seguito.

Chi sono i consumatori interessati

I consumatori interessati dai provvedimenti Antitrust sono i clienti del mercato libero delle 11 società in tutto, sia della luce che del gas, che hanno ricevuto una lettera dopo il 1° maggio 2022, purché non spedita prima del 20 aprile 2022, in cui si comunicava una modifica del prezzo, anche se si sosteneva nella lettera che non era una modifica unilaterale del contratto ma, per usare le varie espressioni utilizzate dai venditori in quelle lettere:

  • un rinnovo delle condizioni economiche giunte a naturale scadenza;
  • una mera proposta di aggiornamento dei corrispettivi giunti a naturale scadenza contrattuale con le modalità e i tempi previsti dal contratto sottoscritto dal cliente;
  • che era scaduta l’offerta a prezzo fisso;
  • che il prezzo applicato era giunto a scadenza;
  • che era una proposta di rinnovo delle condizioni contrattuali a seguito di scadenza della validità delle condizioni economiche di fornitura;
  • che era già contrattualmente prevista la durata determinata di validità per prezzo applicato e giunto a scadenza.

Uniche eccezioni possibili, come indicato nel comunicato stampa congiunto di Arera e Antitrust del 13 ottobre 2022, sono le evoluzioni automatiche delle condizioni economiche già predeterminate e concordate tra le parti, ossia i clienti che hanno avuta una variazione del prezzo che però era specificamente e puntualmente individuata nel contratto iniziale e, quindi, espressamente già conosciuta e accettata dal consumatore fin dall’inizio del rapporto contrattuale, ad esempio per chi aveva un contratto a prezzo variabile in cui l’aumento non dipende da una modifica del contratto, ad esempio da una modifica dello spread, ma da un rialzo nei mercati all’ingrosso dell’indice di riferimento a cui si era da sempre agganciati (ad esempio il TTF per il gas o il Pun per la luce), oppure perché è scaduto lo sconto che valeva solo per un anno e il nuovo prezzo era già indicato fin dall’origine del rapporto.

Cosa succede ora?

In teoria l’Antitrust ha ordinato a queste compagnie, entro 5 giorni (non 7, termine che vale solo per presentare memorie scritte):

  • di sospendere provvisoriamente “ogni attività diretta a comunicare e ad applicare la variazione o il rinnovo delle condizioni economiche dei contratti in scadenza, confermando, fino al 30 aprile 2023, le condizioni di fornitura precedentemente applicate, comunicando individualmente ai consumatori interessati dalle predette comunicazioni, e con la medesima forma, l’applicazione delle precedenti condizioni di fornitura, ovvero, nel caso in cui i termini di perfezionamento delle nuove comunicazioni non siano ancora scaduti, l’inefficacia delle modifiche proposte”;
  • di comunicare “individualmente e con la medesima forma ai consumatori che hanno esercitato il diritto di recesso a seguito della comunicazione delle nuove condizioni economiche inviata prima del 10 agosto o di rinnovo delle condizioni economiche inviata successivamente a tale data, la possibilità di ritornare in fornitura alle precedenti condizioni economiche“.

È praticamente certo, scrive l’UNC, che le compagnie non lo faranno. È probabile che facciano ricorso entro 60 giorni al Tar del Lazio chiedendo la sospensiva del provvedimento Antitrust e che, nella migliore delle ipotesi, attendano il pronunciamento del Tar prima di procedere.

A cosa hanno diritto adesso i consumatori?

I clienti delle 11 società, secondo quanto stabilito dall’Antitrust, hanno diritto:

A) all’applicazione delle precedenti condizioni di fornitura, ossia farsi riapplicare il vecchio prezzo;

B) se nel frattempo avevano esercitato il diritto di recesso per via delle nuove condizioni peggiorative, ossia cambiato fornitore, hanno la possibilità di ritornare in fornitura alle precedenti condizioni economiche, ossia di tornare dal vecchio fornitore con il vecchio contratto e il vecchio prezzo.

Attenzione, che mentre nel caso A dovrebbero, in teoria, essere le compagnie stesse ad applicare fino al 30 aprile 2023 le condizioni di fornitura precedenti, nel caso B è una facoltà del consumatore farlo e quindi dovrà essere comunque lui a inoltrare apposita richiesta.

Cosa deve e può fare il consumatore?

Deve inoltrare formale reclamo sia per il caso A che per il caso B, chiedendo, rispettivamente:

A) al suo venditore il ripristino delle precedenti condizioni di fornitura;

B) nel caso abbia nel frattempo cambiato venditore per via degli aumenti, può inoltrare reclamo al vecchio fornitore, chiedendo di tornare loro cliente, ai prezzi vecchi.

Come si inoltra il reclamo?

Il reclamo deve essere fatto per iscritto e va inviato non alla sede legale della società ma al recapito appositamente indicato dal venditore in bolletta per i reclami.

Deve contenere:

  • i dati identificativi del cliente (nome, cognome, indirizzo postale o e-mail, anche non Pec);
  • il servizio (elettrico, del gas o entrambi) al quale il reclamo è riferito;
  • il codice cliente
  • il codice identificativo del punto fisico di consegna dell’energia elettrica (POD) o del gas naturale (PDR), che si trovano indicati sulle bollette.

Il venditore deve rispondere entro 30 giorni solari dal giorno in cui il venditore ha ricevuto il reclamo scritto. Se il venditore risponde dopo più di 30 giorni solari, deve liquidare al cliente, nella prima bolletta utile, un indennizzo automatico pari a

  • 25 € se la risposta arriva entro 80 giorni
  • 50 € se arriva tra gli 80 e i 120 giorni
  • 75 € se arriva dopo più di 120 giorni.

Indennizzo ai consumatori, cosa sapere

«È evidente – spiega l’UNC – che se il consumatore ha avuto un aumento illegittimo ha anche diritto alla restituzione di quanto indebitamente percepito dal venditore o a un eventuale indennizzo per violazione della Carta dei servizi, ma è prematuro parlarne. Ricordiamo, infatti, che attualmente non ci sono nemmeno condanne definitive dell’Antitrust, ma solo istruttorie. Inoltre bisognerà attendere i pronunciamenti del Tar e del Consiglio di Stato per poter decretare in via definitiva l’illegittimità di quanto fatto dalle 11 società. Andrà poi chiarito da quando potrà scattare il diritto alla restituzione dei soldi, se da quando il cliente ha avuto l’aumento, se da quando si è pronunciato l’Antitrust e così via. Anche su questo il Tar potrebbe pronunciarsi».